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Sergio Margarita - ECDL e Open Source © 2009 - 2010 116 Modulo 1 - Concetti di base dell'ICT completato nel 2006. Le licenze Creative Commons permettono all'autore la cessione di alcuni diritti, consentendone una gestione più flessibile: si basano su quattro attributi, che opportunamente combinati danno origine a sei diverse licenze. Gli attributi, riconducibili ad articoli già presenti nella legge italiana sul diritto d'autore sono i seguenti: • Attribuzione (by): è richiesta l'indicazione dell'autore dell'opera in modo obbligatorio • Non uso commerciale (nc): non sono consentiti usi commerciali dell'opera • Non opere derivate (nd): non è possibile modificare l'opera • Condividi allo stesso modo (sa): l'opera può essere modificata ma dev'essere ridistribuita con la stessa licenza. Vale la pena di ricordare nuovamente che in Italia la legge che tutela il diritto d'autore è la legge 22 aprile 1941 n. 63 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, che la legge tutela in modo esplicito i programmi e le banche dati e che non solo chi distribuisce ma anche chi utilizza indebitamente materiali protetti viola la legge. Esercizio Se avete fatto fotocopie di qualche libro, buttatele via e comprate gli originali. 1.6.1.1 Comprendere il termine “diritto di riproduzione” (copyright) Questa grande disponibilità di contenuti digitali attraverso la rete, spesso di elevata qualità anche se prodotti da dilettanti e appassionati, sta rimettendo in discussione molte questioni legate al concetto di autore: molte opere sono infatti frutto di elaborazioni collettive. Anche il concetto di “diritto di riproduzione” o copyright, nato in epoche storiche molto diverse è oggetto di discussioni e trasformazioni. La digitalizzazione delle opere dell'ingegno rende possibile la separazione fra il supporto fisico e l'opera vera e propria: la sequenza di bit che costituisce l'opera ne consente innumerevoli copie (senza provocarne alcun degrado) nonché la trasmissione e l'immagazzinamento a costi bassissimi. Questo processo di “dematerializzazione” rende apparentemente superflui gli intermediari: il fruitore/consumatore non deve recarsi fisicamente in alcun luogo per procurarsi l'opera che gli arriva sul proprio PC, direttamente Realizzato esclusivamente per Studente - Powered By Aula01

Sergio Margarita - ECDL e Open Source © 2009 - 2010 117 Modulo 1 - Concetti di base dell'ICT dall'autore. Internet rende disponibili immagini, video, testi letterari, brani musicali ed è estremamente facile salvarli sul proprio computer, magari per riutilizzarli nella realizzazione di documenti e presentazioni proprie. L'estrema semplicità dell'operazione non deve trarre in inganno: spesso in questo modo si infrange la legge e in particolare la norma relativa al diritto di riproduzione – o copyright -, un diritto che, per la legislazione italiana, attiene alla sfera del diritto d'autore. Il diritto d'autore nasce con l'invenzione della stampa e con l'industria editoriale: prima di essa chi produceva opere artistiche o letterarie poteva farlo solo se aveva un committente, se viveva alla corte di qualche principe illuminato o se era sostenuto della propria comunità. Nell'antica Roma gli autori di opere di ingegno non avevano diritti patrimoniali, che erano invece riconosciuti al librario o a chi possedeva il manoscritto. All'autore erano riconosciuti i diritti morali: poteva denunciare il plagio come pure poteva rivendicare il diritto di non pubblicare l'opera. Furono le richieste delle nascenti Università a creare il mercato per le copie dei testi letterari ed è a Venezia, verso la fine del quindicesimo secolo che si cominciò ad assegnare il “privilegio” di stampa agli editori e agli stampatori. E' del 1709 l'introduzione del diritto alla copia (copyright) con lo Statuto della Regina Anna in Inghilterra, a cui seguirono verso la fine del secolo le leggi degli Stati Uniti e della Francia in cui si stabiliva una proprietà letteraria e artistica. Per evitare utilizzi impropri dei contenuti online è meglio conoscere a grandi linee la normativa che regola il diritto d'autore in Italia. La legge 22 aprile 1941 n. 63 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” disciplina in Italia la proprietà intellettuale e artistica. La legge è stata successivamente modificata per adeguarla ai nuovi mezzi di comunicazione e per recepire le direttive comunitarie, attraverso diversi provvedimenti, fra cui: • la legge 22 maggio 2004, n. 128 sulla diffusione telematica abusiva delle opere dell'ingegno • la legge 31 marzo 2005, n. 43 contenente disposizioni per l'università e la ricerca • il DDL S861 21 dicembre 2007 che consente la libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate. Il diritto d'autore, secondo l'art. 2575 del Codice Civile tutela “le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica alle arti figurative e all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Realizzato esclusivamente per Studente - Powered By Aula01

Sergio Margarita - ECDL e Open Source © 2009 - 2010 117 <strong>Modulo</strong> 1 - Concetti di base dell'ICT<br />

dall'autore.<br />

Internet rende disponibili immagini, video, testi letterari, brani musicali ed è estremamente facile salvarli sul<br />

proprio computer, magari per riutilizzarli nella realizzazione di documenti e presentazioni proprie. L'estrema<br />

semplicità dell'operazione non deve trarre in inganno: spesso in questo modo si infrange la legge e in<br />

particolare la norma relativa al diritto di riproduzione – o copyright -, un diritto che, per la legislazione italiana,<br />

attiene alla sfera del diritto d'autore.<br />

Il diritto d'autore nasce con l'invenzione della stampa e con l'industria editoriale: prima di essa chi produceva<br />

opere artistiche o letterarie poteva farlo solo se aveva un committente, se viveva alla corte di qualche<br />

principe illuminato o se era sostenuto della propria comunità. Nell'antica Roma gli autori di opere di ingegno<br />

non avevano diritti patrimoniali, che erano invece riconosciuti al librario o a chi possedeva il manoscritto.<br />

All'autore erano riconosciuti i diritti morali: poteva denunciare il plagio come pure poteva rivendicare il diritto<br />

di non pubblicare l'opera. Furono le richieste delle nascenti Università a creare il mercato per le copie dei<br />

testi letterari ed è a Venezia, verso la fine del quindicesimo secolo che si cominciò ad assegnare il<br />

“privilegio” di stampa agli editori e agli stampatori. E' del 1709 l'introduzione del diritto alla copia (copyright)<br />

con lo Statuto della Regina Anna in Inghilterra, a cui seguirono verso la fine del secolo le leggi degli Stati<br />

Uniti e della Francia in cui si stabiliva una proprietà letteraria e artistica.<br />

Per evitare utilizzi impropri dei contenuti online è meglio conoscere a grandi linee la normativa che regola il<br />

diritto d'autore in Italia.<br />

La legge 22 aprile 1941 n. 63 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”<br />

disciplina in Italia la proprietà intellettuale e artistica. La legge è stata successivamente modificata per<br />

adeguarla ai nuovi mezzi di comunicazione e per recepire le direttive comunitarie, attraverso diversi<br />

provvedimenti, fra cui:<br />

• la legge 22 maggio 2004, n. 128 sulla diffusione telematica abusiva delle opere dell'ingegno<br />

• la legge 31 marzo 2005, n. 43 contenente disposizioni per l'università e la ricerca<br />

• il DDL S861 21 dicembre 2007 che consente la libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o<br />

musiche a bassa risoluzione o degradate.<br />

Il diritto d'autore, secondo l'art. 2575 del Codice Civile tutela “le opere di ingegno di carattere creativo che<br />

appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica alle arti figurative e all'architettura, al teatro e alla<br />

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.<br />

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