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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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656 Note a sentenza<br />

un motivo.<br />

Il Comune di Palermo propone ricorso incidentale e, contestualmente, ricorso<br />

incidentale, affidato a tre motivi.<br />

DIRITTO — 1. — Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale<br />

a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art.<br />

335 c.p.c.).<br />

2. — Con l’unico motivo di ricorso principale - denunciando violazione e falsa<br />

applicazione di norme di diritto (D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, comma 9, convertito<br />

in L. 31 gennaio 1986, n. 11, anche in relazione all’art. 11 preleggi), nonchè<br />

vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - l’INPS censura la sentenza impugnata<br />

- per avere ritenuto estinto il proprio credito (per contributi ed accessori) nei<br />

confronti dell’Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di Palermo, in base al<br />

rilievo che la dedotta obbligazione risultava estinta per effetto della cessione di crediti<br />

della Associazione debitrice nei confronti del comune di Palermo - sebbene il<br />

credito ceduto fosse, bensì, esistente, ma non vi fosse, tuttavia, "prova alcuna dell’espletamento<br />

della procedura di contabilità pubblica" - che costituisce "condizione<br />

necessaria e sufficiente dell’efficacia liberatoria della cessione"- avendo la stessa<br />

controparte riconosciuto che "il comune non ha provveduto al pagamento in attesa di<br />

ricevere, a sua volta, un contributo da altra amministrazione", con la conseguenza<br />

che "non poteva esservi da parte del comune l’espletamento della prevista procedura<br />

per l’impegno di spesa".<br />

Con il primo motivo di ricorso incidentale - denunciando "nullità della sentenza o<br />

del procedimento per omessa pronuncia in ordine al (proprio) appello incidentale "<br />

(art. 360 c.p.c., n. 4) - il Comune di Palermo censura la sentenza impugnata - per avere<br />

ritenuto estinto il credito (per contributi ed accessori) dell’INPS, nei confronti<br />

dell’Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di Palermo, in base al rilievo che<br />

la dedotta obbligazione risultava estinta per effetto della cessione di crediti della<br />

Associazione debitrice nei confronti dello stesso comune di Palermo - sebbene avesse<br />

chiesto espressamente, con il proprio appello incidentale, la riforma della sentenza di<br />

primo grado - "limitatamente alla parte in cui i crediti ceduti dall’AIAS all’INPS erano<br />

stati ritenuti maturi ed esigibili" - ed avesse precisato, in quella sede, che "gli atti deliberativi<br />

(...). Pur specificando l’impegno di spesa ed il capitolo di bilancio, autorizzavano<br />

la ragioneria ad emettere i mandati di pagamento successivamente all’accreditamento<br />

regionale non ancora corrisposto".<br />

Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale - denunciando violazione<br />

e falsa applicazione di norme di diritto (D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1,<br />

comma 9, convertito in L. 31 gennaio 1986, n. 11, anche in relazione all’art. 11 preleggi),<br />

nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - il Comune ricorrente<br />

censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto estinto il credito (per contributi ed<br />

accessori) dell’INPS, nei confronti dell’Associazione italiana assistenza spastici<br />

(AIAS) di Palermo, in base al rilievo che la dedotta obbligazione risultava estinta per<br />

effetto della cessione di crediti della Associazione debitrice nei confronti dello stesso<br />

comune di Palermo - sebbene "nessuna convenzione sia stata stipulata tra il Comune<br />

di Palermo e l’AIAS", come "si evince dallo stesso verbale di causa, in cui l’AIAS

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