REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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l) - computo metrico estimativo <strong>di</strong> massima relativo ai lavori per la esecuzione <strong>di</strong> tutte le<br />
opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria occorrenti;<br />
m) - relazione illustrativa del progetto contenente in allegato i calcoli <strong>di</strong>mensionali degli impianti<br />
ed una elencazione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei materiali da usare, con<br />
riferimento ai <strong>di</strong>sciplinari tipo approvati dal <strong>Comune</strong>;<br />
n) - schema della convenzione per regolare i rapporti fra Amministrazione e lottizzatori<br />
comprendente gli oneri <strong>di</strong> cui ai punti 1,2,3,4 del 5° comma dell'articolo 8 della legge 6<br />
Agosto 1967, n.765.<br />
o) - Relazione geologica illustrante la compatibilità tra gli interventi previsti e le caratteristiche<br />
geologiche, idrogeologiche e <strong>di</strong> stabilità dell' area .<br />
p) - Schemi relativi agli impianti esterni dei singoli e<strong>di</strong>fici.<br />
6.4 - Penalità per inadempienza e svincolo delle cauzioni<br />
Qualora, scaduto il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell'autorizzazione a lottizzare, le opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% <strong>di</strong> quelle complessivamente previste, il<br />
proprietario perde il <strong>di</strong>ritto alla restituzione della cauzione.<br />
Lo svincolo parziale della cauzione può avvenire su autorizzazione del sindaco e nella misura<br />
del 50% , solo dopo il favorevole collaudo <strong>di</strong> almeno l'80% del totale delle opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi da un tecnico nominato dal <strong>Comune</strong> e a<br />
spese del privato.<br />
Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale<br />
ultimazione e favorevole collaudo <strong>di</strong> tutte le opere previste.<br />
Restano valide le norme <strong>di</strong> cui all'apposito regolamento comunale sulle lottizzazioni ed in<br />
particolare sulla realizzazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione.<br />
6.5 - Procedura <strong>di</strong> approvazione<br />
I piani <strong>di</strong> lottizzazione, in quanto strumenti attuativi, sono approvati con le procedure previste<br />
dai comma 2 a 7 dell’art. 40 della Legge Regionale 16.01.1995 n. 5 relativa alle “norme per il<br />
governo del territorio”.<br />
Prima della delibera <strong>di</strong> adozione in Consiglio Comunale prevista al comma 3 del suddetto<br />
articolo 40, il Sindaco sottopone la proposta <strong>di</strong> lottizzazione ai pareri dell’Ufficio Tecnico ( servizi<br />
assetto del territorio e lavori pubblici) e della Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale.<br />
Quando la proposta <strong>di</strong> lottizzazione presenti <strong>di</strong>fformita' rispetto alle norme previste per la zona<br />
dal P.R.G. o da eventuale Piano Particolareggiato o quando il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito dei predetti<br />
organismi sia negativo,il Sindaco respinge la domanda dandone comunicazione all'interessato;<br />
quando, invece, la lottizzazione risulti conforme alle norme ,sottopone alla Commissione<br />
Consiliare Urbanistica e al Consiglio Comunale il progetto <strong>di</strong> lottizzazione e lo schema <strong>di</strong><br />
Convenzione per l’adozione.<br />
Dopo l’approvazione della Lottizzazione e la trasmissione in copia alla Giunta Regionale ed alla<br />
Giunta Provinciale, ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 40, si procede alla stipula della<br />
Convenzione, che viene registrata e trascritta a cura e spese del lottizzante.<br />
La stipula della Convenzione costituisce la definitiva autorizzazione alla Lottizzazione, che si<br />
attua me<strong>di</strong>ante concessioni e<strong>di</strong>lizie relative alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione ed ai fabbricati, nei<br />
tempi e nei mo<strong>di</strong> previsti dalla Convenzione stessa.<br />
6.6 - Convenzione urbanistica<br />
L'efficacia della lottizzazione e' subor<strong>di</strong>nata alla stipulazione, fra il <strong>Comune</strong> ed il proprietario<br />
interessato, <strong>di</strong> una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura del richiedente, con<br />
la quale sia prevista:<br />
a) la cessione delle aree necessarie per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, con modalita’ da<br />
stabilire <strong>di</strong> volta in volta in base alle caratteristiche della lottizzazione.<br />
b) la realizzazione a carico del lottizzante delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria;<br />
c) la cessione <strong>di</strong> quota delle aree necessarie per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria;<br />
d) il termine, non superiore a <strong>di</strong>eci anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle<br />
opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;