INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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638 Nardecchia<br />
A seguito dei dubbi interpretativi sorti tra i commentatori della norma riformata<br />
nel 2005 ed anche nella prima prassi applicativa, sulla possibilità che la suddivisione<br />
in classi ed il trattamento differenziato previsti dall’art. 160 l. fall. potessero riguardare<br />
anche i creditori privilegiati, così venendo meno la necessità, unanimemente affermata<br />
nel vigore della passata disciplina, che tali creditori debbano sempre essere soddisfatti<br />
per l’intero, la riforma del 2007 ha introdotto un nuovo secondo comma, che prevede<br />
ora espressamente la possibilità che i creditori privilegiati siano soddisfatti anche solo<br />
parzialmente, purché ciò non comporti una alterazione nell’ordine delle prelazioni.<br />
La proposta può quindi prevedere, al pari che nel concordato fallimentare, che i<br />
creditori muniti di diritto di prelazione speciale non vengano soddisfatti integralmente,<br />
purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile<br />
in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di vendita, avuto<br />
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto di garanzia.<br />
Valore di mercato indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso<br />
dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d).<br />
Nonostante la relazione illustrativa affermi che in base al riformato art. 160 l. fall.<br />
il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori<br />
muniti di un privilegio speciale, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale,<br />
sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente, deve ritenersi che tale possibilità<br />
sia preclusa dall’inequivoco dato normativo, dall’ultimo comma dell’art. 160 l.<br />
fall. medesimo secondo cui “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere<br />
l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione di prelazione”.<br />
Norma da cui si desume che anche ove fosse possibile ipotizzare un pagamento<br />
parziale dei creditori privilegiati generali dovrebbe comunque essere rispettato l’ordine<br />
della graduazione.<br />
Con la conseguenza che non sarebbe ammissibile una proposta che prevedesse il<br />
parziale soddisfacimento di una classe di creditori privilegiati generali e poi il soddisfacimento<br />
(a prescindere dalla misura di tale soddisfacimento) di una classe di creditori<br />
di grado inferiore.<br />
Una delle tematiche più delicate della disciplina del concordato preventivo<br />
modellata dal d.l. n. 35/2005 è quella dell’individuazione dei residui poteri d’indagine<br />
e controllo dell’organo giudiziario. Secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza<br />
il tribunale, in forza dell’ultimo comma dell’art. 173 l. fall. (per cui “il fallimento<br />
è dichiarato... se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte<br />
per l’ammissibilità del concordato”), mantiene, nel corso della procedura ed in<br />
sede di omologa, un potere di verifica di “fattibilità” del piano anche a prescindere<br />
dalla presenza di opposizioni.<br />
Interpretazione che mal si conciliava con i poteri espressamente attribuiti al tribunale<br />
sia in sede di ammissibilità della domanda, dove era previsto un controllo sulla<br />
regolarità e completezza della documentazione, che di omologazione della stessa,<br />
dove, in mancanza di classi di creditori e di opposizioni, non era previsto alcun controllo<br />
di merito.<br />
Interpretazione che rispondeva ad un’esigenza sostanziale: quella di evitare che<br />
fossero omologate proposte che apparissero non attuabili a seguito dell’emersione di<br />
circostanze successive all’approvazione dei creditori o che comunque, pur anteriori,