A&V - Comune di Palermo
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Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo di 2/3 è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove le operazioni atte all’emissione del certificato di collaudo si prolunghino per cause non imputabili all’Appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le responsabilità dello stesso ed il diritto di rivalsa dell’Amministrazione, allo spirare del termine previsto per il suddetto certificato di collaudo, la polizza verrà automaticamente considerata svincolata, senza alcun ulteriore atto dell’ Amministrazione. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’ adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, dal rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’ Amministrazione appaltante, nonché dalla tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. L’ Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per iI completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’ importo originario. Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i. e l’art. 123 del DPR 207/2010. Art 11. Riduzione delle garanzie L’importo della cauzione e la garanzia fidejussoria è ridotto nella misura e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione Siciliana con legge 7/2002 e con legge 7/2003. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 8
Art 12. Assicurazione a carico dell’impresa 1. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato, prima della stipula del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve: a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 4. Per i lavori il cui importo superi 500.000 euro, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata produzione della polizza indennitaria decennale di fatto preclude l’emissione del certificato di collaudo per colpa dell’appaltatore. 5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ai due terzi dell’importo netto di aggiudicazione dell’appalto, mentre la polizza indennitaria decennale deve coprire rischi per un importo almeno pari a quello netto di aggiudicazione. 6. In caso di riunioni di concorrenti, ai sensi dell’art. 13 della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R 7/2002 e s.m.i,, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandatario o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilità "prò quota" nel caso di cui a! comma 3 dello stesso articolo. Art 13. Stipula ed approvazione del contratto – Verbale preliminare La stipula del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. 9
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ragione <strong>di</strong> 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo <strong>di</strong> 2/3 è svincolato secondo la<br />
normativa vigente.<br />
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione<br />
della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto (o della<br />
concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa <strong>di</strong> avere<br />
effetto solo alla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero del certificato <strong>di</strong> regolare<br />
esecuzione o comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori risultante dal<br />
relativo certificato.<br />
Approvato il certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, la garanzia<br />
fideiussoria si intende svincolata ed estinta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, automaticamente, senza necessità <strong>di</strong><br />
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, <strong>di</strong>chiarazioni liberatorie o restituzioni.<br />
Ove le operazioni atte all’emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo si prolunghino per cause non<br />
imputabili all’Appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le responsabilità dello stesso<br />
ed il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa dell’Amministrazione, allo spirare del termine previsto per il suddetto<br />
certificato <strong>di</strong> collaudo, la polizza verrà automaticamente considerata svincolata, senza alcun<br />
ulteriore atto dell’ Amministrazione. La cauzione <strong>di</strong> cui al primo capoverso sta a garanzia dell’<br />
adempimento <strong>di</strong> tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti<br />
dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, dal rimborso <strong>di</strong> somme eventualmente corrisposte<br />
in più dall’ Amministrazione appaltante, nonché dalla tacitazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti esposti da terzi<br />
verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse<br />
sufficiente.<br />
L’ Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per<br />
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante<br />
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, per l’eventuale maggiore spesa<br />
sostenuta per iI completamento dei lavori nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto <strong>di</strong>sposta in<br />
danno dall’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto dallo stesso per<br />
le inadempienze derivanti dalla inosservanza <strong>di</strong> norme e prescrizioni dei contratti collettivi,<br />
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza<br />
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.<br />
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Amministrazione senza<br />
necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale, fermo restando il <strong>di</strong>ritto dell’ Appaltatore <strong>di</strong> proporre<br />
azione innanzi l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria.<br />
La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata<br />
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione; in caso <strong>di</strong> variazioni al contratto<br />
per effetto <strong>di</strong> successivi atti <strong>di</strong> sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso<br />
<strong>di</strong> riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso <strong>di</strong> aumento degli stessi<br />
importi fino alla concorrenza <strong>di</strong> un quinto dell’ importo originario.<br />
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 della Legge 109/94 nel testo coor<strong>di</strong>nato con la L.R.<br />
7/2002 e s.m.i. e l’art. 123 del DPR 207/2010.<br />
Art 11. Riduzione delle garanzie<br />
L’importo della cauzione e la garanzia fidejussoria è ridotto nella misura e con le modalità <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e<br />
successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione Siciliana con legge<br />
7/2002 e con legge 7/2003.<br />
In caso <strong>di</strong> associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente articolo sono<br />
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> cui al comma<br />
precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un<br />
numero <strong>di</strong> imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi<br />
sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.<br />
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