inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia
inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia
Spedali Riuniti produsse un rapporto sullo stato degli Ospedali il 3 ottobre 1818 39 . Risale al 28 febbraio 1818 il nuovo codice amministrativo per gli ospedali del Granducato, che tuttavia rispettava il precedente regolamento del 1784. In particolare era posta una distinzione fra gli Spedali Regi (quelli di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno) e quelli Comunitativi; negli Spedali Regi il commissario o rettore era nominato direttamente dal granduca e vi si ricevevano casi di malattie rare o di particolari operazioni chirurgiche, qualunque fosse la provenienza del malato; inoltre vi erano ammessi i giovani praticanti e tali ospedali erano sottoposti alla tutela amministrativa della Segreteria di Stato. Tutti gli ospedali erano obbligati a prestare cure gratuite ai miserabili ammalati di malattie curabili. Tra le norme generali si ricorda l’istituzione dei letti paganti, semipaganti e gratuiti, nella quantità permessa dalla fabbrica e dallo stato economico di ciascun ospedale e secondo precise modalità di ammissione; i malati paganti restavano a carico di particolari o della comunità, mentre i cosiddetti gratuiti, stabiliti in proporzione alle rendite, erano a carico dell’ospedale o della stessa comunità in caso di eccedenza. Al momento dell’ammissione dei malati a carico della comunità, il commissario doveva avvisare il gonfaloniere per ricevere il pagamento delle indennità. Negli Spedali Regi dovevano esservi dei letti riservati a casi di malattie rare o a particolari casi chirurgici, per favorire lo studio dei giovani praticanti di medicina e chirurgia. Le ammissioni avvenivano direttamente solo in caso di urgenza, altrimenti occorrevano, per i pazienti paganti, il riconoscimento di causa giusta o urgente, rilasciato dal commissario, mentre per quelli gratuiti o semipaganti, il certificato di miserabilità redatto dal parroco. Il riconoscimento della malattia per il ricovero veniva comunque riconosciuto da un medico dell’ospedale stesso. I ruoli dei malati paganti e semipaganti dovevano essere tenuti in registri separati. Le ammissioni e le permanenze dei malati in ospedale erano poste sotto la sorveglianza del commissario o rettore, che potevano chiedere un consulto medico per i casi dubbi. Vennero stabilite norme generali anche per l’acquisto e la fornitura dei generi e dei servizi di consumo. In ambito contabile si stabilì la redazione dei ruoli trimestrali dei debitori, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; inoltre ogni anno doveva essere presentato al Granduca un rapporto generale sull’andamento dell’ospedale. Il 28 febbraio 1818 furono redatte le istruzioni per gli ospedali degli esposti nelle quali si stabilì che potessero essere ammessi solo gli illegittimi introdotti attraverso la ruota, 39 Rapporto sopra lo stato degli Spedali del Gran Ducato al 1° ottobre 1818, Firenze 1818. 260
Spedali Riuniti salvo eccezioni per estrema e attestata miserabilità ulteriormente specificate, con circolare del 6 luglio 1820. Rimanevano a carico degli ospedali i maschi fino ai 14 anni e le femmine fino ai 18, età alle quali si procedeva a collocarli a lavorare presso qualche stabilimento. Rimanevano comunque sotto l’autorità tutelare del commissario i maschi fino ai 21 e le femmine fino ai 25 anni, ad eccezione degli inabili e dei malati cronici. Per incentivare gli affidamenti prolungati vennero fissati dei premi per le famiglie che avessero tenuto i ragazzi fino al cessare della tutela da parte degli ospedali. Con circolare del 15 aprile 1818 40 viene definitivamente stabilito che gli ospedali degli infermi non erano tenuti al mantenimento dei malati incarcerati. Nel 1819, con circolare del 22 febbraio 41 , vennero fissate le attribuzioni della Deputazione centrale sopra gli Spedali comprendenti il controllo sulla disciplina interna ed il controllo dell’amministrazione ordinaria. Risalgono al 5 giugno del 1822 le disposizioni circa la conservazione del siero per le vaccinazioni di vaiolo. Il motuproprio del 6 luglio 1833 42 , insieme alla soppressione della Deputazione centrale, ridefinì le norme generali per gli ospedali del Granducato, sulla base del regolamento precedente. Nel 1841 43 venne creato a Firenze un soprintendente di Sanità medica con il compito di sorvegliare e dirigere tutti gli ospedali di infermi del Granducato in ambito sanitario, medico-chirurgico e farmaceutico, cui seguì il regolamento del 27 luglio dello stesso anno. Tale ufficio, che abolì la distinzione tra ospedali regi e comunitativi, fu soppresso con decreto del 6 novembre 1851. Contemporaneamente furono emanate delle istruzioni relative al servizio sanitario con le quali la direzione del servizio sanitario ed economico era affidata ai commissari e rettori degli ospedali. I commissari erano tenuti a presentare alla Prefettura e ai governi locali un rapporto bimestrale, ed a compilare una statistica semestrale delle malattie delle operazioni eseguite. Tra il 1842 ed il 1844, in seguito alla riforma degli studi universitari e all’ordinamento per la pratica della medicina e chirurgia dell’arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze 44 , l’ospedale di Pistoia perdette definitivamente la scuola medica. Sempre allo scopo di sopperire alla gravosa situazione economica in cui versavano gli ospedali del Granducato, con motuproprio granducale del 24 aprile 1845, venne stabilito che 40 Leggi del Granducato, tomo V, p.te prima, pp. 103-104. 41 Leggi del Granducato, tomo VI, p.te prima, pp. 33-34. 42 Leggi del Granducato, tomo XX, p.te seconda, pp. 18-27. 43 Motuproprio del 22 febbraio 1841. 44 Si vedano in proposito i motupropri del 17 settembre 1842 e 3 dicembre 1844. 261
- Page 209 and 210: Giornaletti della badessa 96 [303]
- Page 211 and 212: Ricevute serie Ricevute 5 unità ar
- Page 213 and 214: Attività religiosa ATTIVITÀ RELIG
- Page 215 and 216: Libri delle velazioni serie Libri d
- Page 217 and 218: Abbazia di San Bartolomeo apostolo
- Page 219 and 220: Privilegi e atti capitolari 5 [334]
- Page 221 and 222: Contratti serie Contratti 4 unità
- Page 223 and 224: Cause e vertenze 18 [338] 1655 - 16
- Page 225 and 226: Inventari serie Inventari 3 unità
- Page 227 and 228: Scudaroli 32 [457] 1698 - 1704 Scud
- Page 229 and 230: Entrate e uscite in denaro e grasci
- Page 231 and 232: Libri mastro serie Libri mastro 35
- Page 233 and 234: Libri mastro 66 [443] 1661 - 1666 M
- Page 235 and 236: Libri mastro 84 [482] 1761 - 1767 M
- Page 237 and 238: Libri giornale e Squarciafogli 93 [
- Page 239 and 240: Libri giornale e Squarciafogli 110
- Page 241 and 242: Libri giornale e Squarciafogli 128
- Page 243 and 244: Debitori e creditori serie Debitori
- Page 245 and 246: Ricevute serie Ricevute 5 unità ar
- Page 247 and 248: Monastero di Ripalta MONASTERO DI S
- Page 249 and 250: Debitori e creditori - Entrata e us
- Page 251 and 252: Libri giornale serie Libri giornale
- Page 253 and 254: Attività religiosa ATTIVITÀ RELIG
- Page 255 and 256: Spedali Riuniti SPEDALI RIUNITI DI
- Page 257 and 258: Spedali Riuniti compilando la fede
- Page 259: Spedali Riuniti se il maggior vanta
- Page 263 and 264: Spedali Riuniti Tuttavia, ancora ne
- Page 265 and 266: I. Statuti e regolamenti 4 [332 n.b
- Page 267 and 268: II. Protocolli delle deliberazioni
- Page 269 and 270: II. Protocolli delle deliberazioni
- Page 271 and 272: IV. Verbali delle adunanze del Coll
- Page 273 and 274: VI. Copialettere serie VI. Copialet
- Page 275 and 276: Protocolli generali sottoserie Prot
- Page 277 and 278: Protocolli generali 19 [6 s] 1953 s
- Page 279 and 280: Protocolli della segreteria sanitar
- Page 281 and 282: VIII. Carteggio e atti serie VIII.
- Page 283 and 284: Affari spediti 8 [1658] 1802 - 1803
- Page 285 and 286: Affari spediti 26 [1676] 1832 Filza
- Page 287 and 288: Affari spediti 44 [1693] 1858 - 185
- Page 289 and 290: Affari spediti 59 [1709] 1883 Affar
- Page 291 and 292: Affari spediti 75 [1722/5] 1890 Aff
- Page 293 and 294: Affari spediti 91 [1722/21] 1896 Af
- Page 295 and 296: Affari spediti 107 [583 s] 1905 Aff
- Page 297 and 298: Carteggio e atti diversi sottoserie
- Page 299 and 300: Carteggio e atti diversi 132 [526 s
- Page 301 and 302: Personale sottoserie Personale 4 un
- Page 303 and 304: Circolari e ordini della Soprintend
- Page 305 and 306: Affari restati pendenti sottoserie
- Page 307 and 308: Affari e lettere ministeriali sotto
- Page 309 and 310: X. Contratti serie X. Contratti 3 u
Spedali Riuniti<br />
produsse un rapporto sullo stato <strong>degli</strong> O<strong>spedali</strong> il 3 ottobre 1818 39 .<br />
Risale al 28 febbraio 1818 il nuovo co<strong>di</strong>ce amministrativo per gli o<strong>spedali</strong> del<br />
Granducato, che tuttavia rispettava il precedente regolamento del 1784. In particolare era<br />
posta una <strong>di</strong>stinzione fra gli Spedali Regi (quelli <strong>di</strong> Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno) e<br />
quelli Comunitativi; negli Spedali Regi il commissario o rettore era nominato <strong>di</strong>rettamente dal<br />
granduca e vi si ricevevano casi <strong>di</strong> malattie rare o <strong>di</strong> particolari operazioni chirurgiche,<br />
qualunque fosse la provenienza del malato; inoltre vi erano ammessi i giovani praticanti e tali<br />
o<strong>spedali</strong> erano sottoposti alla tutela amministrativa della Segreteria <strong>di</strong> Stato. Tutti gli o<strong>spedali</strong><br />
erano obbligati a prestare cure gratuite ai miserabili ammalati <strong>di</strong> malattie curabili.<br />
Tra le norme generali si ricorda l’istituzione dei letti paganti, semipaganti e gratuiti,<br />
nella quantità permessa dalla fabbrica e dallo stato economico <strong>di</strong> ciascun ospedale e secondo<br />
precise modalità <strong>di</strong> ammissione; i malati paganti restavano a carico <strong>di</strong> particolari o della<br />
comunità, mentre i cosiddetti gratuiti, stabiliti in proporzione alle ren<strong>di</strong>te, erano a carico<br />
dell’ospedale o della stessa comunità in caso <strong>di</strong> eccedenza. Al momento dell’ammissione dei<br />
malati a carico della comunità, il commissario doveva avvisare il gonfaloniere per ricevere il<br />
pagamento delle indennità. Negli Spedali Regi dovevano esservi dei letti riservati a casi <strong>di</strong><br />
malattie rare o a particolari casi chirurgici, per favorire lo stu<strong>di</strong>o dei giovani praticanti <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>cina e chirurgia.<br />
Le ammissioni avvenivano <strong>di</strong>rettamente solo in caso <strong>di</strong> urgenza, altrimenti<br />
occorrevano, per i pazienti paganti, il riconoscimento <strong>di</strong> causa giusta o urgente, rilasciato dal<br />
commissario, mentre per quelli gratuiti o semipaganti, il certificato <strong>di</strong> miserabilità redatto dal<br />
parroco. Il riconoscimento della malattia per il ricovero veniva comunque riconosciuto da un<br />
me<strong>di</strong>co dell’ospedale stesso. I ruoli dei malati paganti e semipaganti dovevano essere tenuti in<br />
registri separati.<br />
Le ammissioni e le permanenze dei malati in ospedale erano poste sotto la<br />
sorveglianza del commissario o rettore, che potevano chiedere un consulto me<strong>di</strong>co per i casi<br />
dubbi.<br />
Vennero stabilite norme generali anche per l’acquisto e la fornitura dei generi e dei<br />
servizi <strong>di</strong> consumo. In ambito contabile si stabilì la redazione dei ruoli trimestrali dei debitori,<br />
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; inoltre ogni anno doveva essere presentato al<br />
Granduca un rapporto generale sull’andamento dell’ospedale.<br />
Il 28 febbraio 1818 furono redatte le istruzioni per gli o<strong>spedali</strong> <strong>degli</strong> esposti nelle<br />
quali si stabilì che potessero essere ammessi solo gli illegittimi introdotti attraverso la ruota,<br />
39 Rapporto sopra lo stato <strong>degli</strong> Spedali del Gran Ducato al 1° ottobre 1818, Firenze 1818.<br />
260