INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Note a sentenza 655<br />
Contributi - Adempimento - Cessione del credito - Maturazione del credito<br />
- Nozione.<br />
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 16.07.2007, n. 15783 - Pres. Rel. De<br />
Luca - P.M. Pivetti (Diff.) - <strong>Inps</strong> (Avv. Sgroi, Fonzo) - A.I.A.S. Palermo -<br />
Comune di Palermo (Avv. Venturella).<br />
In tema di cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello<br />
Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici ai fini<br />
della regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, la maturazione<br />
del credito non è subordinata a specifici requisiti formali, quale l’emissione<br />
del mandato di pagamento, prescritti al diverso fine della liquidità<br />
ed esigibilità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che<br />
aveva ritenuto la dedotta obbligazione nei confronti dell’<strong>Inps</strong> estinta per<br />
effetto della cessione di crediti dell’Associazione italiana assistenza spastici<br />
di Palermo nei confronti del comune di Palermo, sul presupposto che si configurasse<br />
un credito maturato sulla base delle delibere comunali che avevano<br />
autorizzato l’emissione dei mandati di pagamento, relativi a crediti<br />
dell’Aias, subordinandola all’accreditamento delle somme da parte della<br />
Regione Siciliana).<br />
FATTO — Con la sentenza ora denunciata, la Corte d’appello di Palermo confermava<br />
la sentenza del Tribunale della stessa sede - appellata dall’INPS ed, in via incidentale,<br />
dal comune di Palermo - che aveva accolto l’opposizione dell’Associazione<br />
italiana assistenza spastici (AIAS) di Palermo al decreto ingiuntivo - per il pagamento<br />
di contributi ed accessori, in favore dell’INPS, ritenendo la dedotta obbligazione estinta<br />
per effetto della cessione di crediti della Associazione debitrice nei confronti del<br />
comune di Palermo - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:<br />
il credito ceduto "non (è) sottoposto a condizione o termine" - quale l’effettivo<br />
finanziamento da parte della Regione Siciliana - in quanto non previsti - per ammissione<br />
del Comune di Palermo, "in sede di discussione verbale dinanzi (alla Corte d’appello)"<br />
- dalla convenzione tra lo stesso comune e l’Associazione italiana assistenza spastici<br />
(AIAS) di Palermo;<br />
peraltro "la Giunta municipale di Palermo, con Delib. n. 1918 del 1994, e Delib.<br />
N. 1971 del 1994, autorizzò la emissione dei mandati di pagamento, relativi ai crediti<br />
dell’AIAS, subordinatamente all’accreditamento delle somme da parte della Regione<br />
Siciliana";<br />
"tuttavia (...) l’unilaterale determinazione dell’ente debitore dell’AIAS non costituisce<br />
termine e neppure condizione in senso tecnico";<br />
nè pare configurabile, nella specie, una condicio iuris, in quanto, "nella L.R. n. 16<br />
del 1986, che regolamenta l’erogazione del contributo in favore degli enti come<br />
(l’AIAS), il pagamento non è subordinato (...) al previo accreditamento delle somme<br />
da parte della regione".<br />
Avverso la sentenza d’appello, l’INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad