INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
650 Note a sentenza<br />
dall’altro, la disarticolazione, tramite il processo, di una realtà sostanziale indissolubilmente<br />
unitaria.<br />
E qui s’innesta il secondo profilo: la correttezza dal punto di vista dell’”agire tramite<br />
il processo", " l’abuso del processo", ed il nuovo art. 111 della Costituzione in<br />
tema di "giusto processo”.<br />
L’attuale realtà economica, sociale e culturale è così mutata che l’unica possibilità<br />
di assicurare un processo "giusto" nell’opinione generale è di ridurne la sua eccessiva<br />
durata.<br />
In tale direzione, è più volte intervenuto il Legislatore (ad es. l. n. 89 del 2001<br />
c.d. Legge Pinto), interno e sopranazionale, seppure con interventi di natura settoriale,<br />
evidentemente di più facile adozione ed attuazione.<br />
La durata del processo diviene fattore addirittura in grado di impedire la crescita<br />
economica del Paese.<br />
In questo contesto, l’uso della terminologia "processo giusto” richiama la rilevanza<br />
e la disciplina costituzionale del processo, strumento di attuazione della giurisdizione,<br />
inteso come "compiuto svolgimento soprattutto nel risultato finale", distinguendosi<br />
dal concetto di "procedimento” che indica più particolarmente l’analisi del suo svolgimento<br />
attraverso i suoi singoli momenti o fasi.<br />
L’art. 111, comma primo, della Costituzione, come di recente novellato (Legge<br />
Costituzionale 23.11.1999 n. 2) afferma, in maniera significativa, che la giurisdizione<br />
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"; e la parte finale del secondo<br />
comma stabilisce che “la legge ne assicura la ragionevole durata”.<br />
Ciò vuol significare che, tra i principi costituzionali in tema di giurisdizione e<br />
processo, rientra anche quello della ragionevole durata del processo, che costituisce<br />
un’altra importante funzione di garanzia nell’ambito della giurisdizione e del procedimento,<br />
vale a dire “l’unicità” e "l’unità" del processo.<br />
La rilevanza del principio della ragionevole durata del processo è, quindi, evidente<br />
se si considera anche che esso è ricompreso nell’ambito dell’art. 6, comma 1, della<br />
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che stabilisce che "ogni<br />
persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in<br />
un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale".<br />
A ciò consegue, in materia processuale, l’adozione di meccanismi idonei a garantire<br />
la celerità del processo ed ad assicurare il rispetto del principio di concentrazione<br />
delle tutele, insito nell’art. 111 Cost., che è aspetto centrale della ragionevole durata<br />
del processo.<br />
La costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo, in definitiva,<br />
impone all’interprete una nuova sensibilità ed un diverso approccio ermeneutico,<br />
per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo<br />
svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua<br />
coerenza logico-concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo nella<br />
realizzazione del detto obiettivo costituzionale (S.U. 28.2.2007 n. 4636).<br />
Conclusivamente, gli esposti rilievi - sia sul piano sostanziale, sia su quello processuale<br />
- consigliano una "rivisitazione" del problema, ai fini della soluzione del quesito<br />
inizialmente posto e pertanto la Corte delibera di rimettere i ricorsi riuniti al Primo<br />
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.