04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Note a sentenza 657<br />

conferma che non sussiste alcuna convenzione con il comune di Palermo, mentre<br />

l’Amministrazione, in quella sede, si limita semplicemente a chiedere termine per<br />

note", con la conseguenza che, "non sussistendo alcuna convenzione, la clausola,<br />

apposta dal Comune agli atti deliberativi in questione, appare legittima e necessaria,<br />

in quanto i suddetti atti deliberativi sono sempre stati di fatto privi di copertura<br />

finanziaria".<br />

Con il terzo motivo dello stesso ricorso incidentale - denunciando (ai sensi dell’art.<br />

360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.L. n.<br />

6689, art. 23, convertito in L. n. 144 del 1989, sostituito dal D.Lgs. n. 9 del 1977,<br />

art. 35, poi modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1997, art. 4, ed infine, trasfuso nel<br />

D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 3) - il Comune ricorrente censura la sentenza<br />

impugnata - per avere ritenuto estinto il credito (per contributi ed accessori)<br />

dell’INPS, nei confronti dell’Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di<br />

Palermo, in base al rilievo che la dedotta obbligazione risultava estinta per effetto<br />

della cessione di crediti della Associazione debitrice nei confronti dello stesso comune<br />

di Palermo - sebbene il credito ceduto fosse privo di copertura finanziaria, con la<br />

conseguenza che era vietato allo stesso comune il pagamento del debito corrispondente,<br />

perchè fuori bilancio.<br />

All’esito dell’esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - i ricorsi<br />

risultano infondati.<br />

3. — Invero la disposizione (D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, comma 9, convertito<br />

in L. 31 gennaio 1986, n. 11, Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria<br />

e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) - che, incontrovertibilmente,<br />

continua a disciplinare (ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 12)<br />

la dedotta fattispecie - sancisce testualemente:<br />

"I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad<br />

altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di<br />

enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi<br />

e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti.<br />

Tali cessioni non sono soggette all’azione revocatoria di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.<br />

267, art. 67, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari<br />

hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio<br />

delle anticipazioni di cui alla L. 12 agosto 1974, n. 370, art. 16".<br />

La decisione della presente controversia dipende, quindi, dalla soluzione della<br />

questione - sulla quale riposa la sentenza, ora investita dai ricorsi per cassazione, come<br />

le censure dei ricorrenti - se il dedotto credito dell’Associazione italiana assistenza<br />

spastici (AIAS) nei confronto del Comune di Palermo - avente ad oggetto rette per<br />

l’assistenza, resa dall’Associazione in favore di portatori di handicap - configuri un<br />

credito maturato - nei confronti del comune - con la conseguenza che la cessione dello<br />

stesso credito all’INPS ha efficacia estintiva della obbligazione (per contributi ed<br />

accessori) della Associazione nei confronti dell’Istituto.<br />

La soluzione positiva della questione prospettata - che la sentenza ora impugnata<br />

propone, disattendendo le censure proposte dagli attuali ricorrenti, anche in grado<br />

d’appello (contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo del ricorso incidentale)<br />

- non merita le censure che vengono, ora, riproposte con i ricorsi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!