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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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5) un Architetto;<br />

6) un Ingegnere;<br />

7) un Geologo;<br />

8) un Geometra o Perito E<strong>di</strong>le;<br />

9) un Dott. Agronomo o Forestale;<br />

10) un Esperto <strong>di</strong> beni storico-artistici e ambientali;<br />

11) un Esperto <strong>di</strong> legislazione urbanistica;<br />

Partecipa ai lavori della Commissione stessa senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto il tecnico comunale che ha<br />

curato l'istruttoria delle pratiche e<strong>di</strong>lizie, anche con funzioni <strong>di</strong> segretario.<br />

- I membri <strong>di</strong> cui ai punti 1,2,3 e 4, sono membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto;<br />

- i membri <strong>di</strong> cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 sono scelti da elenchi, formati da 3 nominativi , proposti<br />

dai rispettivi Or<strong>di</strong>ni e Collegi professionali;<br />

- i membri <strong>di</strong> cui ai punti 10 e 11 sono scelti da un elenco <strong>di</strong> nominativi <strong>di</strong> esperti che<br />

<strong>di</strong>mostrino <strong>di</strong> possedere qualifiche particolari nelle due <strong>di</strong>scipline;<br />

Tutti i membri della Commissione E<strong>di</strong>lizia sono nominati dalla Giunta Comunale.<br />

Tutti i membri elettivi o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto hanno <strong>di</strong>ritto al voto.<br />

In caso <strong>di</strong> rinuncia o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni <strong>di</strong> un membro elettivo esso dovra' essere sostituito seguendo<br />

la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o <strong>di</strong>missionario entro 30 giorni dalla<br />

data della comunicazione <strong>di</strong> rinuncia o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni.<br />

Saranno considerati <strong>di</strong>missionari i membri elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti<br />

per 4 sedute consecutive.<br />

I membri eletti dureranno in carica 3 anni: essi potranno essere rieletti dopo che siano trascorsi<br />

almeno due anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo mandato.<br />

Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione E<strong>di</strong>lizia membri tra loro fratelli<br />

, ascendenti, <strong>di</strong>scendenti, coniugi, adottante ed adottato, affiliante ed affiliato.<br />

I membri non <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto non possono essere <strong>di</strong>pendenti dell'Amministrazione comunale per la<br />

quale la Commissione E<strong>di</strong>lizia opera.<br />

B) Commissione e<strong>di</strong>lizia ridotta.<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia ridotta è costituita dall'apparato tecnico comunale opportunamente<br />

integrato: si occupa <strong>di</strong> tutte le richieste <strong>di</strong> manutenzione e, su richiesta del responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento, delle richieste <strong>di</strong> autorizzazione.<br />

Tale organismo è così composto:<br />

1) l'assessore delegato dal Sindaco a presiedere la Commissione e<strong>di</strong>lizia or<strong>di</strong>naria;<br />

2) il Dirigente del settore Assetto del Territorio o suo delegato che fa parte anche della C. E.<br />

or<strong>di</strong>naria;<br />

3) un rappresentante degli Or<strong>di</strong>ni e dei Collegi professionali, già presenti nella C.E. or<strong>di</strong>naria, da<br />

avvicendare .<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia ridotta si occupa anche <strong>di</strong> tutte le questioni <strong>di</strong> seguito elencate (<br />

fatto salvo quanto sancito da appositi regolamenti atti alla formulazione <strong>di</strong> soluzioni progettuali<br />

tipo):<br />

a) Operazioni interne alla singola unità immobiliare, sia essa alloggio, unità produttiva o<br />

commerciale che non rientrino nei casi previsti dall' art. 26 della L. 28/2/85, n. 47;<br />

b) Cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso <strong>di</strong> singole unità immobiliari;<br />

c) Recinzioni che non siano riconducibili alle soluzioni progettuali tipo <strong>di</strong> cui sopra;<br />

d) Variazioni esterne ai prospetti o alle coperture che non incidano sulla tipologia dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

e) Tettoie, muretti, piani <strong>di</strong> carico e pozzi;<br />

f) Reinterri, scavi, depositi a cielo aperto;<br />

g) Impianti tecnologici interni ed esterni agli e<strong>di</strong>fici;<br />

h) Pertinenze in genere.<br />

C) Commissione e<strong>di</strong>lizia integrata<br />

(Si riporta nel regolamento, <strong>di</strong> seguito,il contenuto degli articoli 5,6 della L.R. 2/11/79 n° 52,<br />

come mo<strong>di</strong>ficato dalla L.R: 19/04/93 n° 94 )<br />

Per l’esercizio delle funzioni <strong>di</strong> cui alla L.R. n° 52 del 2/11/79, relativa alla subdelega ai comuni<br />

delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, le commissioni<br />

e<strong>di</strong>lizie comunali sono integrate da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto

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