04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La riforma della legge fallimentare in vigore dal 1° gennaio 2008 639<br />

non fossero state evidenziate al momento dell’adunanza dal commissario giudiziale nel<br />

parere ex art. 172 l. fall.<br />

Il d.lgs. n. 169/2007 è intervenuto sulle problematiche in esame rendendo omogeneo<br />

il potere di controllo del tribunale in sede di ammissione ed in corso di procedura.<br />

La modifica dell’art. 162 l. fall., per cui il tribunale verifica la ricorrenza dei presupposti<br />

previsti dagli articoli 160 e 161, consentirà infatti, a partire dal 1 gennaio<br />

2008, un controllo di fattibilità del piano anche in sede di ammissione, dato che tale<br />

condizione rientra tra quelle espressamente previste dall’art. 161 l. fall.<br />

D’altro canto l’art. 173 permetterà ancora di arrestare il corso della procedura “in<br />

qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità<br />

del concordato”.<br />

10. — Accordi di ristrutturazione dei debiti<br />

Uno dei principi ispiratori della riforma della legge fallimentare è stato quello di<br />

lasciare alla libera negoziazione delle parti la gestione della crisi d’impresa, senza<br />

interferenze nel merito del giudice.<br />

La valorizzazione di questo principio si è tradotta nell’introduzione nel nostro<br />

ordinamento, con il d.l. n. 35/2005, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, istituto<br />

disciplinato dall’art. 182 bis l. fall.<br />

Istituto che per la prima volta ha riconosciuto espressamente la validità e legittimità<br />

degli accordi stragiudiziali stipulati dal debitore in crisi, anche quando essi fossero<br />

stati conclusi soltanto con una parte, sia pur significativa (il 60%), del ceto creditorio.<br />

Gli accordi di ristrutturazione, presentati come la traduzione italiana delle esperienze<br />

americane in tema di corporate reorganizations pre-packaged, ossia convenzioni<br />

predisposte interamente fuori dalla procedura, e poi sottoposte alla sola approvazione<br />

del tribunale, hanno lasciato forti dubbi in ordine alla loro efficacia rispetto agli<br />

obiettivi prefissati.<br />

Il beneficio dell’esenzione da revocatoria per gli atti posti in esecuzione dell’accordo<br />

omologato, previsto dall’art. 67 comma 3, lett. e) l. fall. non è apparso di per se<br />

stesso sufficiente ad attribuire agli accordi la natura di valido strumento di superamento<br />

delle crisi d’impresa.<br />

Il che ha sinora determinato uno scarso utilizzo degli accordi (Secondo Negri,<br />

Concordato preventivo, vince la diffidenza, in Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2007, i casi<br />

noti, sottoposti al vaglio dei tribunali, non superano la decina).<br />

Il legislatore a poco più di due anni dalla loro introduzione è quindi intervenuto<br />

riformando l’art. 182 bis l. fall. al fine di accrescere la competitività di tale strumento<br />

alternativo di risoluzione della crisi d’impresa.<br />

Il primo significativo intervento, in linea con quanto previsto dall’omologo istituto<br />

statunitense è volto alla protezione del patrimonio del debitore dalle azioni esecutive.<br />

All’art. 182 bis l. fall. è stato aggiunto un comma, che sancisce, nelle more del<br />

procedimento omologatorio e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!