04.06.2013 Views

le associazioni sportive: l'iva - F.I.G.C. Rimini

le associazioni sportive: l'iva - F.I.G.C. Rimini

le associazioni sportive: l'iva - F.I.G.C. Rimini

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE<br />

DILETTANTISTICHE<br />

!@


LL’’ATTO L’ATTO ATTO COSTITUTIVO -- - la la la forma forma<br />

-- -<br />

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE<br />

PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

Ai sensi dell’art 14 c.c. devono essere costituite con atto pubblico, ne consegue<br />

che la forma scritta è essenzia<strong>le</strong>.<br />

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE<br />

Il codice civi<strong>le</strong> non prevede uno specifico obbligo di forma.<br />

La forma scritta non è obbligatoria salvo il il caso in cui vi sia apporto di beni<br />

immobili in proprietà<br />

La forma scritta diventa requisito essenzia<strong>le</strong> allorchè si voglia beneficiare del<strong>le</strong><br />

agevolazioni di tipo fisca<strong>le</strong> che la <strong>le</strong>gge ricol<strong>le</strong>ga alla presenza di determinate<br />

clauso<strong>le</strong> statutarie.<br />

La forma scritta è altresì indispensabi<strong>le</strong> allorchè l’associazione svolga, oltre<br />

all’attività istituziona<strong>le</strong>, anche un’attività commercia<strong>le</strong>. In questo caso infatti, al<br />

fine di ottenere l’attribuzione del numero di Partita Iva sarà necessario che<br />

l’amministrazione dell’associazione.<br />

finanziaria possa prendere visione dell’atto costitutivo<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LL’’ATTO L’ATTO ATTO COSTITUTIVO –– – e<strong>le</strong>menti e<strong>le</strong>menti essenziali essenziali (disciplina<br />

(disciplina<br />

civilistica))--<br />

civilistica civilistica)-<br />

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE<br />

Ai sensi dell’art. 16 c.c. l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere:<br />

- la denominazione dell’ente;<br />

- lo scopo;<br />

- il il patrimonio;<br />

-la sede;<br />

- <strong>le</strong> norme sull’ordinamento e l’amministrazione.<br />

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE<br />

Costituiscono e<strong>le</strong>menti obbligatori:<br />

- lo scopo;<br />

- <strong>le</strong> condizioni per l’ammissione degli associati;<br />

- <strong>le</strong> norme sull’ordinamento e l’amministrazione.<br />

Non costituiscono e<strong>le</strong>menti obbligatori:<br />

- la denominazione dell’ente;<br />

- il il patrimonio;<br />

-la sede;<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LL’’ATTO L’ATTO ATTO COSTITUTIVO –– – e<strong>le</strong>menti e<strong>le</strong>menti essenziali essenziali (disciplina<br />

(disciplina<br />

civilistica))--<br />

civilistica civilistica)-<br />

LA DENOMINAZIONE E LA SEDE<br />

L’indicazione della denominazione e della sede risponde ad un’esigenza di<br />

evitare un rischio di confusione con <strong>associazioni</strong> similari.<br />

IL PATRIMONIO<br />

Il Patrimonio dell’associazione, ai sensi dell’art. 37 c.c. è costituito dai contributi<br />

versati dagli associati e dai beni con essi acquistati che insieme danno luogo al<br />

“fondo comune”.<br />

LO SCOPO<br />

Lo scopo deve essere <strong>le</strong>cito, cioè non contrario al<strong>le</strong> norme di <strong>le</strong>gge, e non può<br />

essere di tipo economico.<br />

LE CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI<br />

La possibilità di ammettere un nuovo socio non deve essere lasciata all’arbitrio<br />

degli organi amministrativi ma devono essere previste precise condizioni.<br />

!@


LL’’ATTO L’ATTO ATTO COSTITUTIVO –– – e<strong>le</strong>menti e<strong>le</strong>menti essenziali essenziali (disciplina<br />

(disciplina<br />

civilistica))--<br />

civilistica civilistica)-<br />

LE CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI<br />

PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

La possibilità di ammettere un nuovo socio non deve essere lasciata all’arbitrio<br />

degli organi amministrativi ma devono essere previste precise condizioni.<br />

Il fatto che il il potenzia<strong>le</strong> nuovo associato sia in possesso di tutti i requisiti previsti<br />

dall’atto costitutivo e dallo statuto non obbliga l’associazione all’ammissione.<br />

L’accettazione è un atto di autonomia contrattua<strong>le</strong> non sindacabi<strong>le</strong> dal giudice.<br />

Il rigetto o l’accoglimento della domanda deve essere motivato.<br />

LE NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO E L’AMMINISTRAZIONE<br />

Devono essere sempre presenti all’interno di un’associazione:<br />

- l’assemb<strong>le</strong>a;<br />

- gli amministratori.<br />

L’assemb<strong>le</strong>a è l’organo deliberante. Il funzionamento di detto organo è<br />

disciplinato dagli accordi degli associati o in mancanza dal<strong>le</strong> norme che<br />

disciplinano <strong>le</strong> persone giuridiche.<br />

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all’assemb<strong>le</strong>a.<br />

L’assemb<strong>le</strong>a deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione<br />

del bilancio.<br />

La convocazione dell’assemb<strong>le</strong>a spetta all’organo amministrativo. Ta<strong>le</strong> potere<br />

può essere attribuito al Presidente attraverso apposita previsione statutaria<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LL’’ATTO L’ATTO ATTO COSTITUTIVO –– – e<strong>le</strong>menti e<strong>le</strong>menti essenziali essenziali (disciplina<br />

(disciplina<br />

civilistica))--<br />

civilistica civilistica)-<br />

L’assemb<strong>le</strong>a in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di<br />

almeno la metà degli associati e delibera con il il voto favorevo<strong>le</strong> della maggioranza<br />

dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il il<br />

numero degli intervenuti.<br />

Nel caso in cui l’oggetto del<strong>le</strong> deliberazioni attenga a modifiche dello statuto o<br />

dell’atto costitutivo è richiesta, salvo che lo statuto non preveda diversamente, la<br />

presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il il voto favorevo<strong>le</strong> della maggioranza<br />

dei presenti. La maggioranza dei tre quarti non può essere derogata qualora<br />

l’oggetto della delibera attenga lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del<br />

suo patrimonio.<br />

L’assemb<strong>le</strong>a non può deliberare sull’amministrazione dell’associazione.<br />

Al consiglio di amministrazione spetta l’amministrazione dell’associazione.<br />

La composizione dell’organo amministrativo deve risultare dall’atto costitutivo.<br />

La prima nomina avviene nell’atto costitutivo mentre <strong>le</strong> successive vengono<br />

deliberate dall’assemb<strong>le</strong>a.<br />

L’amministratore può anche non essere membro dell’associazione.<br />

Ai sensi dell’art. 38 c.c. con riferimento al<strong>le</strong> Associazioni non riconosciute del<strong>le</strong><br />

obbligazioni sociali rispondono, oltre all’associazione con il il suo fondo comune, anche<br />

coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione: gli amministratori o<br />

coloro che avevano una procura rilasciata dagli stessi.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

IL IL IL RAPPORTO RAPPORTO ASSOCIATIVO (disciplina (disciplina<br />

civilistica))<br />

civilistica civilistica)<br />

I RAPPORTI ASSOCIATIVI: DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI<br />

Devono essere riconosciuti agli associati tutti i vantaggi previsti a suo favore<br />

dall’atto costitutivo o impliciti nello scopo dell’associazione.<br />

Gli associati hanno diritto a che gli organi amministrativi operino nell’ambito dei<br />

poteri loro riconosciuti; che il il fondo comune sia amministrato secondo canoni di<br />

buona amministrazione; che l’associazione svolga la propria attività per il il<br />

perseguimento degli scopi sociali; che gli venga assegnata la quota di sua<br />

pertinenza sul patrimonio comune all’atto dell’estinzione dell’associazione.<br />

Costituiscono obblighi dell’associato nei confronti dell’associazione: il il<br />

versamento dei contributi associativi; l’adempimento del<strong>le</strong> obbligazioni previste<br />

dall’atto costitutivo o dallo statuto; il il dovere di non compiere atti contrastanti con lo<br />

scopo dell’associazione.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

IL IL IL RAPPORTO RAPPORTO ASSOCIATIVO (disciplina (disciplina<br />

civilistica))<br />

civilistica civilistica)<br />

I RAPPORTI ASSOCIATIVI: LO SCIOGLIMENTO<br />

Lo scioglimento del rapporto associativo può verificarsi in relazione al<strong>le</strong> seguenti cause:<br />

- recesso (qualora l’associato abbia deciso di far parte di un’associazione per un tempo<br />

determinato il il recesso non può essere esercitato prima del suddetto termine salvo che<br />

non sopraggiunga una giusta causa);<br />

- esclusione per inadempimento;<br />

- scadenza del termine;<br />

- verificarsi di determinate condizioni;<br />

- morte dell’associato, salva contraria pattuizione.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

I I I LIBRI LIBRI E E E LE LE LE SCRITTURE SCRITTURE CONTABILI CONTABILI (disciplina (disciplina<br />

civilistica))<br />

civilistica civilistica)<br />

Sono libri e scritture obbligatorie quelli la cui istituzione è prevista espressamente dallo<br />

statuto.<br />

In mancanza di una esplicita previsione in tal senso si ritiene opportuna l’istituzione di<br />

appositi libri con la funzione di documentare <strong>le</strong> adunanze e <strong>le</strong> deliberazioni degli organi<br />

statutariamente previsti.<br />

Potrebbero quindi essere istituiti:<br />

- Libro degli associati;<br />

- Libro del<strong>le</strong> adunanze e deliberazioni del<strong>le</strong> assemb<strong>le</strong>e;<br />

- Libro del<strong>le</strong> adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.<br />

Il libro Giorna<strong>le</strong> e degli Inventari non costituiscono scritture obbligatorie ma potrebbe<br />

essere opportuno istituirli al fine di agevolare gli amministratori nell’adempimento<br />

dell’obbligo di redazione del bilancio.<br />

La sussistenza di ta<strong>le</strong> obbligo in capo agli amministratori presuppone l’adozione di una<br />

struttura contabi<strong>le</strong> anche minima orientata a tal fine.<br />

Le <strong>associazioni</strong> che oltre al<strong>le</strong> attività istituzionali esercitano, seppur marginalmente,<br />

anche un’attività commercia<strong>le</strong> sono tenute ai sensi del d.lgs 460/97 alla separazione<br />

del<strong>le</strong> due contabilità.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

Sotto il il profilo civilistico sono enti non commerciali quegli enti, <strong>associazioni</strong> ecc. che<br />

non svolgono <strong>le</strong> attività di cui all’art. 2195 c.c. (attività commerciali)<br />

Ai sensi dell’art. 73 co.1 <strong>le</strong>tt.c T.u.i.r. sono enti non commerciali “gli enti pubblici e<br />

privati diversi dal<strong>le</strong> società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per<br />

oggetto esclusivo o principa<strong>le</strong> l’esercizio di attività commerciali”.<br />

Il successivo comma 4 stabilisce che “l’oggetto esclusivo o principa<strong>le</strong> dell’ente<br />

residente è determinato in base alla <strong>le</strong>gge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti<br />

in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto<br />

principa<strong>le</strong> si intende l’attività essenzia<strong>le</strong> per realizzare direttamente gli scopi primari<br />

indicati dalla <strong>le</strong>gge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.<br />

Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo qualora lo statuto o l’atto costitutivo non<br />

siano stati redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o<br />

registrata l’oggetto principa<strong>le</strong> dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente<br />

esercitata<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

Possono verificarsi quindi 3 casi:<br />

1) Associazione esercente un’attività non commercia<strong>le</strong> (ente non commercia<strong>le</strong>).<br />

E’ il il caso del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> i cui proventi sono limitati al<strong>le</strong> quote<br />

associative e che non pongono in essere alcuna attività pagamento.<br />

spettacolistica a<br />

2) Associazione esercente un’attività commercia<strong>le</strong> margina<strong>le</strong> rispetto al<strong>le</strong> finalità<br />

istituzionali (ente non commercia<strong>le</strong>)<br />

E’ il il caso del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> che prendono parte a campionati con gare a<br />

pagamento (attività spettacolistica). Se i proventi realizzati con questa gestione<br />

non sono preva<strong>le</strong>nti rispetto a quelli realizzati con l’esercizio del<strong>le</strong> attività<br />

istituzionali (quote, contributi ecc.) l’ente può essere qualificato come non<br />

commercia<strong>le</strong>.<br />

3) Associazione esercente un’attività commercia<strong>le</strong> preva<strong>le</strong>nte rispetto al<strong>le</strong> finalità<br />

istituzionali (ente commercia<strong>le</strong>)<br />

E’ il il caso di quel<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> che svolgono un’attività spettacolistica con<br />

proventi decisamente superiori rispetto a quelli derivanti dall’esercizio del<strong>le</strong> attività<br />

istituzionali.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE<br />

Ai sensi del comma 11 dell’art. 90 <strong>le</strong>gge 289 del 2002 <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche non perdono la qualifica di enti non commerciali ancorchè non rispettino<br />

i limiti ed i parametri indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 149 del T.u.i.r..<br />

Ne consegue che non assume ri<strong>le</strong>vanza ai fini della perdita della qualifica di ente non<br />

commercia<strong>le</strong> la preva<strong>le</strong>nza del<strong>le</strong> entrate commerciali rispetto a quel<strong>le</strong> istituzionali.<br />

La disposizione in oggetto è volta a consentire una maggiore opportunità di raccolta di<br />

risorse di fonte commercia<strong>le</strong> (come sono quel<strong>le</strong> derivanti dai contratti di<br />

sponsorizzazione) per <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong>, senza incappare nel rischio di perdere la<br />

qualifica fisca<strong>le</strong> di non commercialità e quindi conservando il il trattamento agevolato.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

REGIME FISCALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:<br />

Ai sensi dell’art. 73, comma 1, <strong>le</strong>tt. c T.u.i.r. gli Enti non commerciali sono soggetti<br />

passivi IRES.<br />

Il reddito comp<strong>le</strong>ssivo, ai sensi dell’art. 143 T.u.i.r. è dato dalla somma dei seguenti<br />

redditi:<br />

-fondiari;<br />

-di capita<strong>le</strong>;<br />

-d’impresa;<br />

-diversi.<br />

ovunque essi siano prodotti e qua<strong>le</strong> ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti<br />

dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta<br />

sostitutiva.<br />

Per quanto riguarda la determinazione dei vari tipi di redditi occorre fare riferimento al<strong>le</strong><br />

rego<strong>le</strong> di ciascuna categoria.<br />

Gli enti associativi in quanto svolgano accanto all’attività istituziona<strong>le</strong> anche un’attività di<br />

tipo commercia<strong>le</strong> seppur margina<strong>le</strong> possono realizzare sia proventi relativi all’attività<br />

istituziona<strong>le</strong> che proventi relativi all’attività commercia<strong>le</strong>. Questi ultimi concorrono alla<br />

formazione del reddito d’impresa realizzato dall’associazione ri<strong>le</strong>vante fiscalmente e,<br />

quindi, soggetto a tassazione.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

L’ART. 148 T.U.I.R.<br />

L’art. 148 T.u.i.r. reca la disciplina degli enti non commerciali di tipo associativo.<br />

Ai sensi del primo comma di detto articolo “<strong>le</strong> somme versate dagli associati o<br />

partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il il reddito<br />

comp<strong>le</strong>ssivo”.<br />

Il versamento del<strong>le</strong> quote associative poiché privo di qualunque relazione con una<br />

controprestazione da parte dell’associazione ma finalizzato esclusivamente a dotare la<br />

stessa del<strong>le</strong> risorse necessarie per il il perseguimento dell’oggetto socia<strong>le</strong> non concorre<br />

alla formazione del reddito comp<strong>le</strong>ssivo dell’associazione. Per lo stesso motivo, e cioè<br />

poiché detto versamento non avviene in relazione ad una cessione di beni o<br />

prestazione di servizi, <strong>le</strong> quote associative non sono soggette ad IVA.<br />

Non rientrano invece nell’ambito dei proventi relativi all’attività istituziona<strong>le</strong> e quindi<br />

concorrono a formare il il reddito imponibi<strong>le</strong> <strong>le</strong> quote supp<strong>le</strong>mentari determinate in<br />

relazione al<strong>le</strong> maggiori o diverse prestazioni al<strong>le</strong> quali i soci hanno diritto (art. 148 co.<br />

2 T.u.i.r.). In questo caso la causa<strong>le</strong> del versamento può essere rinvenuta in una<br />

controprestazione dell’associazione che determina sia l’applicazione dell’Iva che del<strong>le</strong><br />

imposte sui redditi<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

CONTRIBUTI<br />

I contributi da enti pubblici possono essere compresi tra i proventi non commerciali<br />

solo qualora vengano corrisposti per il il perseguimento del<strong>le</strong> finalità istituzionali. E’<br />

necessario pertanto che dalla documentazione esistente risulti specificamente che<br />

l’erogazione è avvenuta per la realizzazione del<strong>le</strong> finalità istituzionali. In questo caso l’ente<br />

erogante non dovrà operare la ritenuta del 4%.<br />

I contributi ricevuti per la manutenzione del campo di giuoco da parte di un’associazione<br />

calcistica che organizza incontri di calcio a pagamento, e che quindi svolge un’attività di<br />

natura commercia<strong>le</strong>, hanno la natura di proventi commerciali e come tali saranno<br />

assoggettati sia ad Iva che al<strong>le</strong> imposte sui redditi.<br />

I contributi erogati da terzi (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) non<br />

concorrono a formare il il reddito imponibi<strong>le</strong> purchè siano utilizzati esclusivamente per<br />

l’attività istituziona<strong>le</strong>.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PROVENTI PER ATTIVITA’ OCCASIONALI<br />

L’art. 143 T.u.i.r. stabilisce che “non concorrono in ogni caso alla formazione del<br />

reddito degli enti non commerciali”:<br />

1) I fondi pervenuti con:<br />

raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di<br />

modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di:<br />

-ce<strong>le</strong>brazioni;<br />

- ricorrenze;<br />

- campagne di sensibilizzazione.<br />

2) Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività<br />

aventi finalità sociali esercitate in conformità al<strong>le</strong> finalità istituzionali<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PROVENTI PER ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELL’ART. 2195 C.C.<br />

L’art. 143 comma 1 secondo periodo T.u.i.r. stabilisce che per gli enti non commerciali<br />

“non si considerano attività commerciali <strong>le</strong> prestazioni di servizi non rientranti nell’art.<br />

2195 c.c. rese in conformità del<strong>le</strong> finalità istituzionali dell’ente senza specifica<br />

organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta<br />

imputazione.<br />

Un esempio può essere rappresentato dalla gestione di una scuola calcio: sarà<br />

necessario verificare che <strong>le</strong> <strong>le</strong>zioni siano tenute da istruttori non <strong>le</strong>gati all’associazione<br />

da rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato,e che i corrispettivi percepiti non<br />

superino i costi diretti sostenuti per la prestazione stessa.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PROVENTI PER ATTIVITA’ SVOLTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DI ALTRE ASSOCIAZIONI<br />

SPORTIVE<br />

- Non si considerano commerciali (art.148, comma 1 T.u.i.r.) i proventi realizzati dal<strong>le</strong><br />

<strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> in diretta attuazione del<strong>le</strong> finalità istituzionali, per <strong>le</strong> prestazioni poste in<br />

essere nei confronti dei soci.<br />

Un’associazione sportiva che organizzi corsi di tennis a pagamento per adulti, esclusivamente<br />

nei confronti dei propri associati senza ammettere la partecipazione di esterni, può<br />

considerare i proventi così realizzati esclusi dal reddito dell’attività commercia<strong>le</strong><br />

eventualmente esercitata.<br />

La non tassabilità, in presenza di una specifica organizzazione e di corrispettivi che eccedano<br />

i costi di diretta imputazione è subordinata al possesso da parte dell’utente dello status di<br />

associato effettivo.<br />

In mancanza di una specifica organizzazione e con corrispettivi che non eccedano i costi di<br />

diretta imputazione, i proventi realizzati in conformità con <strong>le</strong> finalità istituzionali dell’ente sono<br />

da considerarsi in ogni caso non commerciali.<br />

- Non si considerano commerciali (art. 148, comma 3 T.u.i.r.) <strong>le</strong> attività svolte in diretta<br />

attuazione degli scopi istituzionali, verso il il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti<br />

degli associati di altre <strong>associazioni</strong> che svolgono la medesima attività e che per <strong>le</strong>gge, statuto<br />

o regolamento fanno parte di un’unica organizzazione loca<strong>le</strong> o naziona<strong>le</strong>, dei tesserati dal<strong>le</strong><br />

rispettive organizzazioni nazionali.<br />

- Non si considerano commerciali <strong>le</strong> cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute<br />

preva<strong>le</strong>ntemente agli associati.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PROVENTI COMMERCIALI<br />

Il comma 4 dell’art. 148 T.u.i.r. introduce una presunzione di commercialità per <strong>le</strong><br />

seguenti prestazioni ancorchè <strong>le</strong> stesse siano rese da un ente di tipo associativo nei<br />

confronti dei propri associati:<br />

1) Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;<br />

2) Somministrazione di pasti;<br />

3) Erogazione di acqua, gas, energia e<strong>le</strong>ttrica e vapore;<br />

4) Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;<br />

5) Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;<br />

6) Gestione di spacci aziendali e di mense;<br />

7) Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;<br />

8) Gestione di fiere ed esposizioni di carattere commercia<strong>le</strong>;<br />

9) Pubblicità commercia<strong>le</strong>;<br />

10) Te<strong>le</strong>comunicazioni e radiodiffusioni circolari.<br />

Un’associazione sportiva, se organizza un servizio di trasporti nei confronti dei propri<br />

associati deve applicare l’Iva e calcolare <strong>le</strong> imposte sui redditi.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PROVENTI COMMERCIALI TIPICI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE<br />

Si e<strong>le</strong>ncano a titolo meramente esemplificativo alcuni dei proventi di natura<br />

commercia<strong>le</strong> che caratterizzano i bilanci del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong>:<br />

1) Proventi da gare;<br />

2) Proventi pubblicitari;<br />

3) Proventi da sponsorizzazioni;<br />

4) Proventi da somministrazione di alimenti e bevande;<br />

5) Affitti a terzi di attrezzature <strong>sportive</strong>;<br />

6) Affitti a terzi di impianti e bar;<br />

7) Proventi per la cessione di diritti radio/tv<br />

8) Premi per l’addestramento e la formazione tecnica degli at<strong>le</strong>ti (non tassabili per <strong>le</strong><br />

<strong>associazioni</strong> che adottano il il regime della 398/91)<br />

9) Plusva<strong>le</strong>nze derivanti dalla cessione dei diritti al<strong>le</strong> prestazioni <strong>sportive</strong> degli at<strong>le</strong>ti;<br />

10) Sopravvenienze attive ( contributi in c/esercizio e liberalità di terzi per l’esercizio<br />

di attività commerciali e non per la realizzazione di finalità istituzionali)<br />

11) Attività didattiche,<br />

12) Cessione di prodotti nuovi per la vendita;<br />

13) Prestazioni alberghiere, di alloggio di trasporto.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

AGEVOLAZIONI FISCALI E CLAUSOLE STATUTARIE<br />

Le <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> che intendono fruire della specia<strong>le</strong> disciplina fisca<strong>le</strong> prevista in<br />

loro favore (tanto di quella prevista per gli enti non commerciali in genera<strong>le</strong> quanto di<br />

quella prevista per <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> in particolare) devono adottare uno statuto<br />

conforme al<strong>le</strong> prescrizioni contenute nei commi 17 e 18 dell’art. 90 della <strong>le</strong>gge 289<br />

del 27 dicembre 2002.<br />

Ai sensi del comma 18 del succitato art. 90 <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> devono<br />

costituirsi con atto scritto.<br />

All’interno di ta<strong>le</strong> atto deve essere indicata la sede <strong>le</strong>ga<strong>le</strong>.<br />

Nello statuto devono essere previsti:<br />

1) La denominazione;<br />

2) L’oggetto socia<strong>le</strong> con riferimento all’organizzazione di attività <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche, compresa l’attività didattica;<br />

3) l’attribuzione della rappresentanza <strong>le</strong>ga<strong>le</strong> dell’associazione;<br />

4) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono in<br />

nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;<br />

5) Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed<br />

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’e<strong>le</strong>ttività del<strong>le</strong><br />

cariche sociali;<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

AGEVOLAZIONI FISCALI E CLAUSOLE STATUTARIE<br />

6) L ’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché <strong>le</strong> modalità di<br />

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;<br />

7) Le modalità di scioglimento dell’associazione;<br />

8) L’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento del<strong>le</strong><br />

<strong>associazioni</strong>.<br />

IL RAPPORTO TRA ART. 148 CO. 8 T.U.I.R. E ART. 90 CO. 18 LEGGE 289/02<br />

Entrambi gli articoli prevedono la necessità di inserire negli statuti del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong><br />

una serie di clauso<strong>le</strong>. Alcune di esse sono sostanzialmente coincidenti, altre, invece,<br />

sono parzialmente diverse.<br />

Le clauso<strong>le</strong> previste dall’art. 148 co. 8 T.u.i.r. si riferiscono a tutte <strong>le</strong> Associazioni<br />

(non solo a quel<strong>le</strong> <strong>sportive</strong>) e la loro presenza negli statuti del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> costituisce<br />

condizione essenzia<strong>le</strong> per fruire dell’agevolazione connessa alla “decommercializzazione”<br />

del<strong>le</strong> <strong>le</strong> attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il il pagamento di<br />

corrispettivi specifici, nei confronti degli associati di altre <strong>associazioni</strong> che svolgono la<br />

medesima attività e che per <strong>le</strong>gge, statuto o regolamento fanno parte di un’unica<br />

organizzazione loca<strong>le</strong> o naziona<strong>le</strong>, dei tesserati dal<strong>le</strong> rispettive organizzazioni nazionali.<br />

L’associazione sportiva non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 della Legge<br />

289/02, pur mantenendo la natura di ente associativo, non potrà fruire del<strong>le</strong> agevolazioni<br />

fiscali previste per gli enti di tipo sportivo (qualificazione riconosciuta solo in presenza<br />

del<strong>le</strong> clauso<strong>le</strong> di cui al citato art. 90).<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

Ne consegue che tutte <strong>le</strong> volte in cui vi è coincidenza tra <strong>le</strong> clauso<strong>le</strong> indicate dall’art.<br />

148 co. 8 T.u.i.r. e quel<strong>le</strong> contenute nel comma 18 dell’art. 90, la mancata osservanza<br />

del<strong>le</strong> stesse determinerà l’impossibilità di beneficiare:<br />

- Della disposizione che prevede la natura non commercia<strong>le</strong> dei proventi realizzati con<br />

prestazioni rese nei confronti degli associati;<br />

- Del<strong>le</strong> agevolazioni fiscali previste per il il settore di<strong>le</strong>ttantistico.<br />

Diversamente, ove <strong>le</strong> clauso<strong>le</strong> non siano del tutto equiva<strong>le</strong>nti, sarà necessario verificare<br />

in via preliminare quali di esse siano state osservate dall’ente. Sarà possibi<strong>le</strong> che l’ente,<br />

pur non conservando la natura di associazione sportiva (in quanto per es. non abbia<br />

fatto sue <strong>le</strong> clauso<strong>le</strong> di cui all’art. 90), possa beneficiare della detassazione dei proventi<br />

commerciali di cui all’art. 148 co. 3 T.u.i.r. in quanto ha recepito <strong>le</strong> clauso<strong>le</strong> di cui al<br />

comma 8 dello stesso articolo.<br />

A titolo meramente esemplificativo costituiscono disposizioni la cui applicazione è rivolta<br />

solo in favore del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche:<br />

- La disciplina dei criteri di tassazione dei compensi corrisposti agli sportivi di<strong>le</strong>ttanti di<br />

cui all’art. 25 <strong>le</strong>gge 133/99;<br />

- L’esclusione da tassazione Ires dei proventi realizzati nello svolgimento di attività<br />

commerciali connesse agli scopi istituzionali percepiti limitatamente ed in occasione di<br />

non più di due eventi l’anno e per un importo annui non superiore ad € 51.645,69.<br />

- Il regime di cui all’art. 398/91.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI<br />

Detta disposizione è contenuta sia nel comma 8 dell’art. 148 T.u.i.r. sia nel comma 18<br />

dell’art. 90 della <strong>le</strong>gge 289/02.<br />

Sono considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:<br />

- Le cessioni di beni e <strong>le</strong> prestazioni di servizi fatte a soci, associati, ai componenti gli<br />

organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per<br />

l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a<br />

favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il il terzo grado, nonché al<strong>le</strong> società da<br />

questi direttamente o indirettamente controllate o col<strong>le</strong>gate, effettuate a condizioni più<br />

favorevoli in ragione della loro qualità.<br />

- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano<br />

superiori al loro valore nomina<strong>le</strong>;<br />

- La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti<br />

individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI<br />

Detta disposizione è contenuta sia nel comma 8 dell’art. 148 T.u.i.r. sia nel comma 18<br />

dell’art. 90 della <strong>le</strong>gge 289/02.<br />

Sono considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:<br />

- Le cessioni di beni e <strong>le</strong> prestazioni di servizi fatte a soci, associati, ai componenti gli<br />

organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per<br />

l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a<br />

favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il il terzo grado, nonché al<strong>le</strong> società da<br />

questi direttamente o indirettamente controllate o col<strong>le</strong>gate, effettuate a condizioni più<br />

favorevoli in ragione della loro qualità.<br />

- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano<br />

superiori al loro valore nomina<strong>le</strong>;<br />

- La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti<br />

individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.p.r. 645/94, e dal D.L.<br />

239/95 per il il presidente del col<strong>le</strong>gio sindaca<strong>le</strong> del<strong>le</strong> società per azioni.<br />

- La corresponsione a soggetti diversi dal<strong>le</strong> banche e dagli intermediari finanziari<br />

autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di 4<br />

punti al T.U.S.<br />

- La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20%<br />

rispetto a quelli previsti dai contratti col<strong>le</strong>ttivi di lavoro per <strong>le</strong> medesime qualifiche.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

I PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E UGUAGLIANZA<br />

Il principio di di democrazia può essere inteso qua<strong>le</strong> criterio che rende necessaria una<br />

struttura organizzativa basata su:<br />

- l’e<strong>le</strong>ggibilità libera degli organi amministrativi;<br />

- il il principio del voto singolo di cui all’art. 2538 c.c.;<br />

- la sovranità dell’assemb<strong>le</strong>a degli associati;<br />

- i criteri di loro ammissione ed esclusione.<br />

OBBLIGO DI REDIGERE ED APPROVARE ANNUALMENTE UN RENDICONTO ECONOMICO E<br />

FINANZIARIO<br />

Il rendiconto annua<strong>le</strong>, redatto secondo <strong>le</strong> modalità stabilite dallo stesso ente nello<br />

statuto, deve riassumere <strong>le</strong> vicende economiche e finanziarie dell’ente in modo da<br />

costituire uno strumento di trasparenza e controllo dell’intera gestione economica e<br />

finanziaria dell’ente.<br />

Deve trattarsi di documento che evidenzia sia l’attività istituziona<strong>le</strong> che quella<br />

commercia<strong>le</strong>.<br />

La Circolare Ministeria<strong>le</strong> n. 124/1998 ha chiarito che la redazione del bilancio d’esercizio<br />

soddisfa ta<strong>le</strong> obbligo.<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

OBBLIGO DI DEVOLVERE IL PATRIMONIO DELL’ENTE<br />

L’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento per<br />

qualunque causa dell’associazione, risponde ad una duplice finalità:<br />

da un lato impedire che attraverso la liquidazione del patrimonio dell’ente si realizzi una<br />

distribuzione indiretta di utili;<br />

- dall’altro, attraverso la previsione della devoluzione del patrimonio a fini sportivi, di<br />

perseguire lo scopo mutualistico di sviluppo del movimento sportivo che in genera<strong>le</strong><br />

deve essere una del<strong>le</strong> finalità del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong>.<br />

IL CONI QUALE ENTE CERTIFICATORE DELL’EFFETTIVITA’ DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA<br />

Il nuovo comma 18 dell’art. 90 non prevede più la necessità di inserire negli statuti<br />

l’obbligo, a carico del<strong>le</strong> società, di conformarsi al<strong>le</strong> norme e al<strong>le</strong> direttive del C.O.N.I.,<br />

nonché agli statuti e ai regolamenti del<strong>le</strong> Federazioni <strong>sportive</strong> nazionali.<br />

Ciò ha determinato la necessità per il il <strong>le</strong>gislatore di operare un ulteriore intervento al<br />

fine di impedire che potessero usufruire del<strong>le</strong> agevolazioni fiscali anche i sodalizi sportivi<br />

non riconducibili sotto il il controllo diretto del C.O.N.I.<br />

E’ stato quindi approvato l’art. 7 del D.L. n. 136 del 28.05.04 con il il qua<strong>le</strong> si è stabilito<br />

che “il C.O.N.I. è l’unico organismo certificatore dell’effettività dell’attività sportiva svolta<br />

dal<strong>le</strong> società e dal<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche” e che <strong>le</strong> agevolazioni fiscali<br />

previste dall’art. 90 <strong>le</strong>gge 289/2002 si applicano solo laddove <strong>le</strong> società e <strong>associazioni</strong><br />

<strong>sportive</strong> siano in possesso del riconoscimento sportivo rilasciato dal C.O.N.I..<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI<br />

Il C.O.N.I. con deliberazione n. 1228 dell’11 novembre 2004 ha dato vita al Registro<br />

Naziona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> e società <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche.<br />

Possono essere iscritte a ta<strong>le</strong> registro <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> e <strong>le</strong> società <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche<br />

che svolgono attività sportiva di<strong>le</strong>ttantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei<br />

requisiti richiesti dall’art. 90 della <strong>le</strong>gge 289/2002 e successive modificazioni.<br />

Il possesso dei predetti requisiti è certificato da una dichiarazione che il il <strong>le</strong>ga<strong>le</strong><br />

rappresentante presenta al Comitato Provincia<strong>le</strong> C.O.N.I. di riferimento. Il C.O.N.I.<br />

procederà successivamente, attraverso una verifica a campione a controllare la veridicità<br />

della dichiarazione a proposito della sussistenza di tutti i requisiti.<br />

Spetta quindi al C.O.N.I. provvedere alla trasmissione all’Agenzia del<strong>le</strong> Entrate dell’e<strong>le</strong>nco<br />

del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> e società <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche che abbiano conseguito il il predetto<br />

riconoscimento.<br />

Le agevolazioni la cui fruizione è subordinata a predetto riconoscimento sono <strong>le</strong> seguenti:<br />

1) Applicazione del regime forfetario di cui alla <strong>le</strong>gge 398 del 1991;<br />

2) Esenzione fino ad € 7.500 per i compensi corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività<br />

sportiva di<strong>le</strong>ttantistica;<br />

3) Imposta di registro in misura fissa per atti costitutivi e di trasformazione del<strong>le</strong> società<br />

ed <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche;<br />

4) Esenzione dalla tassa sul<strong>le</strong> concessioni governative per tutti gli atti e i provvedimenti<br />

concernenti <strong>le</strong> società e <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche;<br />

!@


PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE CONNESSE CONNESSE AGLI AGLI ASSETTI ASSETTI STATUTARI<br />

STATUTARI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE QUALI QUALI ENTI ENTI NON NON COMMERCIALI<br />

5) Qualifica quali spese di pubblicità per corrispettivi in denaro o in natura fino<br />

all’importo di € 200.000 erogati a favore di <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche;<br />

6) Detraibilità per <strong>le</strong> erogazioni liberali in denaro per un importo comp<strong>le</strong>ssivo in ciascun<br />

periodo d’imposta non superiore a € 1.500 in favore del<strong>le</strong> società e <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche;<br />

7) Esenzione da Irap per i compensi corrisposti nell’esercizio dell’attività sportiva<br />

di<strong>le</strong>ttantistica;<br />

8) Inapplicabilità al<strong>le</strong> società e <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche del<strong>le</strong> disposizioni<br />

riguardanti la perdita della qualifica di ente non commercia<strong>le</strong> prevista dall’art. 149 del<br />

T.u.i.r.;<br />

9) Fondo di garanzia per il il beneficio della garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i<br />

mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o<br />

all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione del<strong>le</strong> relative aree da parte di<br />

società o <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche con personalità giuridica.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

IL PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Gli “enti commerciali”, comprendendo tra essi <strong>le</strong> società <strong>sportive</strong> professionistiche e<br />

quel<strong>le</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche organizzate sotto forma di società di capitali e non rientranti nei<br />

limiti fissati dalla <strong>le</strong>gge 398/91, e gli “enti non commerciali”, includendo tra essi <strong>le</strong><br />

<strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche, a partire dal 1° gennaio 2000 sono soggetti<br />

all’imposta sul valore aggiunto secondo il il cosiddetto “metodo ordinario” stabilito dal<br />

D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633.<br />

L’imposta sul valore aggiunto, ex art. 1 del citato D.P.R. n. 633/72, si applica al<strong>le</strong><br />

cessioni di beni ed al<strong>le</strong> prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato<br />

nell’esercizio di imprese o o di arti e e professioni e e sul<strong>le</strong> importazioni da chiunque<br />

effettuate.<br />

I requisiti fondamentali dell’imposta sono:<br />

-- Requisito oggettivo, riferito al<strong>le</strong> cessioni di beni o prestazioni di servizi (artt. 2 e 3);<br />

-- Requisito soggettivo, riferito all’esercizio di impresa o di arti e professioni (artt. 4 e 5);<br />

-- Requisito territoria<strong>le</strong>, fissato dall’articolo 7.<br />

L’IVA viene addebitata al cliente tramite l’emissione di apposita fattura portante la<br />

descrizione dell’operazione effettuata e viene calcolata sulla base dell’aliquota<br />

applicabi<strong>le</strong> per <strong>le</strong>gge a ta<strong>le</strong> operazione.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

L’aliquota ordinaria IVA è oggi fissata in misura pari al 20% dell’imponibi<strong>le</strong>.<br />

Le operazioni ai fini IVA si distinguono in:<br />

Operazioni imponibili (artt. 2 e 3)<br />

Operazioni non imponibili (art. 8 – 8 bis e 9)<br />

Operazioni esenti (art. 10)<br />

Operazioni imponibili: sono <strong>le</strong> operazioni tipiche dell’imprenditore commercia<strong>le</strong>,<br />

come la vendita di beni e servizi, sono soggette ad IVA con l’aliquota vigente (4%,<br />

10%, 20%) e devono essere fatturate, registrate,ecc.<br />

Tali operazioni consentono il il recupero dell’IVA pagata sugli acquisti.<br />

Operazioni non imponibili: sono <strong>le</strong> operazioni disciplinate dagli artt. 8, 8 bis e 9, che,<br />

pur mancando del requisito della territorialità, devono comunque essere formalizzate<br />

(fatturate, registrate).<br />

Tali operazioni sono connesse ai servizi con l’estero, come ad esempio <strong>le</strong> prestazioni di<br />

servizi relative ai viaggi extra CEE e consentono la detrazione dell’IVA sugli acquisti,<br />

anche se su di esse non si applica l’imposta.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Operazioni esenti: sono <strong>le</strong> operazioni in regime IVA ( che vanno fatturate, registrate,<br />

ecc) sul<strong>le</strong> quali, per espressa disposizione di <strong>le</strong>gge, non si applica l’imposta.<br />

Tali operazioni limitano la detraibilità dell’IVA sugli acquisti e sono e<strong>le</strong>ncate nell’art. 10<br />

del DPR 633/72; tra <strong>le</strong> più importanti rientrano <strong>le</strong> prestazioni mediche, <strong>le</strong> operazioni<br />

bancarie e assicurative.<br />

Operazioni escluse: sono <strong>le</strong> operazioni per <strong>le</strong> quali manca almeno uno dei requisiti<br />

richiesti, o che sono considerate tali per espressa disposizione di <strong>le</strong>gge.<br />

Le operazioni escluse dal campo IVA non devono sottostare agli adempimenti richiesti<br />

dalla <strong>le</strong>gge, (fatturazione, registrazione,ecc.) e comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli<br />

acquisti relativi a a tali operazioni.<br />

Volume d’affari: Per volume d’affari (art. 20, D.P.R. 633/72), si intende l’ammontare<br />

del<strong>le</strong> cessioni e prestazioni in regime IVA effettuate, registrate o soggette a<br />

registrazione con riferimento all’anno solare.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

DETRAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

L’art. 19 del citato D.P.R. n. 633/72 consente ad un operatore, soggetto passivo<br />

d’imposta, di recuperare l’IVA a lui addebitata in via di rivalsa all’atto dell’acquisizione<br />

dei beni e dei servizi, garantendo così, in linea di principio, la perfetta neutralità<br />

dell’imposta.<br />

La detrazione dell’IVA compete solo se i i beni e e i i servizi acquistati o o importati sono<br />

impiegati per realizzare operazioni soggette a a imposta o a queste assimilate come <strong>le</strong><br />

esportazioni o i servizi internazionali.<br />

L’imprenditore commercia<strong>le</strong> generalmente effettua sia operazioni di vendita (definite<br />

attive), sia operazioni di acquisto (definite passive), che genereranno rispettivamente<br />

un’imposta a debito o a credito nei confronti dell’Erario.<br />

Non tutti i beni e servizi hanno identica detrazione d’imposta, infatti esistono limiti<br />

oggettivi che determinano una indetraibilità tota<strong>le</strong> o parzia<strong>le</strong> dell’IVA:<br />

autovetture, autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori: la detraibilità è concessa in ragione<br />

del 40% dell’imposta pagata;<br />

pedaggi autostradali: la indetraibilità è assoluta;<br />

spese per albergo, ristorante, bar, alimenti e bevande: la indetraibilità è assoluta;<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

omaggi: l’IVA è detraibi<strong>le</strong> solo se gli omaggi sono destinati alla clientela e non ai<br />

dipendenti;<br />

spese di rappresentanza: la indetraibilità è assoluta, fatta eccezione per i beni di costo<br />

unitario inferiore ad euro 25,82;<br />

spese di trasporto di persone (biglietti aerei, marittimi, ferroviari): la indetraibilità è<br />

assoluta;<br />

te<strong>le</strong>foni cellulari: l’imposta è detraibi<strong>le</strong> nella misura del 50%.<br />

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI<br />

Al momento della effettuazione di un’operazione ri<strong>le</strong>vante ai fini dell’IVA sorge l’obbligo<br />

di certificare il il corrispettivo mediante l’emissione della “fattura”.<br />

Ta<strong>le</strong> documento è funziona<strong>le</strong>, oltre che al<strong>le</strong> esigenze di documentazione e controllo, alla<br />

creazione del titolo che <strong>le</strong>gittima il il cedente, o prestatore, ad esercitare la rivalsa e<br />

l’acquirente, o committente, ad operare la detrazione dell’imposta addebitata in fattura.<br />

Si ritiene fattura il il documento che contiene i requisiti previsti nell’articolo 21 ed in<br />

particolare lo specifico addebito di imposta.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Tutti i contribuenti hanno l’obbligo di emettere la fattura per ciascuna operazione<br />

imponibi<strong>le</strong>.<br />

Ta<strong>le</strong> obbligo ha alcune eccezioni:<br />

- i commercianti al minuto, obbligati alla certificazione dei corrispettivi;<br />

- gli agricoltori esonerati;<br />

-i soggetti che effettuano operazioni esenti e che hanno optato per l’applicazione<br />

dell’imposta ai sensi dell’art. 36.<br />

In fattura deve comparire:<br />

1) la data, che deve essere quella di emissione della fattura;<br />

2) il il numero, che deve essere progressivo, con cronologia annua<strong>le</strong>;<br />

3) la denominazione d'impresa, ovviamente quella registrata nel registro imprese,<br />

4) l’indicazione del numero di partita IVA (che è il il numero identificativo del contribuente<br />

ai fini fiscali);<br />

5) la natura, quantità e la qualità dei beni venduti (cioè il il tipo di bene o servizio);<br />

6) il il prezzo o corrispettivo relativo all'unità del bene o servizio, venduto o fornito;<br />

7) la base imponibi<strong>le</strong> della transazione, dalla qua<strong>le</strong> si può determinare il il corrispettivo sia<br />

in termini unitari che comp<strong>le</strong>ssivi;<br />

8) l'aliquota applicata e esplicitamente indicata, per ottenere l'imposta.<br />

Occorre indicare anche se ci sono del<strong>le</strong> esclusioni dalla base imponibi<strong>le</strong>, come ad<br />

esempio abbuoni o sconti, che riducono il il valore della base imponibi<strong>le</strong> e sui quali non<br />

verrà applicata l'aliquota.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

La fattura è un documento obbligatorio che deve essere emesso al momento della<br />

effettuazione dell'operazione o nei quindici giorni successivi (la cosiddetta fatturazione<br />

differita).<br />

La fatturazione differita riguarda solo i beni mobili e può avvenire quando i beni<br />

oggetto della transazione sono accompagnati dal documento di trasporto, detto anche<br />

"ddt".<br />

Il “ddt” evidenzia la denominazione della società cedente, la quantità, la qualità, il il<br />

corrispettivo dei beni trasferiti senza indicare l'imposta.<br />

Vi sono attività, come il il commercio al minuto e la somministrazione di alimenti e<br />

bevande e prestazioni alberghiere, per <strong>le</strong> quali il il <strong>le</strong>gislatore fisca<strong>le</strong> non prevede<br />

l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente.<br />

Per queste attività il il corrispettivo è certificato da documenti equiparati alla fattura, quali<br />

lo scontrino e la ricevuta fisca<strong>le</strong>.<br />

In questi casi non c’è l'obbligo di emettere la fattura, ma solo la “possibilità” dietro<br />

specifica richiesta.<br />

La fattura, lo scontrino o la ricevuta fisca<strong>le</strong> dovranno essere emessi al momento del<br />

pagamento del corrispettivo, in quanto trattasi di prestazione di servizi per <strong>le</strong> quali<br />

l’imponibilità scatta al momento del pagamento.<br />

La fattura deve essere emessa in duplice copia e conservata:<br />

per dieci anni, ai fini civilistici;<br />

per il il periodo di accertamento, ai fini fiscalI.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E VENDITA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Le fatture di vendita e di acquisto andranno registrate:<br />

- sul libro giorna<strong>le</strong>, sul registro IVA acquisti e sul registro IVA vendite, per <strong>le</strong> imprese in<br />

regime di contabilità ordinaria;<br />

- solo sui registri IVA di vendita e di acquisto, per <strong>le</strong> imprese in regime di contabilità<br />

semplificata;<br />

Nel registro IVA vendite vengono registrate <strong>le</strong> fatture emesse, mentre sul registro IVA<br />

acquisti <strong>le</strong> fatture ricevute.<br />

Il registro del<strong>le</strong> fatture emesse, o registro IVA vendite, è quel registro che deve essere<br />

aggiornato entro quindici giorni dalla data di emissione della fattura.<br />

Nel caso in cui il il soggetto non sia obbligato ad emettere fattura, allora è obbligato alla<br />

tenuta del registro dei corrispettivi, dove devono essere indicati quotidianamente, e<br />

comunque entro il il secondo giorno non festivo successivo, gli importi del<strong>le</strong> operazioni<br />

imponibili.<br />

Qualora al soggetto sia stata richiesta l’emissione di fatture, dovrà registrar<strong>le</strong> nel<br />

registro dei corrispettivi, in una apposita sezione.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Il <strong>le</strong>gislatore fisca<strong>le</strong> prevede che la registrazione del<strong>le</strong> fatture di acquisto deve avvenire<br />

prima della liquidazione periodica IVA o della dichiarazione annua<strong>le</strong> IVA nella qua<strong>le</strong><br />

viene esercitato il il diritto alla detrazione.<br />

Ta<strong>le</strong> diritto può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno<br />

successivo a quello in cui è sorto il il diritto alla detrazione<br />

Tutti i libri contabili devono ovviamente essere posti in uso all'inizio dell'attività<br />

d'impresa (è stato soppresso l’obbligo della bollatura).<br />

LIQUIDAZIONE PERIODICA E VERSAMENTO<br />

Tutti i soggetti passivi devono determinare mensilmente o trimestralmente la loro<br />

posizione nei confronti dell’Erario ed adempiere all’obbligo della liquidazione periodica<br />

IVA:<br />

- se dai conteggi (cioè dal calcolo della differenza tra l’IVA incassata dai clienti e quella<br />

pagata ai fornitori) risulta una posizione a debito, essi devono versare ta<strong>le</strong> importo;<br />

- se invece da ta<strong>le</strong> calcolo risulta una differenza a credito, l’importo va ripreso in<br />

detrazione nella liquidazione successiva.<br />

L’eventua<strong>le</strong> debito IVA del mese di riferimento costituisce l'importo IVA da versare,<br />

mediante un apposito modello di versamento denominato “F24”, entro il il giorno 16 del<br />

mese successivo.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Nel caso in cui la liquidazione periodica generasse un credito IVA, lo stesso verrà<br />

portato a nuovo nel calcolo della liquidazione IVA del mese successivo.<br />

In tal caso, nel mese successivo ci saranno tre e<strong>le</strong>menti su cui basare il il calcolo dell'IVA:<br />

1) un debito IVA relativo al<strong>le</strong> operazioni svolte nel mese di riferimento;<br />

2) un credito IVA generato dagli acquisti del mese di riferimento;<br />

3) un credito che deriva dal mese precedente e che quindi andrà a rettificare la pura<br />

differenza tra credito e debito IVA del mese di riferimento.<br />

Il periodo di riferimento è costituito dal “mese solare” per <strong>le</strong> attività a liquidazione<br />

mensi<strong>le</strong> e va<strong>le</strong> in genera<strong>le</strong> per tutti soggetti passivi d'imposta.<br />

Le imprese di minori dimensioni, ovverosia, quel<strong>le</strong> società che hanno un volume di affari<br />

annuo:<br />

- inferiore a euro 309.874,14, se fanno prestazioni di servizi,<br />

- inferiore ad euro 516.456,90, se fanno cessione di beni,<br />

hanno la possibilità di optare per la liquidazione IVA su base trimestra<strong>le</strong>, ed il il relativo<br />

termine di versamento dell’imposta a debito, maggiorata di un importo pari all’1% a<br />

titolo di interesse, è fissato per il il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre<br />

solare di riferimento.<br />

Questi soggetti non sono obbligati ai fini fiscali a tenere anche un libro giorna<strong>le</strong>, ma<br />

sono obbligati a tenere i registri IVA, congiuntamente al registro cespiti ammortizzabili.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

CONTABILITÀ SEPARATA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Nel caso di associazione sportiva che svolga anche attività commercia<strong>le</strong>, è ammessa in<br />

detrazione solo l’IVA relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività<br />

commercia<strong>le</strong> a condizione che:<br />

1) la contabilità dell’attività commercia<strong>le</strong> sia tenuta separatamente da quella dell’attività<br />

principa<strong>le</strong> istituziona<strong>le</strong>;<br />

2) la contabilità obbligatoria per <strong>le</strong>gge sia tenuta anche per l’attività istituziona<strong>le</strong>.<br />

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’associazione sportiva dovrà tenere i<br />

seguenti registri IVA:<br />

registro del<strong>le</strong> vendite e registro degli acquisti per l’attività commercia<strong>le</strong>;<br />

registro del<strong>le</strong> vendite e registro degli acquisti per l’attività istituziona<strong>le</strong>.<br />

L’imposta IVA relativa agli acquisti <strong>le</strong>gati all’attività commercia<strong>le</strong> sarà in tal caso<br />

interamente deducibi<strong>le</strong>, se gli stessi sono utilizzati per realizzare operazioni imponibili<br />

(art. 19, 2° c., D.P.R. n. 633/72).<br />

L’imposta IVA sugli acquisti relativi all’attività istituziona<strong>le</strong>, invece, sarà comp<strong>le</strong>tamente<br />

indetraibi<strong>le</strong>.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

L’art. 19, al quarto comma, prevede che l’IVA relativa a beni e servizi promiscui sia<br />

ammessa in detrazione per la quota imputabi<strong>le</strong> al<strong>le</strong> operazioni imponibili, secondo criteri<br />

oggettivi e coerenti con la natura degli stessi.<br />

La <strong>le</strong>gge non fornisce ulteriori e<strong>le</strong>menti specificativi di ta<strong>le</strong> ripartizione.<br />

Tuttavia, alcuni chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria hanno indicato criteri<br />

specifici da utilizzare a seconda dei vari casi di “uso promiscuo di beni e servizi”, per<br />

esempio:<br />

- la superficie dei locali, per determinati tipi di costi <strong>le</strong>gati al<strong>le</strong> utenze;<br />

-il rapporto tra volume di affari dell’attività commercia<strong>le</strong> e quello comp<strong>le</strong>ssivo<br />

dell’associazione al momento della registrazione della fattura di acquisto, qualora non<br />

esista un criterio oggettivo di valutazione.<br />

L’IVA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE<br />

Le <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche sono soggette ad imposta sul valore aggiunto in<br />

riferimento al<strong>le</strong> operazioni aventi natura commercia<strong>le</strong>.<br />

Occorre pertanto distinguere:<br />

- Le <strong>associazioni</strong> che hanno per oggetto esclusivo o principa<strong>le</strong> l’esercizio di attività<br />

commerciali: per tali soggetti <strong>le</strong> cessioni di beni e <strong>le</strong> prestazioni di servizi si considerano<br />

in ogni caso effettuate nell’esercizio d’impresa e quindi sempre assoggettate ad iva.<br />

- Le <strong>associazioni</strong> che non hanno per oggetto esclusivo o principa<strong>le</strong> l’esercizio di attività<br />

commerciali: per tali soggetti solo <strong>le</strong> cessioni di beni e <strong>le</strong> prestazioni di servizi effettuate<br />

nell’esercizio di attività commerciali sono assoggettate ad iva.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, e pertanto sono escluse<br />

dal campo di applicazione dell’Iva, <strong>le</strong> cessioni e prestazioni poste in essere da <strong>associazioni</strong><br />

<strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche in conformità al<strong>le</strong> finalità istituzionali effettuate verso il il pagamento<br />

di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, di <strong>associazioni</strong> che svolgono la<br />

medesima attività e che per <strong>le</strong>gge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica<br />

organizzazione loca<strong>le</strong> o naziona<strong>le</strong> e dei rispettivi soci, associati o partecipanti, e dei<br />

tesserati del<strong>le</strong> rispettive organizzazioni nazionali.<br />

Sono escluse da iva e da ogni altro tributo <strong>le</strong> raccolte pubbliche occasionali di fondi<br />

effettuate da qualsiasi ente non commercia<strong>le</strong> in concomitanza con ce<strong>le</strong>brazioni, ricorrenze<br />

o campagne di sensibilizzazione.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

ATTIVITA’ COMUNQUE IMPONIBILI<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Sono in ogni caso considerate imponibili <strong>le</strong> seguenti attività:<br />

1. Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;<br />

2. Somministrazione di pasti (la gestione di bar è comunque considerata attività<br />

commercia<strong>le</strong>);<br />

3. Erogazione di acqua, gas, energia e<strong>le</strong>ttrica e vapore;<br />

4. Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;<br />

5. Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;<br />

6. Gestione di spacci aziendali e di mense;<br />

7. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;<br />

8. Gestione di fiere ed esposizioni di carattere commercia<strong>le</strong>;<br />

9. Pubblicità commercia<strong>le</strong>;<br />

10. Te<strong>le</strong>comunicazioni e radiodiffusioni circolari.<br />

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del d.p.r. 633/72 <strong>le</strong> cessioni di contratto poste in essere quando un<br />

at<strong>le</strong>ta passa da un’associazione ad un’altra rappresentano prestazioni di servizi<br />

ri<strong>le</strong>vanti agli effetti iva e sono operazioni imponibili soggette all’aliquota ordinaria iva<br />

del 20%.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

GLI SPETTACOLI SPORTIVI. IL REGIME IVA EX ART. 18 D.LGS N.60/99<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

A seguito dell’abolizione dell’imposta sugli spettacoli, attuata con d.lgs n. 60/99 <strong>le</strong> attività<br />

spettacolistiche sono soggette alla sola imposta sul valore aggiunto con una disciplina<br />

peculiare per quanto riguarda : il il momento impositivo e <strong>le</strong> modalità di certificazione.<br />

La disciplina particolare per <strong>le</strong> attività spettacolistiche è contenuta nell’art. 74-quater del<br />

d.p.r. 633/72.<br />

MOMENTO IMPOSITIVO:<br />

Le attività spettacolistiche si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione<br />

del<strong>le</strong> manifestazioni, ancorchè il il corrispettivo sia stato percepito precedentemente, ad<br />

eccezione del<strong>le</strong> operazioni eseguite in abbonamento, per <strong>le</strong> quali il il momento impositivo<br />

coincide con il il pagamento del corrispettivo.<br />

OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE:<br />

In conseguenza dell’obbligatorietà del regime Iva ordinario si prevede che gli obblighi di<br />

certificazione dei corrispettivi siano assolti mediante il il rilascio di un titolo di accesso emesso<br />

mediante apparecchi, misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate.<br />

Lo spettatore dovrà conservare il il titolo d’accesso per tutto il il tempo in cui si trattiene nel<br />

luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva. Inoltre dal biglietto devono risultare:<br />

natura dell’attività spettacolistica; la data e l’ora dell’evento; la tipologia; il il prezzo ed ogni<br />

altro e<strong>le</strong>mento identificativo del<strong>le</strong> attività di spettacolo e di quel<strong>le</strong> ad esso accessorie.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

PRESTAZIONI ACCESSORIE<br />

Le operazioni accessorie al<strong>le</strong> prestazioni relative al<strong>le</strong> attività di spettacolo sono assoggettate<br />

all’aliquota propria della prestazione spettacolistica principa<strong>le</strong>. Allo scopo di individuare <strong>le</strong><br />

operazioni accessorie va verificato il il nesso di dipendenza funziona<strong>le</strong> con la prestazione<br />

principa<strong>le</strong>, tenuto conto anche del valore comparativo del<strong>le</strong> varie prestazioni.<br />

Sono accessorie solo <strong>le</strong> operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria<br />

connessione con l’operazione principa<strong>le</strong> alla qua<strong>le</strong>, quindi, accedono e che hanno, di norma,<br />

la funzione di integrare, comp<strong>le</strong>tare o rendere possibi<strong>le</strong> la detta prestazione o cessione<br />

principa<strong>le</strong>.<br />

Alla luce di una serie di Risoluzioni ministeriali non possono essere considerate operazioni<br />

accessorie alla prestazione di spettacolo il il servizio di guardaroba, la vendita di cuscini e del<br />

programma dello spettacolo non costituendo tali operazioni la necessaria integrazione e<br />

l’essenzia<strong>le</strong> comp<strong>le</strong>tamento della prestazione di spettacolo.<br />

I diritti di prevendita costituiscono parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo<br />

spettacolo.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: L’’IVA LL’IVA<br />

IVA<br />

BIGLIETTI OMAGGIO, LE TESSERE, GLI INGRESSI DI FAVORE<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E L’’IVA L IVA<br />

Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 60/99 non costituiscono prestazioni di servizi ai fini iva <strong>le</strong><br />

prestazioni relative agli spettacoli quando sono rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati<br />

per l’ingresso gratuito, indipendentemente dal valore unitario del<strong>le</strong> stesse.<br />

L’esclusione da iva riguarda i biglietti omaggio <strong>le</strong> tessere e gli ingressi di favore rilasciati:<br />

- dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5% dei posti del settore,<br />

secondo la capienza del loca<strong>le</strong> o del comp<strong>le</strong>sso sportivo ufficialmente riconosciuta dal<strong>le</strong><br />

competenti autorità;<br />

- dal C.O.N.I. e federazioni <strong>sportive</strong> che di esso fanno parte;<br />

- dall’U.N.I.R.E.;<br />

- dall’A.C.I. e da altri enti <strong>associazioni</strong> a carattere naziona<strong>le</strong>.<br />

Ai sensi dell’art. 6 comma 11 Legge n. 133/99 è previsto che per gli ingressi relativi a<br />

spettacoli sportivi con prezzo fino ad Euro 12,91 netti, l’aliquota Iva è fissata nella misura del<br />

10%. Per quelli di importo superiore invece l’aliquota è fissata al 20%.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: LE LE LE IMPOSTE IMPOSTE DIRETTE DIRETTE<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E LE LE IMPOSTE IMPOSTE DIRETTE DIRETTE<br />

L’IRES<br />

L’imposta sul reddito del<strong>le</strong> società è un’imposta persona<strong>le</strong> e proporziona<strong>le</strong> la cui aliquota, pari<br />

oggi al 33% (con la finanziaria 2008 passa al 27.5%), colpisce tutti i redditi prodotti dal<strong>le</strong><br />

società e dagli altri soggetti assimilati, così come individuati dall’art. 73 del D.P.R. 22<br />

dicembre 1986, n. 917 (TUIR).<br />

I soggetti che svolgono attività <strong>sportive</strong> rientrano di fatto nel<strong>le</strong> due macro categorie<br />

individuabili sotto la denominazione di:<br />

-- enti commerciali (comprendendo tra essi <strong>le</strong> società <strong>sportive</strong> professionistiche e quel<strong>le</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche organizzate sotto forma di società di capitali e non rientranti nei limiti<br />

fissati dalla <strong>le</strong>gge 398/91);<br />

-- oppure, enti non commerciali (includendo tra essi <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche).<br />

Le società <strong>sportive</strong> professionistiche e e quel<strong>le</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche organizzate sotto forma di<br />

società di capitali e e non rientranti nei limiti fissati dalla <strong>le</strong>gge 398/91, pertanto, ai sensi e per<br />

gli effetti dell’art. 81 del TUIR, determinano il il loro reddito imponibi<strong>le</strong> ai fini IRES qua<strong>le</strong><br />

reddito d’impresa, utilizzando, come base per il il calcolo dell’imposta dovuta, <strong>le</strong> risultanze<br />

emergenti dal conto economico alla data di chiusura dell’esercizio, opportunamente rettificate<br />

in aumento e/o diminuzione, nel rispetto del<strong>le</strong> norme fiscali sopraccitate.<br />

Le <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche, invece, non avendo fini di lucro, determinano il il loro<br />

eventua<strong>le</strong> reddito imponibi<strong>le</strong> ai fini IRES ai sensi e per gli effetti degli articoli 143 e seguenti<br />

del TUIR, fatta salva la possibilità di applicazione di <strong>le</strong>ggi agevolative.<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: LE LE LE IMPOSTE IMPOSTE DIRETTE DIRETTE<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E LE LE IMPOSTE IMPOSTE DIRETTE DIRETTE<br />

L’IRAP<br />

E’ disciplinata dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e prevede un’apposita tassazione<br />

aggiuntiva sui redditi prodotti sia da “enti commerciali”, sia da “enti non commerciali”.<br />

La base imponibi<strong>le</strong> di tali redditi, colpita con una aliquota IRAP pari al 4,25% (a partire dal<br />

2008 3,9%), per gli enti commerciali viene determinata sottraendo al valore della produzione<br />

solo alcuni costi ad essa inerenti, in particolare non sono deducibili:<br />

i costi del persona<strong>le</strong> (eccezion fatta per l’assicurazione INAIL, il il costo del persona<strong>le</strong> assunto<br />

in contratto di formazione ed il il costo relativo agli apprendisti, che sono regolarmente<br />

deducibili);<br />

i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;<br />

i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;<br />

gli oneri finanziari.<br />

Per gli enti non commerciali occorre fare una precisa distinzione tra:<br />

- quelli con attività esclusivamente istituziona<strong>le</strong>, per i quali la base di riferimento IRAP è<br />

rappresentata dall’insieme del<strong>le</strong> retribuzioni ai dipendenti e dei compensi erogati per<br />

collaborazioni coordinate e continuative e occasionali (c.d. “metodo retributivo”);<br />

!@


LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: LE LE LE IMPOSTE IMPOSTE DIRETTE DIRETTE<br />

LE LE ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPORTIVE E E LE LE IMPOSTE IMPOSTE DIRETTE DIRETTE<br />

- quelli con attività istituziona<strong>le</strong> e commercia<strong>le</strong> senza opzione per regimi forfetari di<br />

determinazione del reddito d’impresa, per i quali si applica il il c.d. “metodo misto”,<br />

calcolando separatamente l’imponibi<strong>le</strong> relativo all’attività istituziona<strong>le</strong> (metodo<br />

retributivo) e quello relativo all’attività commercia<strong>le</strong>, secondo il il metodo ordinario del<strong>le</strong><br />

imprese;<br />

- quelli con attività istituziona<strong>le</strong> e commercia<strong>le</strong> con opzione per regimi forfetari di<br />

determinazione del reddito d’impresa, per i quali si utilizzano <strong>le</strong> stese percentuali<br />

forfetarie per la determinazione dell’imponibi<strong>le</strong> ai fini dell’IRES, aumentato del costo del<br />

persona<strong>le</strong> dipendente, dei compensi spettanti per <strong>le</strong> collaborazioni coordinate e<br />

continuative e per collaborazioni occasionali, del<strong>le</strong> indennità e dei rimborsi di cui all’art.<br />

67 del TUIR e degli interessi passivi.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

Qualora un’associazione consegua, oltre ai ricavi istituzionali derivanti da quote associative e e<br />

che non sono mai soggette a a tassazione, anche ricavi di natura commercia<strong>le</strong>, la Legge n. 398<br />

del 16.12.1991 consente di optare per un sistema alternativo, rispetto ai regimi ordinari, di<br />

determinazione sia dell’IRES, sia dell’IVA.<br />

Si ricorda inoltre che, in forza del disposto della L. 289/02, possono optare per il il sistema di<br />

tassazione alternativo previsto dalla L. 398/91 anche <strong>le</strong> società <strong>sportive</strong> sotto forma di società<br />

di capitali che rientrino nei parametri sotto riportati ed adottino statuti conformi al<strong>le</strong> previsioni<br />

della predetta <strong>le</strong>gge.<br />

Le <strong>associazioni</strong> che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi<br />

commerciali per un importo non superiore ad € 250.000, determineranno il il proprio reddito<br />

imponibi<strong>le</strong> IRES applicando all’ammontare tota<strong>le</strong> dei proventi commerciali un<br />

coefficiente di redditività pari al 3%, aumentato del<strong>le</strong> eventuali plusva<strong>le</strong>nze patrimoniali<br />

conseguite nel medesimo periodo d’imposta.<br />

All’importo così ottenuto verrà applicata l’aliquota IRES vigente (33% e a partire dal 2008<br />

27,5%).<br />

L’imposta sul valore aggiunto, applicata ai soli proventi commerciali, viene determinata sulla<br />

base di una detrazione forfetaria pari al 50% dell’imposta sul<strong>le</strong> operazioni attive.<br />

In sostanza si renderà sempre dovuto un versamento periodico IVA pari al 50% dell’imposta<br />

incassata sul<strong>le</strong> operazioni attive commerciali.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

Unica eccezione riguarda i proventi per sponsorizzazioni che godono di una detrazione<br />

forfetaria ridotta pari al 10% e <strong>le</strong> cessioni o concessioni di ripresa te<strong>le</strong>visiva e di trasmissione<br />

radiofonica che godono di una detrazione forfetaria ridotta pari ad 1/3<br />

I I proventi dell’attività commercia<strong>le</strong> vengono inoltre assoggettati ad IRAP prendendo come<br />

base imponibi<strong>le</strong> il il reddito calcolato ai fini IRES (ovverosia il il 3% dei proventi commerciali)<br />

maggiorato dei compensi per il il persona<strong>le</strong> dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori<br />

coordinati e continuativi e degli oneri finanziari, escludendo invece i i compensi erogati dal<strong>le</strong><br />

<strong>associazioni</strong> agli at<strong>le</strong>ti in forza del<strong>le</strong> prestazioni <strong>sportive</strong> e e quelli erogati ai collaboratori<br />

coordinati continuativi amministativo gestionali (costituenti per il il percettore redditi diversi)<br />

purchè nei limiti di € € 7.500.<br />

Come anticipato, al regime agevolato sopra descritto possono accedere quel<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong><br />

<strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche non aventi scopo di lucro, che nel corso dell’esercizio precedente<br />

abbiano realizzato un volume di ricavi commerciali non superiore a € 250.000.<br />

Inoltre, la <strong>le</strong>gge impone un ulteriore requisito:<br />

<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> di cui sopra devono essere affiliate al<strong>le</strong> federazioni <strong>sportive</strong> nazionali oppure<br />

agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti per <strong>le</strong>gge.<br />

Essendo in possesso dei due requisiti sopra e<strong>le</strong>ncati, si accederà al regime agevolato solo per<br />

opzione, comunicando la propria scelta:<br />

all’ufficio S.I.A.E. competente in ragione del domicilio fisca<strong>le</strong> dell’associazione, prima<br />

dell’esercizio solare per il il qua<strong>le</strong> ha effetto l’opzione medesima;<br />

all’Agenzia del<strong>le</strong> Entrate competente nella prima dichiarazioni IVA annua<strong>le</strong> da presentare<br />

successivamente !@<br />

successivamente alla scelta operata.


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

L’opzione sarà vincolante per almeno un quinquennio e successivamente per ciascun anno<br />

fino a quando permane il il comportamento concludente per il il regime prescelto.<br />

Tuttavia, qualora il il soggetto ammesso al regime agevolato, nel corso dell’esercizio consegua<br />

ricavi di natura commercia<strong>le</strong> eccedenti il il limite di € 250.000, cesseranno di applicarsi <strong>le</strong><br />

disposizioni agevolative del presente regime fisca<strong>le</strong>, con effetto dal primo mese successivo a<br />

quello di superamento del limite.<br />

Conseguentemente, per il il resto dell’esercizio sarà necessario determinare il il reddito<br />

commercia<strong>le</strong> secondo <strong>le</strong> normali rego<strong>le</strong> dettate dal Testo Unico del<strong>le</strong> imposte sui redditi:<br />

l’imponibi<strong>le</strong> IRES sarà determinato qua<strong>le</strong> differenza fra costi e ricavi commerciali.<br />

Per <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche che hanno esercitato l’opzione per il il regime fisca<strong>le</strong><br />

di cui sopra, l’art. 25 della Legge 13.05.1999, n. 133, prevede un’ulteriore agevolazione nella<br />

determinazione del reddito imponibi<strong>le</strong>.<br />

Non concorrono a formare il il reddito imponibi<strong>le</strong> dell’associazione:<br />

i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;<br />

ed i proventi realizzati tramite la raccolta pubblica di fondi effettuata a norma dell’art. 143,<br />

comma 3, <strong>le</strong>ttera a) del Testo Unico del<strong>le</strong> Imposte sui Redditi.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

Si specifica che la citata norma contenuta nell’articolo 143 stabilisce che non concorrono in<br />

ogni caso alla formazione del reddito degli enti (in questo caso <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche) “i fondi pervenuti ai predetti enti a a seguito di raccolte pubbliche effettuate<br />

occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o o di servizi ai sovventori, in<br />

concomitanza di ce<strong>le</strong>brazioni, ricorrenze o o compagne di sensibilizzazione”.<br />

L’esclusione dal reddito e quindi dalla tassazione dei suddetti proventi, viene concessa per un<br />

numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo che non ecceda<br />

(attualmente) euro 51.645,69 per periodo d’imposta.<br />

La circolare ministeria<strong>le</strong> n. 43/E dell’8 marzo 2000 indica, a titolo esemplificativo, fra i<br />

possibili proventi esclusi dalla tassazione, i seguenti:<br />

- i proventi derivanti dalla vendita di materiali sportivi durante gli eventi sportivi organizzati,<br />

- i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande (cene sociali)<br />

- i proventi derivanti dal<strong>le</strong> sponsorizzazioni ricevute<br />

- i proventi derivanti da lotterie.<br />

Pertanto, un’associazione che si avvalga del regime agevolato di determinazione forfetaria del<br />

reddito in base alla L. 398/91 e dell’ulteriore agevolazione di cui all’art. 25 L. 133/99,<br />

calco<strong>le</strong>rà il il proprio reddito imponibi<strong>le</strong> IRES applicando il il coefficiente del 3% ai ricavi<br />

commerciali conseguiti nell’esercizio, nel conteggio dei quali non avrà tenuto conto, nel<br />

rispetto del limite di euro 51.645,69 e dei due eventi annui, dei ricavi derivanti dall’attività<br />

commercia<strong>le</strong> connessa ad eventi sportivi e di quelli derivanti dalla raccolta pubblica<br />

occasiona<strong>le</strong> di fondi.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

Si segnala che i proventi del<strong>le</strong> attività commerciali agevolate ex art. 25 L. 133/99, fino al<br />

limite di euro 51.645,69, non dovranno essere considerati nel calcolo del volume tota<strong>le</strong> di<br />

ricavi commerciali ai fini della verifica del limite di € 250.000 annui per accedere al regime<br />

agevolato principa<strong>le</strong> previsto dalla L. 398/91.<br />

La <strong>le</strong>gge 289/2002, tuttavia, ha introdotto del<strong>le</strong> specificazioni nella definizione forma<strong>le</strong> della<br />

<strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong>:<br />

<strong>le</strong> società e <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche devono indicare nella denominazione socia<strong>le</strong><br />

la finalità sportiva e e la ragione o o la denominazione socia<strong>le</strong> di<strong>le</strong>ttantistica;<br />

possono assumere esclusivamente una del<strong>le</strong> seguenti forme:a) associazione sportiva priva di<br />

personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civi<strong>le</strong>;b) associazione<br />

sportiva con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dagli articoli compresi tra il il 14<br />

ed il il 35 del c.c.;c) società sportiva di capitali costituita secondo <strong>le</strong> disposizioni vigenti, ad<br />

eccezione di quel<strong>le</strong> che prevedono <strong>le</strong> finalità di lucro.<br />

La disposizione normativa prevede anche che gli statuti del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> e del<strong>le</strong><br />

società <strong>sportive</strong> rispettino i seguenti principi generali: assenza di fini di lucro; rispetto del<br />

principio di democrazia interna; organizzazione di attività <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche, compresa<br />

l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il il perfezionamento nel<strong>le</strong> attività <strong>sportive</strong>;<br />

disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e<br />

<strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> nell'ambito della medesima disciplina; gratuità degli incarichi degli<br />

amministratori; devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento del<strong>le</strong> società<br />

e del<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong>; obbligo di conformarsi al<strong>le</strong> norme e al<strong>le</strong> direttive del CONI nonchè agli<br />

statuti e ai regolamenti del<strong>le</strong> Federazioni <strong>sportive</strong> nazionali o dell'ente di promozione<br />

sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

OBBLIGHI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OPTANO PER LA 398/91<br />

1) Fatturazione del<strong>le</strong> prestazioni di sponsorizzazione, per <strong>le</strong> cessioni o concessioni di diritti di<br />

ripresa te<strong>le</strong>visiva e di trasmissione radiofonica e per <strong>le</strong> prestazioni pubblicitarie;<br />

2) Conservazione e numerazione progressiva del<strong>le</strong> fatture emesse e di quel<strong>le</strong> relative agli<br />

acquisti;<br />

3) Annotazione, anche con un’unica registrazione mensi<strong>le</strong>, entro il il giorno 15 del mese<br />

successivo a quello di riferimento, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento<br />

conseguito nell’esercizio dell’attività commercia<strong>le</strong>. L’annotazione deve essere effettuata<br />

utilizzando il il modello approvato con il il decreto del Ministro del<strong>le</strong> finanze dell’11 febbraio<br />

1997.<br />

4) Certificazione dei corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi indicate nella tabella C<br />

(spettacoli sportivi) al<strong>le</strong>gata al D.Lgs n. 60/99 con il il rilascio di un titolo di accesso emesso<br />

mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate. In<br />

alternativa è possibi<strong>le</strong> certificare i corrispettivi secondo <strong>le</strong> modalità semplificate contenute<br />

nel d.p.r. 13 marzo 2002 n. 69 (mediante rilascio titoli d’ingresso o abbonamenti) senza<br />

la necessità di installare gli apparecchi misuratori fiscali.<br />

5) Effettuazione del versamento trimestra<strong>le</strong> iva entro il il giorno 16 del secondo mese<br />

successivo rispetto al trimestre di riferimento.<br />

6) Conservazione di una copia della documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti per<br />

il il periodo previsto dall’art. 43 del d.p.r. 600/73.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

7) Annotazione dei proventi decommercializzati di cui all’art. 25 della <strong>le</strong>gge n. 133/99<br />

(raccolta di fondi in occasione di un numero di eventi non superiore a due) che non<br />

costituiscono reddito imponibi<strong>le</strong>; del<strong>le</strong> operazioni intracomunitarie nonché del<strong>le</strong> eventuali<br />

plusva<strong>le</strong>nze realizzate. Queste operazioni devono essere distintamente annotate rispetto<br />

agli altri proventi nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997.<br />

8) Redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito rendiconto,<br />

tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.p.r. 600/73<br />

RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE<br />

OPTANO PER LA 398/91<br />

In base al<strong>le</strong> disposizioni dettate dall’art. 25 della L. 133/99 <strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche sono obbligate alla tenuta di uno o più conti correnti postali o bancari, dal qua<strong>le</strong><br />

devono far transitare tutti i pagamenti e <strong>le</strong> riscossioni di importo pari e superiore a € 516,46.<br />

Il mancato rispetto di questa norma comporta all’associazione <strong>le</strong> conseguenze di seguito<br />

indicate.<br />

Per i i versamenti effettuati a a favore dell’associazione:<br />

- l’indeducibilità dal proprio reddito per il il soggetto erogante;<br />

- l’imponibilità e quindi la conseguente tassazione per l’associazione percipiente.<br />

Per i i pagamenti effettuati dall’associazione:<br />

- l’imponibilità e la conseguente tassazione per il il soggetto percipiente;<br />

- la decadenza dei benefici della 398/91 e l’applicazione di una sanzione<br />

pecuniaria (da € 258,23 a € 2.065,83) per l’associazione erogante.<br />

!@


IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: IL IL IL REGIME REGIME DELLA DELLA LEGGE LEGGE 398/91 398/91<br />

La disposizione riguarda ogni tipologia di entrata ed uscita dell’associazione, tanto riferita<br />

all’attività commercia<strong>le</strong> quanto a quella istituziona<strong>le</strong>.<br />

A titolo esemplificativo, ta<strong>le</strong> obbligo riguarda sotto il il profilo del<strong>le</strong> entrate:<br />

- Le quote e i contributi associativi;<br />

- Le erogazioni liberali;<br />

- I proventi commerciali.<br />

E sotto il il profilo del<strong>le</strong> uscite:<br />

- I pagamenti dei compensi agevolati di cui agli artt. 67 e 69 del T.u.i.r.<br />

- I pagamenti relativi all’attività istituziona<strong>le</strong>;<br />

- I pagamenti relativi ad eventuali attività commerciali.<br />

I mezzi di pagamento che l’associazione deve utilizzare per i pagamenti di importo pari o<br />

superiore a € 516,46 possono essere:<br />

- bol<strong>le</strong>ttini di conto corrente posta<strong>le</strong>;<br />

- bonifico bancario;<br />

- assegno non trasferibi<strong>le</strong>;<br />

- bancomat o carta di credito.<br />

!@


I I COMPENSI COMPENSI EROGATI EROGATI DA DA ENTI ENTI SPORTIVI SPORTIVI DILETTANTISTICI<br />

DILETTANTISTICI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: I I I COMPENSI COMPENSI EROGATI EROGATI DA DA DA ENTI ENTI SPORTIVI SPORTIVI<br />

DILETTANTISTICI<br />

Una società o associazione sportiva di<strong>le</strong>ttantistica, per poter svolgere la propria attività e<br />

raggiungere i propri fini istituzionali, si avva<strong>le</strong> del lavoro svolto volontariamente da diverse<br />

figure <strong>sportive</strong>: l’istruttore, l’at<strong>le</strong>ta, l’arbitro, l’al<strong>le</strong>natore, l’accompagnatore, il il dirigente, il il<br />

massaggiatore, il il medico sportivo. Tali soggetti ricevono dall’associazione o società dei<br />

compensi o rimborsi spese soggetti ad un particolare trattamento fisca<strong>le</strong> (art. 67 comma 1 <strong>le</strong>tt.<br />

m del T.u.i.r.). Per rientrare fruire di ta<strong>le</strong> trattamento fisca<strong>le</strong> è importante che si verifichino:<br />

requisito soggettivo e requisito oggettivo.<br />

Requisito soggettivo<br />

I proventi in oggetto devono essere corrisposti da società o <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche<br />

o altri organismi che abbiano finalità <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche, esclusivamente a soggetti che<br />

abbiano partecipato direttamente all’attività sportiva.<br />

I soggetti individuati dalla suddetta <strong>le</strong>gge devono essere:<br />

- at<strong>le</strong>ti di<strong>le</strong>ttanti;<br />

- al<strong>le</strong>natori di<strong>le</strong>ttanti;<br />

- giudici di gara;<br />

- commissari speciali;<br />

- istruttori<br />

- medici sportivi;<br />

- massaggiatori;<br />

- accompagnatori;<br />

- collaboratori amministrativo gestionali<br />

- ogni altro soggetto la cui opera è indispensabi<strong>le</strong> allo svolgimento della attività sportiva.<br />

!@


I I COMPENSI COMPENSI EROGATI EROGATI DA DA ENTI ENTI SPORTIVI SPORTIVI DILETTANTISTICI<br />

DILETTANTISTICI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: I I I COMPENSI COMPENSI EROGATI EROGATI DA DA DA ENTI ENTI SPORTIVI SPORTIVI<br />

DILETTANTISTICI<br />

Requisito oggettivo<br />

I proventi in oggetto sono i seguenti:<br />

- rimborsi forfetari di spesa;<br />

- compensi e premi;<br />

- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere<br />

amministrativo gestiona<strong>le</strong> di natura non professiona<strong>le</strong>;<br />

- I ndennità di trasferta<br />

Con riferimento alla fattispecie dei rimborsi, l’art. 69 comma 2 del T.u.i.r. stabilisce che sono<br />

in ogni caso esclusi da tassazione i rimborsi di spese documentati (quindi in modo analitico<br />

e non forfetario) relative al vitto, alloggio, al trasporto sostenute in occasione di manifestazioni<br />

<strong>sportive</strong> avvenute fuori dal territorio comuna<strong>le</strong> e i rimborsi chilometrici.<br />

In relazione ai compensi erogati a fronte di attività di collaborazione a carattere amministrativo<br />

gestiona<strong>le</strong>, L’agenzia del<strong>le</strong> Entrate ha precisato <strong>le</strong> caratteristiche che tali rapporti devono<br />

presentare al fine di poter godere dell’agevolazione:<br />

1) Devono essere di tipo amministrativo-gestiona<strong>le</strong> (segreteria con compiti di raccolta del<strong>le</strong><br />

iscrizioni, tenuta della prima nota cassa, tenuta della contabilità e altre mansioni similari)<br />

2) Devono essere di natura non professiona<strong>le</strong>.<br />

3) Deve essere resa nei confronti di società ed <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche<br />

!@


I I COMPENSI COMPENSI EROGATI EROGATI DA DA ENTI ENTI SPORTIVI SPORTIVI DILETTANTISTICI<br />

DILETTANTISTICI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: I I I COMPENSI COMPENSI EROGATI EROGATI DA DA DA ENTI ENTI SPORTIVI SPORTIVI<br />

DILETTANTISTICI<br />

Contenuto dell’agevolazione<br />

L’art 69 comma 2 T.u.ir. E l’art. 25 della <strong>le</strong>gge n. 133/99 dispongono che i soggetti erogatori<br />

- Fino ad Euro 7.500 annui per ciascun percipiente non devono operare alcuna ritenuta<br />

fisca<strong>le</strong>;<br />

- Sulla parte imponibi<strong>le</strong> che eccede Euro 7.500 annui e fino ad 28.158,28 devono operare<br />

una ritenuta a titolo d’imposta corrispondente alla prima aliquota degli scaglioni Irpef (ad<br />

oggi 23%) maggiorata del<strong>le</strong> relative addizionali regionali e comunali;<br />

- Sulla parte imponibi<strong>le</strong> che eccede l’importo di Euro 28.158,28 devono operare una<br />

ritenuta a titolo di acconto corrispondente alla prima aliquota degli scaglioni Irpef (23%)<br />

senza alcuna maggiorazione a titolo di addizionali.<br />

Adempimenti del soggetto erogatore<br />

I soggetti che erogano i compensi agevolati e che quindi operano in qualità di sostituti,devono:<br />

- Richiedere al soggetto che percepisce i compensi e <strong>le</strong> indennità una dichiarazione con cui<br />

lo stesso at<strong>le</strong>ta attesta di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti<br />

limiti e di impegnarsi a comunicare l’eventua<strong>le</strong> superamento in corso d’anno.<br />

- Provvedere al pagamento del<strong>le</strong> eventuali ritenute.<br />

- Certificare ai soggetti percipienti, con ricevuta in forma libera, i compensi corrisposti<br />

ancorchè rientranti nella soglia di esenzione fisca<strong>le</strong> pari ad euro 7.500. tali somme infatti<br />

vanno sempre e comunque indicate nella dichiarazione mod. 770, al contrario dei<br />

rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto<br />

sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comuna<strong>le</strong> che sono<br />

sempre esclusi<br />

!@


SPONSORIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: SPONSORIZZAZIONE E E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

PUBBLICITA’<br />

SPONSORIZZAZIONE<br />

La sponsorizzazione consiste in un contributo erogato da un’impresa pubblica o privata al<br />

finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, allo scopo di promuovere:<br />

- nome, ragione o denominazione socia<strong>le</strong>;<br />

-marchio;<br />

- immagine;<br />

- attività e prodotti.<br />

La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il il qua<strong>le</strong> lo<br />

sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad<br />

associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni <strong>sportive</strong>,<br />

artistiche, culturali, o scientifiche, il il nome (il prodotto, il il marchio, i servizi o comunque<br />

l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o<br />

la partecipazione dello sponsorizzato alla<br />

manifestazione è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor.<br />

Caratterizzazione del contratto di sponsorizzazione è la reciprocità tra lo sponsor ed<br />

il il soggetto sponsorizzato.<br />

Non è prevista la forma scritta obbligatoria per il il contratto di sponsorizzazione<br />

obbligatorio, ma resta sempre la forma più consigliabi<strong>le</strong>.<br />

!@


SPONSORIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: SPONSORIZZAZIONE E E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

PUBBLICITA’<br />

PUBBLICITA’<br />

La sponsorizzazione viene spesso confusa con la pubblicità, ma quest’ultima rispetto all’evento<br />

sportivo, è occasiona<strong>le</strong> ed inoltre il il trattamento tributario dei proventi conseguiti è diverso,<br />

soprattutto ai fini Iva.<br />

SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA’ A CONFRONTO<br />

Schematicamente la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione è la seguente:<br />

Pubblicità:<br />

- è occasiona<strong>le</strong> rispetto all’evento sportivo;<br />

- l’attività promoziona<strong>le</strong> avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni ecc.;<br />

- l’iva da versare sui proventi è pari alla metà dell’importo iva indicato in fattura.<br />

Sponsorizzazione:<br />

- rispetto all’evento viene istituito uno specifico abbinamento;<br />

- l’attività promoziona<strong>le</strong> avviene, generalmente, tramite l’abbigliamento sportivo<br />

degli at<strong>le</strong>ti;<br />

- l’Iva da versare sui proventi è pari al 90% dell’importo Iva indicato in fattura.<br />

!@


SPONSORIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: SPONSORIZZAZIONE E E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

PUBBLICITA’<br />

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ONERI DI SPONSORIZZAZIONE<br />

Tra <strong>le</strong> spese che talvolta si rinvengono nei conti economici del<strong>le</strong> aziende vi sono quel<strong>le</strong> <strong>le</strong>gate ai<br />

contratti di sponsorizzazione. L’utilizzo di ta<strong>le</strong> strumento è spesso motivato da esigenze di<br />

natura fisca<strong>le</strong> in quanto il il secondo comma dell’art. 108 T.u.i.r. consente al<strong>le</strong> imprese di dedurre<br />

interamente tali spese, in quanto rientranti, al pari del<strong>le</strong> spese di pubblicitarie nel più ampio<br />

genere del<strong>le</strong> spese promozionali.<br />

Il contratto di sponsorizzazione può assumere diverse forme:<br />

- Sponsorizzazione di società <strong>sportive</strong> o o di <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong>: il il contratto disciplina il il<br />

rapporto fra un soggetto non sportivo (l’azienda) che paga un determinato corrispettivo,<br />

e una società o associazione che si obbliga a tenere un preciso comportamento<br />

pubblicitario nei confronti del primo soggetto (ad esempio apponendo sull’abbigliamento<br />

il il marchio dello sponsor);<br />

- Sponsorizzazione del club: ta<strong>le</strong> contratto ha come oggetto la trasmissione del messaggio<br />

pubblicitario attraverso la squadra dell’associazione o della società sportiva;<br />

- Sponsorizzazione o o patrocinio di una manifestazione sportiva: ta<strong>le</strong> contratto ha come<br />

oggetto la diffusione di un messaggio pubblicitario all’interno di una manifestazione<br />

sportiva (ad esempio intitolando la manifestazione col nome dello sponsor o premiando il il<br />

vincitore con un trofeo intitolato allo sponsor)<br />

- Sponsorizzazione di un singolo at<strong>le</strong>ta, il il cui veicolo pubblicitario èè l’at<strong>le</strong>ta stesso: ta<strong>le</strong><br />

soggetto indosserà indumenti sportivi contrassegnati dal marchio dello sponsor.<br />

!@


SPONSORIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: SPONSORIZZAZIONE E E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

PUBBLICITA’<br />

Ancorchè il il contratto di sponsorizzazione non necessiti della forma scritta, la corretta<br />

definizione e puntualizzazione degli obblighi reciproci gravanti sia in capo all’azienda che al<br />

soggetto sportivo appare indispensabi<strong>le</strong> al fine di evitare che ta<strong>le</strong> tipologia di spese possa<br />

essere riqualificata qua<strong>le</strong> spesa di rappresentanza.<br />

Le spese di rappresentanza hanno lo scopo di fornire un’immagine positiva dell’impresa e si<br />

Caratterizzano per la loro gratuità (il soggetto sportivo non è obbligato ad alcuna<br />

controprestazione). Sotto il il profilo fisca<strong>le</strong> <strong>le</strong> spese di rappresentanza sono ammesse in<br />

deduzione solo nella misura di un terzo del loro ammontare, il il qua<strong>le</strong> deve obbligatoriamente<br />

essere ripartito in quote costanti nell’esercizio in cui tali spese sono state sostenute e nei<br />

quattro successivi.<br />

Con l’art. 90 <strong>le</strong>gge 289/02 sono state dettate disposizioni che interessano sia <strong>le</strong> aziende che<br />

corrispondono denaro al<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> o società <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche, sia queste ultime<br />

relativamente al trattamento fisca<strong>le</strong> del<strong>le</strong> somme ricevute.<br />

Vantaggi per l’azienda erogante:<br />

Il comma 8 del citato art. 90 stabilisce che il il corrispettivo in denaro o in natura in favore di<br />

società, <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche costituisce per il il soggetto erogante, fino ad un<br />

importo annuo comp<strong>le</strong>ssivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla<br />

promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.<br />

!@


SPONSORIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: SPONSORIZZAZIONE E E E PUBBLICITA’’<br />

PUBBLICITA<br />

PUBBLICITA’<br />

Ne consegue per lo sponsor <strong>le</strong> erogazioni a favore di società ed <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong><br />

di<strong>le</strong>ttantistiche costituiscono:<br />

- Fino ad Euro 200.000 spese di pubblicità senza necessità di indagini particolari, deducibili<br />

per intero dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono state sostenute o per quote<br />

costanti nel periodo stesso e nei quattro successivi.<br />

- Oltre i 200.000 euro potranno essere qualificate ancora come spese di pubblicità o in<br />

altro modo, ma in questo caso sarà necessaria un’indagine di fatto.<br />

Vantaggi per l’associazione<br />

Dal punto di vista del soggetto sportivo la qualificazione del<strong>le</strong> somme percepite quali proventi<br />

di natura pubblicitaria piuttosto che di sponsorizzazione non è priva di ri<strong>le</strong>vanza.<br />

In particolare ta<strong>le</strong> distinzione ri<strong>le</strong>va per coloro che hanno optato per il il regime di cui alla <strong>le</strong>gge<br />

398/91.<br />

Ta<strong>le</strong> regime comporta da un lato una determinazione forfetaria del reddito imponibi<strong>le</strong> e<br />

dall’altra una determinazione forfetaria dell’Iva detraibi<strong>le</strong>, in misura differenziata a seconda<br />

della natura dei proventi:<br />

- Detraibilità pari al 50% dell’Iva relativa ai proventi pubblicitari;<br />

- Detraibilità pari al 10% dell’Iva relativa ai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione.<br />

!@


EROGAZIONI EROGAZIONI LIBERALI LIBERALI DA DA PERSONA PERSONA FISICA FISICA<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: EROGAZIONI LIBERALI LIBERALI DA DA DA PERSONA PERSONA<br />

FISICA FISICA<br />

In base a quanto stabilito dall’art. 15, comma 1° <strong>le</strong>tt. i ter) TUIR, <strong>le</strong> erogazioni liberali in<br />

denaro a favore di <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche effettuate a mezzo banca o ufficio<br />

posta<strong>le</strong>, costituiscono un onere detraibi<strong>le</strong> in capo al soggetto erogante.<br />

L’agevolazione spetta a colui che effettua l’erogazione libera<strong>le</strong> fino a un limite di euro 1.500<br />

annui e rappresenta una detrazione d’imposta, attualmente nella misura del 19% del<strong>le</strong> somme<br />

erogate o massime agevolabili.<br />

!@


RACCOLTA RACCOLTA DI DI FONDI FONDI –– CONTRIBUTI CONTRIBUTI ATTIVITA’’ ATTIVITA IN IN CONVENZIONE<br />

CONVENZIONE<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: RACCOLTA RACCOLTA DI DI DI FONDI FONDI E E E E E E CONTRIBUTI DA DA DA<br />

ATTIVITA’’ ATTIVITA ATTIVITA’ IN IN IN CONVENZIONE<br />

Il comma 3 dell’art. 143 T.u.i.r. prevede al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere a) e b) due specifiche ipotesi di non<br />

imponibilità ai fini del<strong>le</strong> imposte sul reddito che risultano applicabili agli enti di tipo associativo,<br />

e quindi anche al<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche.<br />

Si tratta di<br />

a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi;<br />

b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.<br />

OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI<br />

Per l’ente si introduce la possibilità di raccogliere pubblicamente fondi allo scopo di reperire<br />

ulteriori risorse finanziarie per meglio sostenere l’attività svolta.<br />

L’attività di raccolta di fondi è condizionata al rispetto di rego<strong>le</strong> ben precise:<br />

- Deve essere pubblica, con ciò intendendosi che deve rivolgersi a una massa indistinta di<br />

soggetti;<br />

- Deve essere occasiona<strong>le</strong> (due eventi l’anno);<br />

- Può avvenire anche mediante l’offerta ai sovventori di beni, purchè di modico valore, o<br />

servizi;<br />

- deve avvenire in concomitanza di ce<strong>le</strong>brazioni, ricorrenze o campagne di<br />

sensibilizzazione.<br />

!@


RACCOLTA RACCOLTA DI DI FONDI FONDI –– CONTRIBUTI CONTRIBUTI ATTIVITA’’ ATTIVITA IN IN CONVENZIONE<br />

CONVENZIONE<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: RACCOLTA RACCOLTA DI DI DI FONDI FONDI E E E E E E CONTRIBUTI DA DA DA<br />

ATTIVITA’’ ATTIVITA ATTIVITA’ IN IN IN CONVENZIONE<br />

Si pensi alla possibilità offerta alla squadra di calcio di paese di poter raccogliere sovvenzioni<br />

regalando un gagliardetto, una sciarpa, o un distintivo della squadra, collocandosi ta<strong>le</strong> iniziativa<br />

nell’ambito del<strong>le</strong> ce<strong>le</strong>brazioni del patrono.<br />

Ta<strong>le</strong> attività non viene considerata come commercia<strong>le</strong>, anche se esiste un rapporto di scambio,<br />

purchè il il bene ceduto a fronte della sovvenzione sia di valore limitato e ta<strong>le</strong> da non generare<br />

l’ipotesi di un rapporto equilibrato tra il il valore della prestazione eseguita dall’ente ed il valore<br />

della sovvenzione da questo ricevuta.<br />

Per quanto concerne la nozione di occasionalità l’art. 25 della <strong>le</strong>gge 133/99 fissa in due eventi il il<br />

limite numerico del<strong>le</strong> occasioni di raccolta pubbliche di fondi che possono essere organizzate<br />

nell’anno dal<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche. Il D.M. 10 novembre 1999 ha inoltre fissato<br />

in euro 51.645,69 per periodo d’imposta il il limite massimo di irri<strong>le</strong>vanza fisca<strong>le</strong> dei fondi<br />

conseguiti attraverso <strong>le</strong> raccolte pubbliche.<br />

L’attività di raccolta pubblica di fondi oltre ad essere esente ai fini del<strong>le</strong> imposte dirette lo è<br />

anche ai fini dell’Iva e di ogni altro tributo.<br />

Dal punto di vista contabi<strong>le</strong> è previsto che l’ente che ha svolto l’attività di raccolta pubblica di<br />

fondi ha l’obbligo di redigere un apposito rendiconto economico e finanziario annua<strong>le</strong>. Ciò allo<br />

scopo di poter controllare in modo efficace sia <strong>le</strong> modalità di reperimento sia quel<strong>le</strong> di impiego<br />

di predetti fondi.<br />

Il rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. Va<br />

conservato fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo<br />

d’imposta cui si riferisce. Dal rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione<br />

illustrativa, <strong>le</strong> entrate e <strong>le</strong> spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della qua<strong>le</strong><br />

vengono realizzati i proventi non imponibili in oggetto.<br />

!@


RACCOLTA RACCOLTA DI DI FONDI FONDI –– CONTRIBUTI CONTRIBUTI ATTIVITA’’ ATTIVITA IN IN CONVENZIONE<br />

CONVENZIONE<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: RACCOLTA RACCOLTA DI DI DI FONDI FONDI E E E E E E CONTRIBUTI DA DA DA<br />

ATTIVITA’’ ATTIVITA ATTIVITA’ IN IN IN CONVENZIONE<br />

CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI ATTIVITA’<br />

L’esenzione, che a differenza di quanto accade per la raccolta pubblica di fondi, va<strong>le</strong> solamente<br />

ai fini del<strong>le</strong> imposte sui redditi, è subordinata al<strong>le</strong> seguenti condizioni:<br />

- l’attività deve avere finalità sociali;<br />

- l’attività deve essere conforme al<strong>le</strong> finalità istituzionali dell’ente.<br />

La finalità socia<strong>le</strong> dovrebbe essere implicita nel fatto che si tratta di attività di interesse<br />

pubblico mentre la conformità al<strong>le</strong> finalità istituzionali dell’ente si realizza allorchè l’attività<br />

convenzionata costituisce l’attività principa<strong>le</strong>, la stessa ragion d’essere dell’ente.<br />

Tali contributi sono erogati da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di<br />

convenzione o di accreditamento.<br />

Questi contributi possono assumere la veste di corrispettivo specifico, cioè corrisposto a fronte<br />

di precise prestazioni, ovvero possono assumere la veste di contributo a fondo perduto.<br />

Generalmente l’erogazione del finanziamento avviene sulla base della rendicontazione del<strong>le</strong><br />

spese sostenute.<br />

!@


IL IL TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO DI DI ATLETI ATLETI DILETTANTI<br />

DILETTANTI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: PROFILI PROFILI FISCALI FISCALI DEL DEL DEL TRASFERIMENTO DI DI DI<br />

ATLETI ATLETI DILETTANTI<br />

DILETTANTI<br />

Gli at<strong>le</strong>ti di<strong>le</strong>ttanti non sono titolari di un vero e proprio contratto rispetto alla società di<br />

appartenenza.<br />

Non è dunque ri<strong>le</strong>vante, come per gli at<strong>le</strong>ti professionisti, distinguere la disciplina dei<br />

trasferimenti di coloro che sono sotto contratto rispetto coloro che, essendo giunti al termine<br />

del rapporto contrattua<strong>le</strong> possono liberamente trasferirsi da una squadra ad un’altra.<br />

La mancanza di un contratto vero e proprio non significa, però, che la società non abbia diritto<br />

di percepire un premio di addestramento e formazione tecnica che la nuova società deve<br />

corrispondere al club di provenienza dell’at<strong>le</strong>ta.<br />

In base al<strong>le</strong> disposizioni della FIGC per esempio il il premio spetta quando il il di<strong>le</strong>ttante stipula il il<br />

primo contratto da professionista. Se invece l’at<strong>le</strong>ta si trasferisce presso un’altra squadra di<br />

di<strong>le</strong>ttanti il il premio non spetta (altre federazioni prevedono il il pagamento di un’indennità di<br />

formazione anche qualora il il trasferimento venga posto in essere tra due club di<strong>le</strong>ttantistici).<br />

Ta<strong>le</strong> indennità costituisce una sopravvenienza attiva tassabi<strong>le</strong> ai fini del<strong>le</strong> imposte sui redditi,<br />

ma esente da Iva ai sensi dell’art. 15 comma 4 della <strong>le</strong>gge n. 91/1981 che equipara dette<br />

operazioni al<strong>le</strong> operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.p.r. 633/72.<br />

Ta<strong>le</strong> indennità non concorre a determinare il il reddito imponibi<strong>le</strong> se percepite da <strong>associazioni</strong><br />

<strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche che abbiano optato per il il regime di cui alla Legge 398/91.<br />

!@


IL IL TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO DI DI ATLETI ATLETI DILETTANTI<br />

DILETTANTI<br />

LE LE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SPORTIVE: PROFILI PROFILI FISCALI FISCALI DEL DEL DEL TRASFERIMENTO DI DI DI<br />

ATLETI ATLETI DILETTANTI<br />

DILETTANTI<br />

Non si può escludere però, laddove la normativa federa<strong>le</strong> non preveda a carico della società<br />

acquirente il il pagamento di un premio di addestramento, che la nuova società corrisponda al<br />

precedente club una somma di denaro.<br />

Al fine di qualificare tali proventi è possibi<strong>le</strong> fare riferimento alla circolare 1 dell’11 febbraio<br />

1992 emanata a commento della <strong>le</strong>gge n. 398/91. In ta<strong>le</strong> circolare si fa espresso riferimento<br />

al<strong>le</strong> cessioni dei diritti alla utilizzazione del<strong>le</strong> prestazioni <strong>sportive</strong> degli at<strong>le</strong>ti<br />

effettuate dal<strong>le</strong> <strong>associazioni</strong> <strong>sportive</strong> di<strong>le</strong>ttantistiche.<br />

Secondo l’erario quindi non sembra ri<strong>le</strong>vante il il fatto che gli at<strong>le</strong>ti di<strong>le</strong>ttanti non possano essere<br />

titolari di un accordo contrattua<strong>le</strong>.<br />

I proventi realizzati dovrebbero dare luogo, alla luce della predetta circolare alla realizzazione di<br />

una plusva<strong>le</strong>nza tassabi<strong>le</strong>, ovvero ad una minusva<strong>le</strong>nza deducibi<strong>le</strong>.<br />

In particolare, ove la società sportiva, già titolare del tesseramento dell’at<strong>le</strong>ta oggetto di<br />

trasferimento, abbia a suo tempo sostenuto un costo per assicurarsi <strong>le</strong> prestazioni del<br />

di<strong>le</strong>ttante, dovrà determinare la plusva<strong>le</strong>nza (o la minusva<strong>le</strong>nza) effettuando la differenza., al<br />

netto degli ammortamenti, con l’importo realizzato in occasione della cessione del giovane.<br />

Viceversa se l’at<strong>le</strong>ta è cresciuto nel vivaio, e la società ha sostenuto direttamente i costi di<br />

addestramento, la plusva<strong>le</strong>nza sarà determinata solo dalla somma percepita. E’ infatti diffici<strong>le</strong><br />

considerare in deduzione, per la determinazione del plusvalore i costi sostenuti nel vivaio che<br />

non si sostanziano nel pagamento di una somma di denaro nei confronti di un’altra società.<br />

Ai fini Iva, proprio in quanto i proventi percepiti non hanno natura di premio di addestramento,<br />

non potrà trovare applicazione la norma che prevede l’esenzione del tributo.<br />

!@

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!