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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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Sono altresi’ soggette ad autorizzazione, a con<strong>di</strong>zione che siano conformi alle prescrizioni degli<br />

strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalla L. 1/6/1939 n. 1089, e L.<br />

29/6/1939 n. 1497, le seguenti opere:<br />

1) pertinenze o impianti tecnologici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti;<br />

2) occupazioni <strong>di</strong> suolo me<strong>di</strong>ante deposito <strong>di</strong> materiale o esposizione <strong>di</strong> merci a cielo aperto;<br />

3) strutture mobili collocate stabilmente e da utilizzarsi in tale forma, sono da escludere da tale<br />

punto i manufatti leggeri da realizzare in zona agricola ai sensi dell’art. 3 comma 12 della L.R.<br />

64/95. Sono da ricomprendere i pergolati, le strutture <strong>di</strong> copertura per i ristoranti all’aperto ecc.;<br />

4) mo<strong>di</strong>fiche alle aperture sui prospetti degli e<strong>di</strong>fici esistenti e realizzazione <strong>di</strong> nuove aperture<br />

sugli stessi;<br />

5) serre con copertura stabile;<br />

6) cappelle, e<strong>di</strong>cole ecc.;<br />

7) opere <strong>di</strong> fognatura e depurazione civile ed industriale <strong>di</strong> modesta entita’ a servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio<br />

esistente.<br />

La definizione piu’ precisa delle opere <strong>di</strong> cui al comma precedente e la relativa documentazione<br />

illustrativa e’ stabilita con apposita deliberazione della Giunta Municipale.<br />

3.1.4 - Opere soggette ad asseveramento.<br />

Non sono soggette a concessione ne’ ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni come<br />

definite dall’art. 26 della L. 18/2/1985 n. 47 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni che non siano in<br />

contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento E<strong>di</strong>lizio, non<br />

comportino mo<strong>di</strong>fiche della sagoma della costruzione dei prospetti ne’ aumento delle superfici<br />

utili e del numero delle unita’ immobiliari, non mo<strong>di</strong>fichino la destinazione d’uso delle costruzioni<br />

e delle singole unita’ immobiliari, non rechino pregiu<strong>di</strong>zio alla statica dell’immobile e, per quanto<br />

riguarda gli immobili compresi nelle zone in<strong>di</strong>cate dalla lettera A) dell’art. 2 del Decreto<br />

Ministeriale 2 Aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 Aprile 1968, rispettino<br />

le originarie caratteristiche costruttive.<br />

Quanto <strong>di</strong>sposto al precedente comma non si appllica nel caso <strong>di</strong> immobili vincolati ai sensi<br />

delle leggi 1089/39 e 1497/39.<br />

Ai fini dell’applicazione del presente articolo non e’ considerato aumento delle superfici utili<br />

l’eliminazione o lo spostamento <strong>di</strong> pareti interne o parti <strong>di</strong> esse o l’accorpamento o sottrazione<br />

parziale <strong>di</strong> vani <strong>di</strong> piu’ unita’ immobiliari .<br />

3.1.5 - Interventi ammissibii con procedure <strong>di</strong> urgenza.<br />

Oltre alle opere da eseguire su or<strong>di</strong>nanza del Sindaco per la salvaguar<strong>di</strong>a imme<strong>di</strong>ata della<br />

pubblica incolumita’, potranno essere iniziate senza domanda preventiva esclusivamente le<br />

opere necessarie ad evitare il pericolo per la pubblica e privata incolumita’. Dell’intervento deve<br />

essere data imme<strong>di</strong>ata comunicazione ai V.V.F.F. e/o al servizio tecnico del comune.<br />

L’intervento dovra’ essere eseguito sotto la Direzione <strong>di</strong> un tecnico abilitato all’esercizio della<br />

professione che dovra’ verificare preliminarmente la rispondenza dell’intervento stesso alle<br />

normative urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie. Entro 24 ore dall’inizio dell’intervento deve esserne data<br />

altresi’ comunicazione al Sindaco me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata.<br />

La domanda e la documentazione essenziale relativa alle opere da eseguire deve essere<br />

comunque presentata al Sindaco entro 30 giorni dall’inizio degli inteventi <strong>di</strong> cui al 1°comma del<br />

presente articolo.<br />

Nella domanda dovra’ essere specificato il nominativo del tecnico che ha <strong>di</strong>retto l’intervento<br />

realizzato con procedura d’urgenza.<br />

3.1.6. - Opere pubbliche <strong>di</strong> competenza comunale.<br />

L’esecuzione <strong>di</strong> opere pubbliche <strong>di</strong> competenza comunale e’ soggetta all’adozione della<br />

deliberazione comunale <strong>di</strong> approvazione del progetto, sentita la commissione e<strong>di</strong>lizia.<br />

Nella premessa dell’atto deliberativo deve essere inserito il parere espresso dalla commissione<br />

e<strong>di</strong>lizia.<br />

Per le suddette opere pubbliche <strong>di</strong> competenza comunale i progetti devono comunque essere<br />

corredati da una relazione a firma <strong>di</strong> un progetttista abilitato che attesti la conformita’ del

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