inventario dell'archivio storico degli spedali riuniti di pistoia

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03.06.2013 Views

Ospedale di San Gregorio che i beni provenienti da eredità o donazioni, così come accadeva per il Ceppo e per l’Opera di San Jacopo, non fossero soggetti a gravezza 19 . Tra le successive franchige ricordiamo quella concessa nel luglio 1464 relativa alla cessione del prezzo del Palio di San Jacopo, quando per diverse eventualità non fosse stato corso. Con sentenza del Capitano del Popolo del 24 marzo 1453 l’ospedale venne inoltre esentato dal pagamento della gabella delle porte. Dalla dichiarazione catastale del 1428 20 , si apprende che l’ospedale, superate in ricchezza le altre istituzioni monastiche pistoiesi di ben più antica fondazione, manteneva a proprie spese 33 letti per i vecchi e per i pazzi e 17 persone colpite da infermità permanente. Anche la Repubblica Fiorentina concesse numerosi privilegi a San Gregorio: il 29 giugno 1431 21 l’ospedale ottiene i privilegi già concessi all’ospedale del Ceppo e all’Opera di San Jacopo in materia di esazione, cause 22 e addizioni di eredità. Malgrado le disposizioni di Bonifacio IX, l’autorità ecclesiastica continuò a rivendicare diritti di giuspatronato sull’ospedale di San Gregorio, tanto che per dirimere definitivamente le controversie nel 1400 intervennero due consulti di giurisperiti che stabilirono che San Gregorio dovesse a tutti gli effetti considerarsi istituzione laicale 23 . Nel 1498, in seguito alla morte dello spedalingo Andrea Buonaccorsi, fra le famiglie Panciatichi e Cancellieri si accesero violente contese per la carica di spedalingo e si dovette ricorrere all’intervento del vescovo e delle magistrature fiorentine che, con l’ausilio di due giureconsulti, nominarono spedalingo Bernardo Nutini, di parte favorevole ai Cancellieri. Tale nomina generò le proteste della parte dei Panciatichi, i quali sostenevano la nomina di stato tenuto a versare alla mensa vescovile. Lo spedale era retto da monaci dell’ordine Agostiniano tra i quali era scelto un sacerdote che svolgesse l’incarico di spedalingo. 19 Cfr. libro intitolato “Misericordia”, c.10 e 14 20 Cfr. D. HERLIHY, Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento. 1200 – 1430, Firenze, Leo Olschki editore, 1972, pp. 275-276. 21 Cfr. Filza 167. VEDI Privilegio per le liti: 1318. Privilegio alla compagnia di Or San Michele che nelle cause i giudici debbano procedere sommariamente e in tutti i giorni nonostante le ferie. Vendita dei beni: 1319. Privilegio a Or San Michele. I governatori dei luoghi pii possono permutare e vendere i beni dei medesimi e che nessuno possa appellarsi alle sentenze date in favore di detti luoghi pii. Privilegio confermato nel 1331 con l’aggiunta che detti luoghi pii in occasione di essere lasciati eredi non sono tenuti a farne l’inventario. Confermata nel 1348. Deposito prima di nuove liti all’Ospedale: Or San Michele altra provvisione del comune di Firenze. Che in occasione di eredità nessuno si opponga se prima non farà il deposito in denaro di quanto importa per ciascuna eredità o non darà mallevadore ne corra mai contro detti luoghi pii alcuna prescrizione. Compromesso nelle liti e qualunque arbitro s’accetti: 1347. Or San Michele In occasione di liti chi vuole litigare con la compagnia sia obbligato a compromettere la causa e che l’arbitro eletto dallo Spedale possa essere costretto ad accettare il compromesso in lui fatto. Testamenti senza solennità sono validi a favore dello Spedale: 1348. Or San Michele e poi Santa Maria Nuova e Innocenti. I legati e i testamenti a favore sono sempre validi. Non pagare i dazi imposti sopra i beni lasciati in eredità. Santa Maria Nuova 1388. Confermato 1407. VEDI n. 166 per privilegi. 22 Si tratta dei seguenti privilegi: che il rettore di Pistoia debba in tutte le liti dell’ospedale procedere a far giustizia brevi manu evitando lungaggini e dispendi delle liti, obbligare i debitori a pagare i debiti, contestata la sola verità di fatto; che l’ospedale possa accettare qualsivoglia eredità facendone inventario. Per quanto riguarda i benefici concessi all’ospedale del Ceppo ci si riferisce agli stessi privilegi accordati all’ospedale di Santa Maria Nuova. 23 Libro detto “Misericordia” c.24. 100

Ospedale di San Gregorio Pietro del Terchio. Dopo che la nomina del Nutini fu ratificata dalla Signoria fiorentina, le proteste degenerarono in una vera e propria guerra intestina tra le due fazioni, che si concluse con il sanguinoso scontro del 17 giugno 1500 24 . Raggiunto infine un accordo, i Panciatichi consegnarono lo Spedale ai Cancellieri che, inorgogliti del successo ottenuto, lo saccheggiarono barbaramente. Dopo questo sanguinoso avvenimento, il governo dello Spedale passò in mano al Supremo Magistrato cittadino ed il Consiglio ne affidò la direzione a quattro probi cittadini. Le lotte di parte e la carestia che colpì la città nel 1505 impoverirono notevolmente le finanze dell’ospedale che continuò a sopravvivere grazie alla carità cittadina ed agli aiuti pervenuti dall’Opera di San Jacopo, dalla Pia Casa di Sapienza e dall’Ospedale del Ceppo. Al fine di evitare nuovi scontri, nel 1506 la Signoria di Firenze affidò il governo di San Gregorio allo spedalingo degl’Innocenti di Firenze, sotto il quale vi rimase fino al 1525. Successivamente la nomina dello spedalingo tornò ad effettuarsi secondo quanto stabilito dalla bolla di Bonifacio IX, fino all’epoca della sua soppressione. Per ordine di Cosimo I ed in occasione dell’ampliamento della Fortezza, nel 1539 l’ospedale fu trasferito nelle case dove risiedeva la compagnia di Sant’Antonio Abate, in porta Lucchese e la sua antica sede fu destinata ad ospitare le monache di Santa Lucia. Si conserva una minuta di capitoli e ordinamenti del 22 novembre 1552, approvata da Cosimo I il 6 aprile 1553 25 , dalla quale si evince che il patronato dello Spedale spettava al Comune di Pistoia e che gli aspiranti alla carica di spedalingo dovevano avere, tra i requisiti, un’età superiore ai 40 anni, la cittadinanza pistoiese ed essere abili agli uffici; inoltre, presumibilmente per incompatibilità con l’amministrazione delle doti, secondo quanto stabilito anche nella bolla di papa Bonifacio IX, non dovevano avere figli maschi o figlie femmine non maritate o vedove. Lo spedaliere veniva scelto dal vescovo all’interno di una rosa di tre nomi indicati dal Consiglio del popolo di Pistoia e durava in carica per sei mesi. Era tenuto ad investire in fitti o terre tutti gli utili in avanzo, stabilire il salario delle balie, il tempo previsto per l’allattamento, l’entità delle doti e provvedere con libero arbitrio nell’amministrazione ordinaria e straordinaria, eccezion fatta in materia di alienazioni e affitti perpetui, per i quali dovevano operare solo in caso di necessità e comunque entro i 50 scudi. Tra le disposizioni si precisa anche che non potevano essere impiegati più di 20 scudi per le spese dei funerali degli spedalieri defunti. Durante lo svolgimento della propria carica allo spedaliere era fatto divieto di accedere ad altre cariche o magistrature di qualsiasi tipo. 24 L. Bargiacchi, op. cit., p. 136. Il Salvi nel tomo III, p. 3 racconta nel dettaglio tutte le fasi della nomina e degli avvenimenti successivi. 25 Registro 169 capitoli del 1553. CITARE FONTE 101

Ospedale <strong>di</strong> San Gregorio<br />

che i beni provenienti da ere<strong>di</strong>tà o donazioni, così come accadeva per il Ceppo e per l’Opera<br />

<strong>di</strong> San Jacopo, non fossero soggetti a gravezza 19 . Tra le successive franchige ricor<strong>di</strong>amo<br />

quella concessa nel luglio 1464 relativa alla cessione del prezzo del Palio <strong>di</strong> San Jacopo,<br />

quando per <strong>di</strong>verse eventualità non fosse stato corso. Con sentenza del Capitano del Popolo<br />

del 24 marzo 1453 l’ospedale venne inoltre esentato dal pagamento della gabella delle porte.<br />

Dalla <strong>di</strong>chiarazione catastale del 1428 20 , si apprende che l’ospedale, superate in<br />

ricchezza le altre istituzioni monastiche pistoiesi <strong>di</strong> ben più antica fondazione, manteneva a<br />

proprie spese 33 letti per i vecchi e per i pazzi e 17 persone colpite da infermità permanente.<br />

Anche la Repubblica Fiorentina concesse numerosi privilegi a San Gregorio: il 29<br />

giugno 1431 21 l’ospedale ottiene i privilegi già concessi all’ospedale del Ceppo e all’Opera <strong>di</strong><br />

San Jacopo in materia <strong>di</strong> esazione, cause 22 e ad<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà.<br />

Malgrado le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> Bonifacio IX, l’autorità ecclesiastica continuò a<br />

riven<strong>di</strong>care <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> giuspatronato sull’ospedale <strong>di</strong> San Gregorio, tanto che per <strong>di</strong>rimere<br />

definitivamente le controversie nel 1400 intervennero due consulti <strong>di</strong> giurisperiti che<br />

stabilirono che San Gregorio dovesse a tutti gli effetti considerarsi istituzione laicale 23 .<br />

Nel 1498, in seguito alla morte dello <strong>spedali</strong>ngo Andrea Buonaccorsi, fra le famiglie<br />

Panciatichi e Cancellieri si accesero violente contese per la carica <strong>di</strong> <strong>spedali</strong>ngo e si dovette<br />

ricorrere all’intervento del vescovo e delle magistrature fiorentine che, con l’ausilio <strong>di</strong> due<br />

giureconsulti, nominarono <strong>spedali</strong>ngo Bernardo Nutini, <strong>di</strong> parte favorevole ai Cancellieri.<br />

Tale nomina generò le proteste della parte dei Panciatichi, i quali sostenevano la nomina <strong>di</strong><br />

stato tenuto a versare alla mensa vescovile. Lo spedale era retto da monaci dell’or<strong>di</strong>ne Agostiniano tra i quali era<br />

scelto un sacerdote che svolgesse l’incarico <strong>di</strong> <strong>spedali</strong>ngo.<br />

19<br />

Cfr. libro intitolato “Misericor<strong>di</strong>a”, c.10 e 14<br />

20<br />

Cfr. D. HERLIHY, Pistoia nel Me<strong>di</strong>oevo e nel Rinascimento. 1200 – 1430, Firenze, Leo Olschki e<strong>di</strong>tore, 1972,<br />

pp. 275-276.<br />

21<br />

Cfr. Filza 167. VEDI Privilegio per le liti: 1318. Privilegio alla compagnia <strong>di</strong> Or San Michele che nelle cause i<br />

giu<strong>di</strong>ci debbano procedere sommariamente e in tutti i giorni nonostante le ferie. Ven<strong>di</strong>ta dei beni: 1319.<br />

Privilegio a Or San Michele. I governatori dei luoghi pii possono permutare e vendere i beni dei medesimi e che<br />

nessuno possa appellarsi alle sentenze date in favore <strong>di</strong> detti luoghi pii. Privilegio confermato nel 1331 con<br />

l’aggiunta che detti luoghi pii in occasione <strong>di</strong> essere lasciati ere<strong>di</strong> non sono tenuti a farne l’<strong>inventario</strong>.<br />

Confermata nel 1348. Deposito prima <strong>di</strong> nuove liti all’Ospedale: Or San Michele altra provvisione del comune <strong>di</strong><br />

Firenze. Che in occasione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà nessuno si opponga se prima non farà il deposito in denaro <strong>di</strong> quanto<br />

importa per ciascuna ere<strong>di</strong>tà o non darà mallevadore ne corra mai contro detti luoghi pii alcuna prescrizione.<br />

Compromesso nelle liti e qualunque arbitro s’accetti: 1347. Or San Michele In occasione <strong>di</strong> liti chi vuole litigare<br />

con la compagnia sia obbligato a compromettere la causa e che l’arbitro eletto dallo Spedale possa essere<br />

costretto ad accettare il compromesso in lui fatto. Testamenti senza solennità sono vali<strong>di</strong> a favore dello Spedale:<br />

1348. Or San Michele e poi Santa Maria Nuova e Innocenti. I legati e i testamenti a favore sono sempre vali<strong>di</strong>.<br />

Non pagare i dazi imposti sopra i beni lasciati in ere<strong>di</strong>tà. Santa Maria Nuova 1388. Confermato 1407. VEDI n.<br />

166 per privilegi.<br />

22<br />

Si tratta dei seguenti privilegi: che il rettore <strong>di</strong> Pistoia debba in tutte le liti dell’ospedale procedere a far<br />

giustizia brevi manu evitando lungaggini e <strong>di</strong>spen<strong>di</strong> delle liti, obbligare i debitori a pagare i debiti, contestata la<br />

sola verità <strong>di</strong> fatto; che l’ospedale possa accettare qualsivoglia ere<strong>di</strong>tà facendone <strong>inventario</strong>. Per quanto riguarda<br />

i benefici concessi all’ospedale del Ceppo ci si riferisce agli stessi privilegi accordati all’ospedale <strong>di</strong> Santa Maria<br />

Nuova.<br />

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Libro detto “Misericor<strong>di</strong>a” c.24.<br />

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