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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Note a sentenza 653<br />

namento giuridico.<br />

Le SS.UU. evidenziano la incidenza, in senso peggiorativo, sulla posizione del<br />

debitore, che discende dalla parcellizzazione giudiziale del credito, in violazione del<br />

generale dovere di correttezza e buona fede.<br />

Richiamano il caso esaminato dalla citata Sez. Un. n. 108/00 cit., di frazionamento<br />

non contestuale, in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire<br />

un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell’intero<br />

credito: in tale ipotesi il pregiudizio per il debitore sarebbe rappresentato dal prolungamento<br />

del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione<br />

nella sua interezza.<br />

Si aggiunge inoltre che in tali ipotesi la instaurazione della causa avviene al solo<br />

fine di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, attraverso l’utilizzo di meccanismi<br />

processuali che consentono la modificazione dei criteri di competenza per valore.<br />

Diverso è il caso dei processi a quibus, in cui si assiste alla moltiplicazione di contestuali<br />

domande giudiziali, che comportano per il debitore aggravio di spese e l’onere<br />

di molteplici opposizioni per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole.<br />

Il giusto processo sarebbe all’evidenza vulnerato dalla formazione di giudicati<br />

contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo<br />

stesso rapporto.<br />

Come esemplificato nell’ordinanza di rimessione, la mancata opposizione è ipoteticamente<br />

collegabile ad una molteplicità di ragioni, anche a valutazioni di opportunità,<br />

dovute al modesto importo dell’ingiunzione; di tale giudicato ci si potrebbe avvalere<br />

in sede di una eventuale successiva opposizione.<br />

L’ordinanza di rimessione evidenzia che attraverso questo espediente il creditore<br />

attua la sua tutela "frazionata", senza un contemporaneo, eguale interesse, posto che,<br />

viceversa, l’interesse del creditore più meritevole di tutela può essere quello dell’adempimento,<br />

anche se coattivo, dell’intero credito.<br />

In sostanza, secondo il giudice a quo, il creditore verrebbe in tal modo a realizzare,<br />

attraverso l’uso deviato di strumenti processuali predisposti dall’ordinamento ad<br />

altri fini, una situazione di privilegio, con ingiustificato danno del debitore.<br />

Quanto alle conseguenze sul piano processuale, nel caso di specie l’abuso viene<br />

riferito all’azione giudiziale e conduce all’inammissibilità della domanda.<br />

Il controllo giudiziale sulla meritevolezza della tutela giudiziaria richiesta sfocia<br />

dunque in una pronuncia di rito, che non permette al giudice di entrare nel merito della<br />

domanda e di ingerirsi sul piano del diritto sostanziale.<br />

Altro correttivo dell’abuso è il regolamento delle spese.<br />

Nel caso in esame, il giudice di pace - ritenendo la non frazionabilità della<br />

domanda -ha negato all’attuale società ricorrente il pagamento delle spese processuali,<br />

sia della fase di ingiunzione, sia di quella a cognizione piena.<br />

Infatti il Giudice di pace di Giulianova - in parziale accoglimento di altrettante<br />

opposizioni proposte dalla B. s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore di essa<br />

società ricorrente - ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente<br />

al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca,<br />

però, dei decreti opposti - dichiarati nulli, in condivisione della tesi della società B.,<br />

per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta

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