REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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5) un Architetto;<br />
6) un Ingegnere;<br />
7) un Geologo;<br />
8) un Geometra o Perito E<strong>di</strong>le;<br />
9) un Dott. Agronomo o Forestale;<br />
10) un Esperto <strong>di</strong> beni storico-artistici e ambientali;<br />
11) un Esperto <strong>di</strong> legislazione urbanistica;<br />
Partecipa ai lavori della Commissione stessa senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto il tecnico comunale che ha<br />
curato l'istruttoria delle pratiche e<strong>di</strong>lizie, anche con funzioni <strong>di</strong> segretario.<br />
- I membri <strong>di</strong> cui ai punti 1,2,3 e 4, sono membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto;<br />
- i membri <strong>di</strong> cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 sono scelti da elenchi, formati da 3 nominativi , proposti<br />
dai rispettivi Or<strong>di</strong>ni e Collegi professionali;<br />
- i membri <strong>di</strong> cui ai punti 10 e 11 sono scelti da un elenco <strong>di</strong> nominativi <strong>di</strong> esperti che<br />
<strong>di</strong>mostrino <strong>di</strong> possedere qualifiche particolari nelle due <strong>di</strong>scipline;<br />
Tutti i membri della Commissione E<strong>di</strong>lizia sono nominati dalla Giunta Comunale.<br />
Tutti i membri elettivi o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto hanno <strong>di</strong>ritto al voto.<br />
In caso <strong>di</strong> rinuncia o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni <strong>di</strong> un membro elettivo esso dovra' essere sostituito seguendo<br />
la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o <strong>di</strong>missionario entro 30 giorni dalla<br />
data della comunicazione <strong>di</strong> rinuncia o <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni.<br />
Saranno considerati <strong>di</strong>missionari i membri elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti<br />
per 4 sedute consecutive.<br />
I membri eletti dureranno in carica 3 anni: essi potranno essere rieletti dopo che siano trascorsi<br />
almeno due anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo mandato.<br />
Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione E<strong>di</strong>lizia membri tra loro fratelli<br />
, ascendenti, <strong>di</strong>scendenti, coniugi, adottante ed adottato, affiliante ed affiliato.<br />
I membri non <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto non possono essere <strong>di</strong>pendenti dell'Amministrazione comunale per la<br />
quale la Commissione E<strong>di</strong>lizia opera.<br />
B) Commissione e<strong>di</strong>lizia ridotta.<br />
La Commissione E<strong>di</strong>lizia ridotta è costituita dall'apparato tecnico comunale opportunamente<br />
integrato: si occupa <strong>di</strong> tutte le richieste <strong>di</strong> manutenzione e, su richiesta del responsabile del<br />
proce<strong>di</strong>mento, delle richieste <strong>di</strong> autorizzazione.<br />
Tale organismo è così composto:<br />
1) l'assessore delegato dal Sindaco a presiedere la Commissione e<strong>di</strong>lizia or<strong>di</strong>naria;<br />
2) il Dirigente del settore Assetto del Territorio o suo delegato che fa parte anche della C. E.<br />
or<strong>di</strong>naria;<br />
3) un rappresentante degli Or<strong>di</strong>ni e dei Collegi professionali, già presenti nella C.E. or<strong>di</strong>naria, da<br />
avvicendare .<br />
La Commissione E<strong>di</strong>lizia ridotta si occupa anche <strong>di</strong> tutte le questioni <strong>di</strong> seguito elencate (<br />
fatto salvo quanto sancito da appositi regolamenti atti alla formulazione <strong>di</strong> soluzioni progettuali<br />
tipo):<br />
a) Operazioni interne alla singola unità immobiliare, sia essa alloggio, unità produttiva o<br />
commerciale che non rientrino nei casi previsti dall' art. 26 della L. 28/2/85, n. 47;<br />
b) Cambi <strong>di</strong> destinazione d'uso <strong>di</strong> singole unità immobiliari;<br />
c) Recinzioni che non siano riconducibili alle soluzioni progettuali tipo <strong>di</strong> cui sopra;<br />
d) Variazioni esterne ai prospetti o alle coperture che non incidano sulla tipologia dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />
e) Tettoie, muretti, piani <strong>di</strong> carico e pozzi;<br />
f) Reinterri, scavi, depositi a cielo aperto;<br />
g) Impianti tecnologici interni ed esterni agli e<strong>di</strong>fici;<br />
h) Pertinenze in genere.<br />
C) Commissione e<strong>di</strong>lizia integrata<br />
(Si riporta nel regolamento, <strong>di</strong> seguito,il contenuto degli articoli 5,6 della L.R. 2/11/79 n° 52,<br />
come mo<strong>di</strong>ficato dalla L.R: 19/04/93 n° 94 )<br />
Per l’esercizio delle funzioni <strong>di</strong> cui alla L.R. n° 52 del 2/11/79, relativa alla subdelega ai comuni<br />
delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, le commissioni<br />
e<strong>di</strong>lizie comunali sono integrate da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto