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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Note a sentenza 651<br />

3. — LA TUTELA FRAZIONATA DEL CREDITO E L’ABUSO DEL PROCESSO<br />

Nel nostro ordinamento processuale manca una norma cui ancorare la nozione di<br />

abuso del processo, che perciò va ricostruita alla luce dei contributi dottrinali e giurisprudenziali<br />

che si sono sviluppati sulla nozione sostanziale di abuso del diritto, attraverso<br />

il vaglio della loro utilizzabilità anche in campo processuale.<br />

Sul piano esegetico, può definirsi abuso del processo ogni distorsione di uno strumento<br />

processuale per il perseguimento di scopi diversi da quelli tipici.<br />

La nozione di abuso del processo è penetrata nella realtà processuale a seguito<br />

della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata<br />

dello stesso.<br />

L’abuso del processo si contrappone concettualmente al principio del giusto processo.<br />

Può oggi affermarsi che dove vi è abuso del processo, non si realizza il giusto<br />

processo.<br />

Fine istituzionale del processo è quello di offrire tutela al diritto soggettivo leso.<br />

Nell’abuso del processo si verifica uno sviamento del processo dal suo fine istituzionale.<br />

Per accertare l’abuso occorre individuare le diverse fattispecie in cui si manifesta<br />

lo sviamento del processo dal suo fine istituzionale.<br />

Occorre dunque accertare se attraverso l’uso dello strumento processuale si siano<br />

prodotti, accanto agli effetti propri e tipici, anche quegli effetti pregiudizievoli e dannosi<br />

per taluno, che l’autore dell’atto ha in realtà inteso perseguire.<br />

In questa prospettiva occorre ricercare quali possano essere gli indici rivelatori di<br />

tale sviamento; quale rilievo esso debba avere sul piano processuale; quali possano<br />

essere i rimedi da apprestare per reagire a tale devianza.<br />

Le SS.UU., con la sentenza n. 108 del 18 aprile 2000 avevano affrontato la questione<br />

della legittimità o meno del comportamento del creditore il quale, in presenza di<br />

un credito inadempiuto di un determinato ammontare, ne chieda il pagamento di una<br />

sola frazione, adendo il giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente<br />

a conoscere dell’intero credito.<br />

Le SS.UU. avevano ritenuto ammissibile tale domanda giudiziale, trattandosi di<br />

un potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore,<br />

meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa<br />

delle proprie ragioni.<br />

Quanto alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede, la Corte osservava<br />

che la prima violazione degli anzidetti principi è stata compiuta dal debitore inadempiente.<br />

Inoltre la Corte riteneva che il creditore che ricorre ad un giudice inferiore, più<br />

celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite costa di meno,<br />

anche se la sua conclusione non è interamente satisfattiva della pretesa, realizza il proprio<br />

interesse, anche in considerazione dei notevoli costi e della durata dei processi<br />

perché, attraverso questo mezzo, può sperare nell’adempimento spontaneo da parte del<br />

debitore del residuo debito.<br />

Inoltre si può giovare dell’accertamento con effetto di giudicato, della sussistenza

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