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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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- In caso <strong>di</strong> ampliamenti e sopraelevazioni che non comportino pareti finestrate sul lato<br />

rivolto verso il confine <strong>di</strong> proprietà è ammesso 1/2 dell'altezza dell'e<strong>di</strong>ficio con un minimo<br />

<strong>di</strong> m. 3.00;<br />

- In caso <strong>di</strong> ampliamenti e sopraelevazioni che comportino pareti finestrate sul lato rivolto<br />

verso il confine <strong>di</strong> proprietà è ammesso 1/2 dell'altezza dell'e<strong>di</strong>ficio con un minimo <strong>di</strong> m.<br />

5,00.<br />

5.13 - Cortili e chiostrine<br />

Fatte salve le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al precedente art. 5.12, le pareti prospicienti su cortile, definito<br />

come spazio interno circondato da e<strong>di</strong>fici per almeno tre lati o porzioni <strong>di</strong> lato, dovranno <strong>di</strong>stare<br />

in ogni loro punto <strong>di</strong> almeno m. 6,00 dalla parete opporta; a tal fine si considerano pareti anche<br />

i limiti esterni dei balconi con aggetto superiore a m. 1,50; si prescinde altresì<br />

dall'eventuale <strong>di</strong>versa proprietà delle varie pareti.<br />

L'altezza delle nuove costruzioni, anche <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong>verse, prospicienti su cortile, deve essere<br />

tale che il rapporto fra la superficie del cortile stesso, al netto <strong>di</strong> gronde e balconi non aggettanti<br />

più <strong>di</strong> m. 1,50, riferito alla quota del pavimento del locale abitabile posto alla quota più bassa, e<br />

la superficie delle fronti reali che vi insistono, non sia inferiore a 0,25 (1/4); l'altezza delle pareti<br />

comprende anche l'altezza <strong>di</strong> un eventuale arretramento delle pareti stesse.<br />

I cortili <strong>di</strong> superficie inferiore ai limiti precedentemente stabiliti, ma in ogni caso con lato minimo<br />

<strong>di</strong> m. 3, si definiscono chiostrine o cavè<strong>di</strong> e sulle pareti in essi prospicienti si possono aprire<br />

esclusivamente finestre <strong>di</strong> areazione e illuminazione per servizi igienici, antibagno e <strong>di</strong>simpegni<br />

Nei cortili e nelle chiostrine degli e<strong>di</strong>fici esistenti sono ammesse <strong>di</strong> norma aperture <strong>di</strong> nuove<br />

finestre solo nel rispetto delle precedenti <strong>di</strong>sposizioni.<br />

5.14 - Piano <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio<br />

Il piano <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio, ai fini della applicazione del presente Regolamento e per l'ottenimento<br />

dell'abitabilità ed agibilità, e' lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due<br />

solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore) e dal soffitto<br />

(intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi piano, inclinato o curvo.<br />

L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e intradosso delle<br />

strutture orizzontali della piccola or<strong>di</strong>tura portante (travicelli, longarine ecc.) negli e<strong>di</strong>fici già<br />

esistenti.<br />

Nel caso <strong>di</strong> soffitti inclinati o curvi si considera l'altezza me<strong>di</strong>a misurata su tre punti.<br />

5.15 - Posizione del piano rispetto al terreno<br />

Per definire la posizione <strong>di</strong> un piano rispetto al terreno (piano fuori terra, piano interrato, piano<br />

seminterrato) si assume la quota altimetrica <strong>di</strong> un suo elemento <strong>di</strong> riferimento (pavimento o<br />

soffitto) rispetto alla quota del terreno naturale o a quella a sistemazione avvenuta misurata sul<br />

punto <strong>di</strong> stacco della muratura.<br />

Nel caso <strong>di</strong> terreni comunque inclinati si assumono la quota me<strong>di</strong>a o la me<strong>di</strong>a tra le me<strong>di</strong>e lungo<br />

il perimetro dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

5.16- Piano fuori terra o piano terra.<br />

E' il piano <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota<br />

uguale o <strong>di</strong> poco superiore a quella del terreno circostante.<br />

Si considerano fuori terra anche le parti <strong>di</strong> un piano che si trovino nelle con<strong>di</strong>zioni<br />

precedentemente descritte.<br />

Sono assimilati ai piani fuori terra anche i piani o porzioni <strong>di</strong> essi il cui pavimento si trovi ad una<br />

quota non inferiore a m. 0,30 rispetto alla quota del terreno circostante nella sistemazione<br />

avvenuta.<br />

5.17 - Piano seminterrato<br />

E' il piano <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o<br />

superiore a m. 0,70 rispetto al terreno circostante.

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