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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La riforma della legge fallimentare in vigore dal 1° gennaio 2008 641<br />

Le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 169/2007 dovrebbero quindi fornire<br />

all’imprenditore in crisi un più valido strumento normativo garantendo, nel contempo,<br />

stabilità ed efficacia agli accordi raggiunti dal debitore con i suoi creditori.<br />

Uno strumento normativo capace di coniugare rispetto e tutela dell’autonomia<br />

privata nella gestione della crisi d’impresa con le perduranti esigenze di un qualche<br />

controllo giurisdizionale (seppur fortemente attenuato)<br />

Al termine di questa breve carrellata sulle principali novità introdotte con il<br />

D.Lgs. n. 16)/2007 deve rilevarsi come il processo verso una decisa privatizzazione<br />

della crisi d’impresa e della stessa insolvenza iniziato nel 2005 sembra oramai essersi<br />

compiuto.<br />

Scelta del tutto legittima (posto che spetta ovviamente al legislatore il compito di<br />

effettuare tali scelte di fondo) ma che lascia molti dubbi all’interprete, soprattutto con<br />

riferimento alla concreta attuazione dei principi enunciati e quindi gravi incertezze<br />

sulla capacità della riformata legge fallimentare di assicurare una maggiore efficienza<br />

delle procedure assicurando, nel contempo, una piena tutela dei diritti dei terzi coinvolti<br />

a vario titolo nel fallimento.<br />

Sotto il primo profilo il primo anno di piena attuazione del D.Lgs. n. 5/2006 ha<br />

evidenziato come in molti casi (in quasi tutti i fallimenti che non presentano un attivo<br />

rilevante) non si riesca a formare il comitato dei creditori e che tale organo, ove costituito,<br />

funziona soltanto grazie alla solerzia del curatore che si fa carico di organizzare<br />

l’attività del comitato, di rendere effettiva la collegialità delle decisioni assunte.<br />

Problematica che non troverà soluzione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

169/2007.<br />

Sotto il secondo profilo appare difficilmente comprensibile la permanenza di un<br />

diverso ambito di sindacato giurisdizionale avverso gli atti del giudice delegato (articolo<br />

26) e quelli del curatore e del comitato dei creditori (articolo 36): nel secondo caso<br />

il reclamo è infatti limitato alla “violazione di legge” e non esteso al merito della questione.

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