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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Note a sentenza 645<br />

viceversa uniformarsi) del processo giusto.<br />

Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all’evidenza, dalla formazione di giudicati<br />

(praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie<br />

collegate allo stesso rapporto.<br />

Mentre l’effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione<br />

di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all’obiettivo,<br />

costituzionalizzato nello stesso art. 113, della "ragionevole durata del processo",<br />

per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di<br />

contenimento della correlativa durata.<br />

5/3. — L’esaminato primo motivo del ricorso va quindi respinto, enunciandosi, in<br />

ordine alla questione di massima ad esso sotteso, il principio (con il quale risulta in<br />

linea la sentenza impugnata) per cui è contraria alla regola generale di correttezza e<br />

buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2<br />

Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il<br />

frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.<br />

6. — A sua volta inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il residuo secondo<br />

mezzo del ricorso, nel quale nessuna indicazione è fornita in ordine alle fonti pretesamente<br />

"distinte" dei crediti che si assumono azionati con i decreti di che trattasi.<br />

7. — Il ricorso va integralmente pertanto respinto.<br />

8. — L’esistenza di un difforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla<br />

questione principale dibattuta nel presente giudizio, giustifica la compensazione delle<br />

spese correlative tra le parti.<br />

(Omissis)<br />

IL FRAZIONAMENTO GIUDIZIALE DEL CREDITO COME IPOTESI<br />

DI ABUSO DEL PROCESSO<br />

Sommario: 1. - Il caso. 2. - L’ordinanza di rimessione - Cassazione civile, sezione<br />

III, ordinanza n. 11794 del 21 maggio 2007. 3. - La tutela frazionata del credito e<br />

l’abuso del processo.<br />

1. — IL CASO<br />

Con quattro distinti ricorsi la società B. s.n.c. proponeva opposizione ad altrettanti<br />

decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti ed a favore della società A.s.r.l.<br />

L’opponente deduceva che l’opposta società aveva ottenuto distinti decreti ingiuntivi<br />

per ciascuna fattura non pagata pur avendo la possibilità di chiederne uno solo per la<br />

totalità dei crediti vantati, con ciò violando i principi di correttezza e buona fede.<br />

Il giudice di pace di Giulianova, in parziale accoglimento delle opposizioni pro-

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