INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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640 Nardecchia<br />
la sospensione ope legis degli atti esecutivi e delle azioni cautelari sul patrimonio del<br />
debitore.<br />
La protezione automatica del patrimonio del debitore risulta funzionale all’attuazione<br />
dell’accordo e, in particolare, alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento<br />
dei creditori estranei.<br />
L’introduzione di un automatico, sia pur temporaneo, strumento di protezione del<br />
patrimonio del debitore nelle more del giudizio di omologa può costituire un elemento<br />
fondamentale per la diffusione della fattispecie.<br />
Esso consente al debitore ed ai creditori aderenti (i quali si sono anch’essi evidentemente<br />
impegnati in tal senso nell’accordo) di usufruire di un adeguato ombrello<br />
protettivo a decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.<br />
Ombrello che dovrebbe proteggere l’accordo sino all’esito del giudizio.<br />
Invero, pare evidente che l’efficacia della misura cautelare dovrà essere misurata<br />
con i tempi della giustizia, nel senso che essa consentirà il definitivo affermarsi dell’istituto<br />
solo ove risulti certo, o quantomeno altamente prevedibile, che nella maggior<br />
parte dei tribunali italiani l’omologa intervenga entro sessanta giorni dal deposito dell’accordo<br />
in camera di commercio.<br />
Né può essere tralasciata l’importanza della facoltà ora concessa al debitore di<br />
estendere la ristrutturazione dei debiti anche a quelli fiscali ai sensi dell’ultimo comma<br />
dell’art. 182-ter l. fall.<br />
La transazione fiscale presuppone la ricerca di un separato accordo tra amministrazione<br />
finanziaria e debitore che precede la stipula dell’accordo di ristrutturazione di<br />
cui all’articolo 182-bis. l. fall.<br />
Ristrutturazione dei debiti fiscali sottoposta alla condizione che l’erario riceva<br />
per la parte privilegiata un offerta di pagamento almeno pari a quella riservata agli altri<br />
creditori privilegiati di grado equivalente o inferiore e per la parte chirografaria, almeno<br />
pari a quella massima offerta agli altri creditori chirografari aderenti.<br />
Anche (ed a maggior ragione) per i debiti fiscali deve essere previsto un pagamento<br />
in termini percentuali, espressamente indicati nella proposta e recepiti nell’accordo.<br />
Al di fuori di quest’ipotesi i debiti fiscali dovranno essere pagati “regolarmente”<br />
al pari di quelli di tutti gli altri creditori estranei all’accordo.<br />
Oggetto di transazione fiscale possono essere debiti fiscali di competenza della<br />
Agenzia delle entrate (quali IRPEG, IRES, IRPEF, IRAP, I.V.A., imposta di registro,<br />
ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, ecc.),<br />
della Agenzia del territorio (imposta demaniale) e delle Agenzie delle dogane (dazi di<br />
importazione e di esportazione, imposte di fabbricazione e di consumo).<br />
Non possono invece costituire oggetto di transazione fiscale i tributi locali, né i<br />
debiti per contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL).<br />
Al debito per il tributo deve aggiungersi quello per gli accessori, per tali dovendosi<br />
intendere gli interessi di mora, ma non le sanzioni amministrative, le quali, avendo<br />
natura afflittiva, non partecipano della funzione del tributo.<br />
La norma esclude espressamente dalla transazione fiscale i tributi costituenti<br />
risorse proprie dell’Unione europea (v. art. 2 della Decisione del Consiglio n. 2000-<br />
597-CE).