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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Note a sentenza 647<br />

tito al creditore chiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di una prestazione<br />

originariamente unica, perché fondata sullo stesso unico rapporto?<br />

La questione, nella specie, rileva perché il giudice di pace - ritenendo la non frazionabilità<br />

della domanda - ha negato all’attuale società ricorrente il pagamento delle<br />

spese processuali, sia della fase di ingiunzione, sia di quella a cognizione piena.<br />

Il giudice a quo richiama i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.<br />

La Corte di cassazione, con le sentenze n. 6900 del 1997, n. 7400 del 1997 e n.<br />

11271 del 1997, aveva dato risposta negativa al quesito inizialmente posto.<br />

Successivamente, un secondo indirizzo (Cass. n. 3814 del 1998; Cass. n. 11114<br />

del 1998, Cass. n. 11265 del 1998) aveva ritenuto legittimo tale comportamento.<br />

Il primo degli indicati lineamenti aveva fondato la risposta negativa sul rilievo<br />

che la clausola generale di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) - operante<br />

anche nella fase patologica conseguente al mancato o inesatto adempimento - impedisce<br />

di considerare legittimo il comportamento del creditore che, attraverso una anomala<br />

tecnica di frazionamento nel tempo delle azioni giudiziarie, prolunghi in modo arbitrario,<br />

il vincolo coattivo cui deve sottostare il debitore, con pregiudizio per quest’ultimo,<br />

non giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile per il creditore e<br />

meritevole di tutela del creditore.<br />

Il secondo aveva, invece, ritenuto legittimo il comportamento del creditore,<br />

osservando che il creditore ha la facoltà di chiedere, anche in via monitoria, un adempimento<br />

parziale, in correlazione alla identica facoltà di accettarlo, riconosciutagli dall’art.<br />

1181 c.c., mentre il pericolo di un aggravio di spese per il debitore, esposto ad<br />

una pluralità di decreti ingiuntivi, nel caso di parcellizzazione del credito, è dallo stesso<br />

superabile, o con la messa in mora del creditore offrendogli l’adempimento dell’intero<br />

-, o chiedendo il suo accertamento negativo.<br />

Le S.U. della Corte, con la sentenza n. 108 del 2000, sono intervenute a dirimere<br />

il contrasto affermando che “È ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore<br />

di una determinata somma, derivante dall’inadempimento di un unico rapporto,<br />

chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un<br />

potere non negato dall’ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole<br />

di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle<br />

proprie ragioni”.<br />

Tuttavia, il Collegio, pur prendendo atto di tale decisione, ritiene di sottoporre<br />

all’attenzione delle S.U. nuovamente il problema sottolineandone ulteriori profili.<br />

In primo luogo, debbono ribadirsi i principi generali dell’ordinamento giuridico,<br />

che prescrivono, per il debitore ed il creditore, il comportamento secondo le regole della<br />

correttezza (art. 1175 c.c.) e l’esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375).<br />

In tema di contratti, infatti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca<br />

lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione dei contratto, così come alla sua<br />

formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase.<br />

Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante,<br />

tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo<br />

rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di<br />

interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.); e si concretizza<br />

nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della

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