INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Note a sentenza 657<br />
conferma che non sussiste alcuna convenzione con il comune di Palermo, mentre<br />
l’Amministrazione, in quella sede, si limita semplicemente a chiedere termine per<br />
note", con la conseguenza che, "non sussistendo alcuna convenzione, la clausola,<br />
apposta dal Comune agli atti deliberativi in questione, appare legittima e necessaria,<br />
in quanto i suddetti atti deliberativi sono sempre stati di fatto privi di copertura<br />
finanziaria".<br />
Con il terzo motivo dello stesso ricorso incidentale - denunciando (ai sensi dell’art.<br />
360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.L. n.<br />
6689, art. 23, convertito in L. n. 144 del 1989, sostituito dal D.Lgs. n. 9 del 1977,<br />
art. 35, poi modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1997, art. 4, ed infine, trasfuso nel<br />
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 3) - il Comune ricorrente censura la sentenza<br />
impugnata - per avere ritenuto estinto il credito (per contributi ed accessori)<br />
dell’INPS, nei confronti dell’Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di<br />
Palermo, in base al rilievo che la dedotta obbligazione risultava estinta per effetto<br />
della cessione di crediti della Associazione debitrice nei confronti dello stesso comune<br />
di Palermo - sebbene il credito ceduto fosse privo di copertura finanziaria, con la<br />
conseguenza che era vietato allo stesso comune il pagamento del debito corrispondente,<br />
perchè fuori bilancio.<br />
All’esito dell’esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - i ricorsi<br />
risultano infondati.<br />
3. — Invero la disposizione (D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, comma 9, convertito<br />
in L. 31 gennaio 1986, n. 11, Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria<br />
e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) - che, incontrovertibilmente,<br />
continua a disciplinare (ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 12)<br />
la dedotta fattispecie - sancisce testualemente:<br />
"I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad<br />
altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di<br />
enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi<br />
e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti.<br />
Tali cessioni non sono soggette all’azione revocatoria di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.<br />
267, art. 67, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari<br />
hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio<br />
delle anticipazioni di cui alla L. 12 agosto 1974, n. 370, art. 16".<br />
La decisione della presente controversia dipende, quindi, dalla soluzione della<br />
questione - sulla quale riposa la sentenza, ora investita dai ricorsi per cassazione, come<br />
le censure dei ricorrenti - se il dedotto credito dell’Associazione italiana assistenza<br />
spastici (AIAS) nei confronto del Comune di Palermo - avente ad oggetto rette per<br />
l’assistenza, resa dall’Associazione in favore di portatori di handicap - configuri un<br />
credito maturato - nei confronti del comune - con la conseguenza che la cessione dello<br />
stesso credito all’INPS ha efficacia estintiva della obbligazione (per contributi ed<br />
accessori) della Associazione nei confronti dell’Istituto.<br />
La soluzione positiva della questione prospettata - che la sentenza ora impugnata<br />
propone, disattendendo le censure proposte dagli attuali ricorrenti, anche in grado<br />
d’appello (contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo del ricorso incidentale)<br />
- non merita le censure che vengono, ora, riproposte con i ricorsi.