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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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646 Note a sentenza<br />

poste dalla società B. s.n.c. ha confermato, nel merito, la condanna della medesima<br />

opponente al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa<br />

revoca, però, dei decreti opposti - dichiarati nulli, in condivisione della tesi della<br />

società B., per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della<br />

società opposta aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura<br />

(o gruppo di fatture) non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo<br />

per la totalità del preteso credito - ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione<br />

appunto della reciproca soccombenza.<br />

Avverso tali sentenza la società A.s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione.<br />

Con i due motivi, di cui si compone ciascuno dei quattro riferiti ricorsi la società<br />

A. s.r.l., rispettivamente, denuncia ora violazioni di legge (artt. 1175, 1374, 1181 ce;<br />

633 c.p.c.) e vizi di motivazione, sostenendo che il Giudice di pace abbia, in primo<br />

luogo, errato, in linea di principio, con il ritenere contraria a correttezza e buona fede<br />

la parcellizzazione in plurime e distinte domande di un unico credito pecuniario; ed<br />

abbia altresì, in fatto, poi del pari errato nel non rilevare che, nella specie, non si trattava<br />

comunque di un unico credito ma di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura<br />

posta a base delle istanze monitorie.<br />

Con ordinanza interlocutoria del 21 maggio 2007 della Sezione IIIA, i quattro<br />

giudizi, previa loro riunione, sono stati rimessi al Primo Presidente che li ha quindi<br />

assegnati a queste Sezioni Unite, per risolvere la questione di massima - sottesa al<br />

primo motivo dei ricorsi, e ritenuta comunque di particolare importanza - "se sia consentito<br />

al creditore chiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di una prestazione<br />

originariamente unica, perché fondata sullo stesso rapporto".<br />

2. — L’ORDINANZA DI RIMESSIONE - CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE<br />

III, ORDINANZA N. 11794 DEL 21 MAGGIO 2007<br />

Con due motivi la società ricorrente denuncia:<br />

1) Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1175, 1374,<br />

1181 c.c. e 633 c.p.c.<br />

Rileva che erroneamente il giudice di pace ha escluso l’ammissibilità per il creditore<br />

di potere agire separatamente per ogni singola fattura o gruppi di fatture; vale a<br />

dire ha escluso l’ammissibilità della parcellizzazione di un unico credito pecuniario in<br />

più domande.<br />

2) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia<br />

(art. 360 n. 5 c.p.c.)<br />

Rileva che il giudice di pace ha applicato erroneamente i principi desunti dalla<br />

sentenza delle S.U. n. 108 del 2000, motivando che non potevano essere concessi vari<br />

decreti ingiuntivi in sequenza.<br />

L’erroneità della motivazione deriva - secondo la ricorrente - dalla circostanza<br />

che, nel caso concreto, non si tratta del medesimo credito, ma di crediti distinti e diversi<br />

per ognuna delle fatture le quali potevano essere singolarmente impugnate e/o contestate;<br />

e sul punto il giudice di pace non ha motivato.<br />

Il problema che pone il presente giudizio può sintetizzarsi come segue: è consen-

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