INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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654 Note a sentenza<br />
aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture)<br />
non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità<br />
del preteso credito - ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione appunto della<br />
reciproca soccombenza.<br />
Nel caso di specie le SS.UU. suggeriscono una lettura costituzionalmente orientata<br />
ai principi del giusto processo del dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 cpc.<br />
Sulla base delle argomentazioni della Corte, vi sarebbe spazio anche per una<br />
rilettura costituzionalmente orientata dell’articolo 96 cpc., che ne ponga il precetto in<br />
correlazione con l’art. 111 della Carta costituzionale.<br />
Tale norma potrebbe essere posta a presidio di tutela del principio di ragionevole<br />
durata del processo sancito dall’art. 111.<br />
L’art. 96 cpc contiene la disciplina della responsabilità processuale aggravata per<br />
mala fede o colpa grave della parte soccombente, la quale si pone con carattere di specialità<br />
rispetto all’art. 2043 cc., di modo che tale responsabilità rientra concettualmente<br />
nel genere della responsabilità per fatti illeciti.<br />
La collocazione dell’art. 96 cpc. nell’ambito del comparto aquiliano comporta<br />
che l’onere della prova debba essere ripartito secondo la regola generale stabilita dall’articolo<br />
2697 cc., per cui colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve<br />
dare la prova sia dell’an che del quantum; il giudice non può liquidare il danno, neppure<br />
equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente<br />
l’esistenza.<br />
Come è stato osservato nella prassi applicativa questa impostazione ha comportato<br />
una limitata applicazione della norma pur dinanzi ad una palese sussistenza dell’elemento<br />
soggettivo da essa contemplato, ogniqualvolta non si riesca a fornire la deduzione<br />
e la prova del pregiudizio subito.<br />
Alla luce del principio del giusto processo, l’art. 96 cpc, pur inserendosi nel contesto<br />
della disciplina aquiliana, manifesta inoltre una funzione sanzionatoria di una<br />
condotta riprovevole e dannosa per l’intera collettività.<br />
Tale connotato sanzionatorio potrebbe tradursi in una agevolazione, sotto il profilo<br />
dell’allegazione e prova, degli oneri gravanti sul danneggiato.<br />
Come le SS.UU. evidenziano, in un quadro normativo evolutosi nella duplice<br />
direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di<br />
correttezza e buona fede - siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio)<br />
degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall’art. 2<br />
della Costituzione - sia in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato<br />
art. 111 della Costituzione, si impone all’interprete una nuova sensibilità ed un diverso<br />
approccio ermeneutico delle norme processuali.<br />
Angela Laganà<br />
Avvocato <strong>Inps</strong>