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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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650 Note a sentenza<br />

dall’altro, la disarticolazione, tramite il processo, di una realtà sostanziale indissolubilmente<br />

unitaria.<br />

E qui s’innesta il secondo profilo: la correttezza dal punto di vista dell’”agire tramite<br />

il processo", " l’abuso del processo", ed il nuovo art. 111 della Costituzione in<br />

tema di "giusto processo”.<br />

L’attuale realtà economica, sociale e culturale è così mutata che l’unica possibilità<br />

di assicurare un processo "giusto" nell’opinione generale è di ridurne la sua eccessiva<br />

durata.<br />

In tale direzione, è più volte intervenuto il Legislatore (ad es. l. n. 89 del 2001<br />

c.d. Legge Pinto), interno e sopranazionale, seppure con interventi di natura settoriale,<br />

evidentemente di più facile adozione ed attuazione.<br />

La durata del processo diviene fattore addirittura in grado di impedire la crescita<br />

economica del Paese.<br />

In questo contesto, l’uso della terminologia "processo giusto” richiama la rilevanza<br />

e la disciplina costituzionale del processo, strumento di attuazione della giurisdizione,<br />

inteso come "compiuto svolgimento soprattutto nel risultato finale", distinguendosi<br />

dal concetto di "procedimento” che indica più particolarmente l’analisi del suo svolgimento<br />

attraverso i suoi singoli momenti o fasi.<br />

L’art. 111, comma primo, della Costituzione, come di recente novellato (Legge<br />

Costituzionale 23.11.1999 n. 2) afferma, in maniera significativa, che la giurisdizione<br />

si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"; e la parte finale del secondo<br />

comma stabilisce che “la legge ne assicura la ragionevole durata”.<br />

Ciò vuol significare che, tra i principi costituzionali in tema di giurisdizione e<br />

processo, rientra anche quello della ragionevole durata del processo, che costituisce<br />

un’altra importante funzione di garanzia nell’ambito della giurisdizione e del procedimento,<br />

vale a dire “l’unicità” e "l’unità" del processo.<br />

La rilevanza del principio della ragionevole durata del processo è, quindi, evidente<br />

se si considera anche che esso è ricompreso nell’ambito dell’art. 6, comma 1, della<br />

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che stabilisce che "ogni<br />

persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in<br />

un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale".<br />

A ciò consegue, in materia processuale, l’adozione di meccanismi idonei a garantire<br />

la celerità del processo ed ad assicurare il rispetto del principio di concentrazione<br />

delle tutele, insito nell’art. 111 Cost., che è aspetto centrale della ragionevole durata<br />

del processo.<br />

La costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo, in definitiva,<br />

impone all’interprete una nuova sensibilità ed un diverso approccio ermeneutico,<br />

per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo<br />

svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua<br />

coerenza logico-concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo nella<br />

realizzazione del detto obiettivo costituzionale (S.U. 28.2.2007 n. 4636).<br />

Conclusivamente, gli esposti rilievi - sia sul piano sostanziale, sia su quello processuale<br />

- consigliano una "rivisitazione" del problema, ai fini della soluzione del quesito<br />

inizialmente posto e pertanto la Corte delibera di rimettere i ricorsi riuniti al Primo<br />

Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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