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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La riforma della legge fallimentare in vigore dal 1° gennaio 2008 637<br />

bili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte in modo tale che i creditori possano<br />

valutare la convenienza della proposta.<br />

Il riferimento introdotto dalla novella alle garanzie offerte, fa ritenere che oggetto<br />

di tali pareri non sia soltanto la convenienza della proposta ma anche la sua fattibilità,<br />

ovverosia il grado di probabilità di adempimento del concordato.<br />

Con la riforma del 2007 il tenore letterale della norma attribuisce al comitato dei<br />

creditori, in luogo del curatore una sorta di potere di veto (laddove, nel secondo<br />

comma dell’art. 125 l. fall. si dice “acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori”).<br />

Deve ritenersi che la sequenza procedimentale preveda dapprima l’acquisizione<br />

del parere del curatore e poi di quello del comitato dei creditori.<br />

Ordine che deriva dalla necessità che il comitato dei creditori possa emettere un<br />

parere, oggi decisivo, ma anche informato alla luce, quindi, delle motivazioni e delle<br />

informazioni addotte dal curatore.<br />

Il curatore che vede assai ridimensionato il suo ruolo assume quindi la funzione,<br />

parimenti rilevante, di assicurare al comitato dei creditori e, più in generale a tutti i<br />

creditori, la possibilità di esprimere un consenso informato si fa garante della consapevolezza<br />

di tale consenso al fine di eliminare le asimmetrie informative tra il proponente<br />

ed i terzi creditori.<br />

In definitiva solo se il comitato dei creditori esprime parere favorevole, la proposta<br />

può essere comunicata ai creditori: l’opinione del comitato dei creditori può quindi<br />

condizionare la stessa ammissibilità della domanda di concordato ed interrompere l’iter<br />

processuale volto alla formazione della volontà dei creditori.<br />

Il parere del comitato dei creditori è, quindi, obbligatorio e vincolante.<br />

La novella ha innovato l’art. 129 l. fall. mutando significativamente il giudizio di<br />

omologazione.<br />

Con un apprezzabile intento di semplificazione viene eliminata la previsione di<br />

due distinti procedimenti: l’uno di omologazione e l’altro di approvazione.<br />

La norma prevede oggi un unico giudizio, di omologazione, che deve sempre<br />

essere attivato ad istanza di parte.<br />

Giudizio il cui contenuto dipende dalla presenza o meno di opposizioni.<br />

9. — Concordato preventivo<br />

Il D.L.gs. n. 169/2007 ha effettuato innanzitutto un’operazione di pulizia del testo<br />

normativo eliminando le evidenti discrasie determinate dal frettoloso e disorganico<br />

innesto di nuove disposizioni nel vecchio corpo del r.d. n. 267/1942 operato con il<br />

D.L. n. 35/2005.<br />

Riforma del concordato preventivo che aveva determinato alcuni gravi difetti di<br />

coordinamento tra vecchia e nuova normativa, evidenti, ad esempio, nel richiamo che<br />

alcune norme introdotte con il d.l. operavano a disposizioni non più vigenti (160<br />

secondo comma o 173 quarto comma l.f.).<br />

Nel merito la principale novità è rappresentata dall’esplicita previsione della possibilità<br />

che la proposta preveda un pagamento parziale dei creditori privilegiati.

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