inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia

inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia

archivi.beniculturali.it
from archivi.beniculturali.it More from this publisher
03.06.2013 Views

Spedali Riuniti produsse un rapporto sullo stato degli Ospedali il 3 ottobre 1818 39 . Risale al 28 febbraio 1818 il nuovo codice amministrativo per gli ospedali del Granducato, che tuttavia rispettava il precedente regolamento del 1784. In particolare era posta una distinzione fra gli Spedali Regi (quelli di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno) e quelli Comunitativi; negli Spedali Regi il commissario o rettore era nominato direttamente dal granduca e vi si ricevevano casi di malattie rare o di particolari operazioni chirurgiche, qualunque fosse la provenienza del malato; inoltre vi erano ammessi i giovani praticanti e tali ospedali erano sottoposti alla tutela amministrativa della Segreteria di Stato. Tutti gli ospedali erano obbligati a prestare cure gratuite ai miserabili ammalati di malattie curabili. Tra le norme generali si ricorda l’istituzione dei letti paganti, semipaganti e gratuiti, nella quantità permessa dalla fabbrica e dallo stato economico di ciascun ospedale e secondo precise modalità di ammissione; i malati paganti restavano a carico di particolari o della comunità, mentre i cosiddetti gratuiti, stabiliti in proporzione alle rendite, erano a carico dell’ospedale o della stessa comunità in caso di eccedenza. Al momento dell’ammissione dei malati a carico della comunità, il commissario doveva avvisare il gonfaloniere per ricevere il pagamento delle indennità. Negli Spedali Regi dovevano esservi dei letti riservati a casi di malattie rare o a particolari casi chirurgici, per favorire lo studio dei giovani praticanti di medicina e chirurgia. Le ammissioni avvenivano direttamente solo in caso di urgenza, altrimenti occorrevano, per i pazienti paganti, il riconoscimento di causa giusta o urgente, rilasciato dal commissario, mentre per quelli gratuiti o semipaganti, il certificato di miserabilità redatto dal parroco. Il riconoscimento della malattia per il ricovero veniva comunque riconosciuto da un medico dell’ospedale stesso. I ruoli dei malati paganti e semipaganti dovevano essere tenuti in registri separati. Le ammissioni e le permanenze dei malati in ospedale erano poste sotto la sorveglianza del commissario o rettore, che potevano chiedere un consulto medico per i casi dubbi. Vennero stabilite norme generali anche per l’acquisto e la fornitura dei generi e dei servizi di consumo. In ambito contabile si stabilì la redazione dei ruoli trimestrali dei debitori, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; inoltre ogni anno doveva essere presentato al Granduca un rapporto generale sull’andamento dell’ospedale. Il 28 febbraio 1818 furono redatte le istruzioni per gli ospedali degli esposti nelle quali si stabilì che potessero essere ammessi solo gli illegittimi introdotti attraverso la ruota, 39 Rapporto sopra lo stato degli Spedali del Gran Ducato al 1° ottobre 1818, Firenze 1818. 260

Spedali Riuniti salvo eccezioni per estrema e attestata miserabilità ulteriormente specificate, con circolare del 6 luglio 1820. Rimanevano a carico degli ospedali i maschi fino ai 14 anni e le femmine fino ai 18, età alle quali si procedeva a collocarli a lavorare presso qualche stabilimento. Rimanevano comunque sotto l’autorità tutelare del commissario i maschi fino ai 21 e le femmine fino ai 25 anni, ad eccezione degli inabili e dei malati cronici. Per incentivare gli affidamenti prolungati vennero fissati dei premi per le famiglie che avessero tenuto i ragazzi fino al cessare della tutela da parte degli ospedali. Con circolare del 15 aprile 1818 40 viene definitivamente stabilito che gli ospedali degli infermi non erano tenuti al mantenimento dei malati incarcerati. Nel 1819, con circolare del 22 febbraio 41 , vennero fissate le attribuzioni della Deputazione centrale sopra gli Spedali comprendenti il controllo sulla disciplina interna ed il controllo dell’amministrazione ordinaria. Risalgono al 5 giugno del 1822 le disposizioni circa la conservazione del siero per le vaccinazioni di vaiolo. Il motuproprio del 6 luglio 1833 42 , insieme alla soppressione della Deputazione centrale, ridefinì le norme generali per gli ospedali del Granducato, sulla base del regolamento precedente. Nel 1841 43 venne creato a Firenze un soprintendente di Sanità medica con il compito di sorvegliare e dirigere tutti gli ospedali di infermi del Granducato in ambito sanitario, medico-chirurgico e farmaceutico, cui seguì il regolamento del 27 luglio dello stesso anno. Tale ufficio, che abolì la distinzione tra ospedali regi e comunitativi, fu soppresso con decreto del 6 novembre 1851. Contemporaneamente furono emanate delle istruzioni relative al servizio sanitario con le quali la direzione del servizio sanitario ed economico era affidata ai commissari e rettori degli ospedali. I commissari erano tenuti a presentare alla Prefettura e ai governi locali un rapporto bimestrale, ed a compilare una statistica semestrale delle malattie delle operazioni eseguite. Tra il 1842 ed il 1844, in seguito alla riforma degli studi universitari e all’ordinamento per la pratica della medicina e chirurgia dell’arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze 44 , l’ospedale di Pistoia perdette definitivamente la scuola medica. Sempre allo scopo di sopperire alla gravosa situazione economica in cui versavano gli ospedali del Granducato, con motuproprio granducale del 24 aprile 1845, venne stabilito che 40 Leggi del Granducato, tomo V, p.te prima, pp. 103-104. 41 Leggi del Granducato, tomo VI, p.te prima, pp. 33-34. 42 Leggi del Granducato, tomo XX, p.te seconda, pp. 18-27. 43 Motuproprio del 22 febbraio 1841. 44 Si vedano in proposito i motupropri del 17 settembre 1842 e 3 dicembre 1844. 261

Spedali Riuniti<br />

produsse un rapporto sullo stato <strong>degli</strong> O<strong>spedali</strong> il 3 ottobre 1818 39 .<br />

Risale al 28 febbraio 1818 il nuovo co<strong>di</strong>ce amministrativo per gli o<strong>spedali</strong> del<br />

Granducato, che tuttavia rispettava il precedente regolamento del 1784. In particolare era<br />

posta una <strong>di</strong>stinzione fra gli Spedali Regi (quelli <strong>di</strong> Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno) e<br />

quelli Comunitativi; negli Spedali Regi il commissario o rettore era nominato <strong>di</strong>rettamente dal<br />

granduca e vi si ricevevano casi <strong>di</strong> malattie rare o <strong>di</strong> particolari operazioni chirurgiche,<br />

qualunque fosse la provenienza del malato; inoltre vi erano ammessi i giovani praticanti e tali<br />

o<strong>spedali</strong> erano sottoposti alla tutela amministrativa della Segreteria <strong>di</strong> Stato. Tutti gli o<strong>spedali</strong><br />

erano obbligati a prestare cure gratuite ai miserabili ammalati <strong>di</strong> malattie curabili.<br />

Tra le norme generali si ricorda l’istituzione dei letti paganti, semipaganti e gratuiti,<br />

nella quantità permessa dalla fabbrica e dallo stato economico <strong>di</strong> ciascun ospedale e secondo<br />

precise modalità <strong>di</strong> ammissione; i malati paganti restavano a carico <strong>di</strong> particolari o della<br />

comunità, mentre i cosiddetti gratuiti, stabiliti in proporzione alle ren<strong>di</strong>te, erano a carico<br />

dell’ospedale o della stessa comunità in caso <strong>di</strong> eccedenza. Al momento dell’ammissione dei<br />

malati a carico della comunità, il commissario doveva avvisare il gonfaloniere per ricevere il<br />

pagamento delle indennità. Negli Spedali Regi dovevano esservi dei letti riservati a casi <strong>di</strong><br />

malattie rare o a particolari casi chirurgici, per favorire lo stu<strong>di</strong>o dei giovani praticanti <strong>di</strong><br />

me<strong>di</strong>cina e chirurgia.<br />

Le ammissioni avvenivano <strong>di</strong>rettamente solo in caso <strong>di</strong> urgenza, altrimenti<br />

occorrevano, per i pazienti paganti, il riconoscimento <strong>di</strong> causa giusta o urgente, rilasciato dal<br />

commissario, mentre per quelli gratuiti o semipaganti, il certificato <strong>di</strong> miserabilità redatto dal<br />

parroco. Il riconoscimento della malattia per il ricovero veniva comunque riconosciuto da un<br />

me<strong>di</strong>co dell’ospedale stesso. I ruoli dei malati paganti e semipaganti dovevano essere tenuti in<br />

registri separati.<br />

Le ammissioni e le permanenze dei malati in ospedale erano poste sotto la<br />

sorveglianza del commissario o rettore, che potevano chiedere un consulto me<strong>di</strong>co per i casi<br />

dubbi.<br />

Vennero stabilite norme generali anche per l’acquisto e la fornitura dei generi e dei<br />

servizi <strong>di</strong> consumo. In ambito contabile si stabilì la redazione dei ruoli trimestrali dei debitori,<br />

dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; inoltre ogni anno doveva essere presentato al<br />

Granduca un rapporto generale sull’andamento dell’ospedale.<br />

Il 28 febbraio 1818 furono redatte le istruzioni per gli o<strong>spedali</strong> <strong>degli</strong> esposti nelle<br />

quali si stabilì che potessero essere ammessi solo gli illegittimi introdotti attraverso la ruota,<br />

39 Rapporto sopra lo stato <strong>degli</strong> Spedali del Gran Ducato al 1° ottobre 1818, Firenze 1818.<br />

260

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!