INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Note a sentenza 651<br />
3. — LA TUTELA FRAZIONATA DEL CREDITO E L’ABUSO DEL PROCESSO<br />
Nel nostro ordinamento processuale manca una norma cui ancorare la nozione di<br />
abuso del processo, che perciò va ricostruita alla luce dei contributi dottrinali e giurisprudenziali<br />
che si sono sviluppati sulla nozione sostanziale di abuso del diritto, attraverso<br />
il vaglio della loro utilizzabilità anche in campo processuale.<br />
Sul piano esegetico, può definirsi abuso del processo ogni distorsione di uno strumento<br />
processuale per il perseguimento di scopi diversi da quelli tipici.<br />
La nozione di abuso del processo è penetrata nella realtà processuale a seguito<br />
della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata<br />
dello stesso.<br />
L’abuso del processo si contrappone concettualmente al principio del giusto processo.<br />
Può oggi affermarsi che dove vi è abuso del processo, non si realizza il giusto<br />
processo.<br />
Fine istituzionale del processo è quello di offrire tutela al diritto soggettivo leso.<br />
Nell’abuso del processo si verifica uno sviamento del processo dal suo fine istituzionale.<br />
Per accertare l’abuso occorre individuare le diverse fattispecie in cui si manifesta<br />
lo sviamento del processo dal suo fine istituzionale.<br />
Occorre dunque accertare se attraverso l’uso dello strumento processuale si siano<br />
prodotti, accanto agli effetti propri e tipici, anche quegli effetti pregiudizievoli e dannosi<br />
per taluno, che l’autore dell’atto ha in realtà inteso perseguire.<br />
In questa prospettiva occorre ricercare quali possano essere gli indici rivelatori di<br />
tale sviamento; quale rilievo esso debba avere sul piano processuale; quali possano<br />
essere i rimedi da apprestare per reagire a tale devianza.<br />
Le SS.UU., con la sentenza n. 108 del 18 aprile 2000 avevano affrontato la questione<br />
della legittimità o meno del comportamento del creditore il quale, in presenza di<br />
un credito inadempiuto di un determinato ammontare, ne chieda il pagamento di una<br />
sola frazione, adendo il giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente<br />
a conoscere dell’intero credito.<br />
Le SS.UU. avevano ritenuto ammissibile tale domanda giudiziale, trattandosi di<br />
un potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore,<br />
meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa<br />
delle proprie ragioni.<br />
Quanto alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede, la Corte osservava<br />
che la prima violazione degli anzidetti principi è stata compiuta dal debitore inadempiente.<br />
Inoltre la Corte riteneva che il creditore che ricorre ad un giudice inferiore, più<br />
celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite costa di meno,<br />
anche se la sua conclusione non è interamente satisfattiva della pretesa, realizza il proprio<br />
interesse, anche in considerazione dei notevoli costi e della durata dei processi<br />
perché, attraverso questo mezzo, può sperare nell’adempimento spontaneo da parte del<br />
debitore del residuo debito.<br />
Inoltre si può giovare dell’accertamento con effetto di giudicato, della sussistenza