A&V - Comune di Palermo
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 3. Pagamento dei subappaltatori La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 4. Disciplina dei noli a freddo e a caldo e delle forniture I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 20 del 1999. Ove l’impresa non abbia esplicitamente indicato in sede di gara l’intendimento di avvalersi dei noli a freddo non potrà essere rilasciata la relativa autorizzazione. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche. L’accertata presenza in cantiere di personale e di mezzi d’opera non riconducibili all’appaltatore sarà considerata come negligenza grave da parte dell’appaltatore. L’appaltatore prima di avvalersi di un fornitore dovrà produrre la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate nel comma 3 art. 18 della L. 55/90 e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche del fornitore di cui agli art. 20 e 21 del D.L. 406/91 e s.m.i.. L’appaltatore prima di avvalersi di un fornitore dovrà comunque produrre la documentazione comprovante l’eventuale sussistenza delle condizioni indicate nel comma 12 dell’art. 18 della L. 55/90. Ai sensi dello stesso comma 12 è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato, con congruo anticipo e comunque almeno quindici giorni prima dell’inizio delle lavorazioni e/o forniture di beni e/o servizi. In assenza di tali comunicazioni la stazione appaltante, oltre alle eventuali maggiori sanzioni previste per legge, potrà applicare una penale consistente in € 25 (euro venticinque) per ogni giorno di ritardo, previa contestazione scritta da parte della stessa Stazione Appaltante. Art 22. Fallimento dell’appaltatore In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale. Art 23. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 18
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al CAPO II. Art. 5 comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art 24. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. Art 25. Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nel fac-simile sotto riportato, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello dovrà essere posizionato di volta in volta nel sito in cui si sta svolgendo l’intervento. 19
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile<br />
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo<br />
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).<br />
3. Pagamento dei subappaltatori<br />
La Stazione appaltante non provvede al pagamento <strong>di</strong>retto dei subappaltatori e dei cottimisti e<br />
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla<br />
data <strong>di</strong> ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative<br />
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’in<strong>di</strong>cazione delle<br />
eventuali ritenute <strong>di</strong> garanzia effettuate.<br />
4. Disciplina dei noli a freddo e a caldo e delle forniture<br />
I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 20<br />
del 1999.<br />
Ove l’impresa non abbia esplicitamente in<strong>di</strong>cato in sede <strong>di</strong> gara l’inten<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> avvalersi dei<br />
noli a freddo non potrà essere rilasciata la relativa autorizzazione.<br />
I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati<br />
contratti per la fornitura <strong>di</strong> beni o servizi o contratti <strong>di</strong> nolo non devono trovarsi in alcuna delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 406 e successive<br />
mo<strong>di</strong>fiche. L’accertata presenza in cantiere <strong>di</strong> personale e <strong>di</strong> mezzi d’opera non riconducibili<br />
all’appaltatore sarà considerata come negligenza grave da parte dell’appaltatore.<br />
L’appaltatore prima <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> un fornitore dovrà produrre la documentazione comprovante<br />
la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate nel comma 3 art. 18 della L. 55/90 e previo<br />
accertamento delle capacità economiche e tecniche del fornitore <strong>di</strong> cui agli art. 20 e 21 del D.L.<br />
406/91 e s.m.i..<br />
L’appaltatore prima <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> un fornitore dovrà comunque produrre la documentazione<br />
comprovante l’eventuale sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate nel comma 12 dell’art. 18 della<br />
L. 55/90.<br />
Ai sensi dello stesso comma 12 è fatto obbligo all’appaltatore <strong>di</strong> comunicare alla stazione<br />
appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub<br />
contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato, con<br />
congruo anticipo e comunque almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni e/o<br />
forniture <strong>di</strong> beni e/o servizi. In assenza <strong>di</strong> tali comunicazioni la stazione appaltante, oltre alle<br />
eventuali maggiori sanzioni previste per legge, potrà applicare una penale consistente in € 25<br />
(euro venticinque) per ogni giorno <strong>di</strong> ritardo, previa contestazione scritta da parte della stessa<br />
Stazione Appaltante.<br />
Art 22. Fallimento dell’appaltatore<br />
In caso <strong>di</strong> fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiu<strong>di</strong>zio per<br />
ogni altro <strong>di</strong>ritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e<br />
341 della legge n. 2248 del 1865.<br />
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso <strong>di</strong> fallimento dell’impresa mandataria<br />
o <strong>di</strong> una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del<br />
regolamento generale.<br />
Art 23. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> cantiere<br />
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 2 del capitolato generale<br />
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni <strong>di</strong><br />
termini e ogni altra notificazione o comunicazione <strong>di</strong>pendente dal contratto.<br />
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 3 del capitolato<br />
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.<br />
Qualora l’appaltatore non conduca <strong>di</strong>rettamente i lavori, deve depositare presso la stazione<br />
appaltante, ai sensi e nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato<br />
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