INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Note a sentenza 653<br />
namento giuridico.<br />
Le SS.UU. evidenziano la incidenza, in senso peggiorativo, sulla posizione del<br />
debitore, che discende dalla parcellizzazione giudiziale del credito, in violazione del<br />
generale dovere di correttezza e buona fede.<br />
Richiamano il caso esaminato dalla citata Sez. Un. n. 108/00 cit., di frazionamento<br />
non contestuale, in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire<br />
un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell’intero<br />
credito: in tale ipotesi il pregiudizio per il debitore sarebbe rappresentato dal prolungamento<br />
del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione<br />
nella sua interezza.<br />
Si aggiunge inoltre che in tali ipotesi la instaurazione della causa avviene al solo<br />
fine di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, attraverso l’utilizzo di meccanismi<br />
processuali che consentono la modificazione dei criteri di competenza per valore.<br />
Diverso è il caso dei processi a quibus, in cui si assiste alla moltiplicazione di contestuali<br />
domande giudiziali, che comportano per il debitore aggravio di spese e l’onere<br />
di molteplici opposizioni per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole.<br />
Il giusto processo sarebbe all’evidenza vulnerato dalla formazione di giudicati<br />
contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo<br />
stesso rapporto.<br />
Come esemplificato nell’ordinanza di rimessione, la mancata opposizione è ipoteticamente<br />
collegabile ad una molteplicità di ragioni, anche a valutazioni di opportunità,<br />
dovute al modesto importo dell’ingiunzione; di tale giudicato ci si potrebbe avvalere<br />
in sede di una eventuale successiva opposizione.<br />
L’ordinanza di rimessione evidenzia che attraverso questo espediente il creditore<br />
attua la sua tutela "frazionata", senza un contemporaneo, eguale interesse, posto che,<br />
viceversa, l’interesse del creditore più meritevole di tutela può essere quello dell’adempimento,<br />
anche se coattivo, dell’intero credito.<br />
In sostanza, secondo il giudice a quo, il creditore verrebbe in tal modo a realizzare,<br />
attraverso l’uso deviato di strumenti processuali predisposti dall’ordinamento ad<br />
altri fini, una situazione di privilegio, con ingiustificato danno del debitore.<br />
Quanto alle conseguenze sul piano processuale, nel caso di specie l’abuso viene<br />
riferito all’azione giudiziale e conduce all’inammissibilità della domanda.<br />
Il controllo giudiziale sulla meritevolezza della tutela giudiziaria richiesta sfocia<br />
dunque in una pronuncia di rito, che non permette al giudice di entrare nel merito della<br />
domanda e di ingerirsi sul piano del diritto sostanziale.<br />
Altro correttivo dell’abuso è il regolamento delle spese.<br />
Nel caso in esame, il giudice di pace - ritenendo la non frazionabilità della<br />
domanda -ha negato all’attuale società ricorrente il pagamento delle spese processuali,<br />
sia della fase di ingiunzione, sia di quella a cognizione piena.<br />
Infatti il Giudice di pace di Giulianova - in parziale accoglimento di altrettante<br />
opposizioni proposte dalla B. s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore di essa<br />
società ricorrente - ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente<br />
al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca,<br />
però, dei decreti opposti - dichiarati nulli, in condivisione della tesi della società B.,<br />
per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta