INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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648 Note a sentenza<br />
controparte, ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente<br />
attribuita, determinando così, integrativamente, il contenuto e gli effetti del contratto.<br />
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà,<br />
che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici<br />
obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un<br />
apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra<br />
parte (Cass. 11. 1.2006 n. 264; Cass. 7.6.2006 n. 13345).<br />
Ora, deve ritenersi che l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, nascente da<br />
un unico rapporto, in più soluzioni, non risponda all’esigenza, di non mutare, in via<br />
generale, in fase di esecuzione, i termini e le modalità dell’obbligazione, come pattuiti<br />
al momento della conclusione del contratto. L’ordinamento riconosce, infatti, al creditore<br />
il diritto di rifiutare un adempimento parziale (art 1181 c.c.), così affermando il<br />
principio che la prestazione deve essere adempiuta nella sua interezza, e non arbitrariamente<br />
frazionata, "salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente".<br />
L’eccezione introdotta risponde al principio che l’adempimento parziale è consentito<br />
qualora - nel contemperamento delle opposte esigenze del creditore e del debitore<br />
- l’interesse di quest’ultimo alla divisibilità della prestazione sia riconoscibile e<br />
meritevole di tutela.<br />
Diversamente, qualora sussista, invece, un interesse del creditore ad ottenere un<br />
adempimento più celere, anche se non completo, della prestazione dovutagli, l’ordinamento<br />
processuale prevede l’ipotesi di una pronuncia parziale sul merito, se la sollecita<br />
definizione di alcune delle domande proposte si dimostri di “interesse apprezzabile"<br />
per la parte istante (art. 277 c.p.c.) e la condanna ad una provvisionale (art. 278 c.p.c.),<br />
quando si presenti la necessità di soddisfare esigenze immediate del creditore.<br />
Il frazionamento, dunque, di una prestazione originariamente unica è visto dall’ordinamento<br />
come l’eccezione, e deve rispondere ad un “interesse apprezzabile" dell’una<br />
o dell’altra parte.<br />
Alla luce di queste considerazioni, e tenendo sempre presenti i richiamati principi<br />
di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi il comportamento delle parti, si pone il<br />
quesito se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente - come nella specie - il<br />
pagamento di un’unica fornitura di merce in più soluzioni, facendo ricorso a più decreti<br />
ingiuntivi, concernenti l’unica originaria fornitura. Diverse circostanze vanno, in<br />
questo contesto, tenute presenti.<br />
In primo, luogo, la mancata riconoscibilità di un interesse del creditore, meritevole<br />
di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.<br />
La frammentazione del credito non risponde infatti ad alcuna apprezzabile esigenza<br />
del creditore, ma si configura come un mero espediente processuale per ottenere, attraverso<br />
il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi e la mancata opposizione a<br />
taluno di essi (mancata opposizione ipoteticamente collegabile ad una molteplicità di<br />
ragioni, anche a valutazioni di opportunità, dovute al modesto importo dell’ingiunzione),<br />
un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione.<br />
In questa prospettiva deve porsi, quindi, il principio di bilanciamento degli interessi<br />
contrapposti. Da un lato, il debitore è tenuto al pagamento delle spese dei vari<br />
decreti ingiuntivi ed è soggetto all’onere di molteplici opposizioni, per evitare la formazione<br />
di un giudicato pregiudizievole.