REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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a <strong>di</strong>stanza inferiore a quella regolamentare, a con<strong>di</strong>zione che non si tratti <strong>di</strong> aperture su<br />
locali <strong>di</strong> tipo A e necessarie per il raggiungimento del rapporto illuminante, a con<strong>di</strong>zione<br />
che si rispetti comunque la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml. 6 e a con<strong>di</strong>zione che si adottino i<br />
necessari accorgimenti per eliminare gli inconvenienti della introspezione.<br />
c) le soprelevazioni su e<strong>di</strong>fici a <strong>di</strong>stanza non regolamentare dagli e<strong>di</strong>fici che li fronteggiano<br />
sono ammesse solo per il raggiungimento dei requisiti minimi <strong>di</strong> abitabilità o agibilità,<br />
all'ultimo piano e a con<strong>di</strong>zione che non si crei un nuovo solaio e un nuovo piano oppure nel<br />
caso che la sopraelevazione sia esplicitamente prevista dal P.R.G. per eliminare situazioni<br />
in contrasto con la tipologia prevalente nel tessuto e<strong>di</strong>lizio (es. sopraelevazione delle<br />
cosiddette “viareggine”).<br />
Sono fatte salve le norme più restrittive o comunque <strong>di</strong>verse imposte dal P.R.G. In caso <strong>di</strong><br />
incertezza valgono le norme più restrittive;<br />
d) per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti in zona omogenea A (o a questa assimilabili come le zone B <strong>di</strong><br />
antica origine, le zone <strong>di</strong> recupero ai sensi della legge 457 del '78, le zone o i manufatti<br />
<strong>di</strong>sciplinati in base alla legge regionale 59/80, ecc.) valgono gli allineamenti esistenti ai fini<br />
dell'applicazione delle categorie <strong>di</strong> intervento;<br />
e) per i fabbricati esistenti (qualunque siano le <strong>di</strong>stanze che li separano dai confini <strong>di</strong><br />
proprietà, dai limiti <strong>di</strong> zona o da altri fabbricati) per i quali si renda in<strong>di</strong>spensabile la<br />
realizzazione sul perimetro esterno <strong>di</strong> ascensori, montacarichi, canne fumarie ecc. è<br />
consentita la realizzazione dei volumi strettamente necessari in<strong>di</strong>pendentemente dai limiti<br />
del D.M. 1444/68 o <strong>di</strong> quelli fissati dal P.R.G. con il solo rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni del<br />
Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
Tutto questo tenendo conto che il <strong>di</strong>mensionamento interno degli ascensori e<br />
montacarichi e loro pertinenze deve consentire l'agevole accesso ed uso <strong>di</strong> persone su<br />
se<strong>di</strong>e a rotelle con ridotte capacità motorie.<br />
Per le costruzioni sul lotto limitrofo si potrà evitare <strong>di</strong> tener conto del volume<br />
così concesso.<br />
6 - nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in aderenza tali da costituire un unico organismo e<strong>di</strong>lizio, per le <strong>di</strong>stanze<br />
tra pareti, anche se finestrate, valgono le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui all'art. 5.13 (cortili);<br />
7 - per quanto riguarda balconi e terrazze, i relativi parapetti devono rispettare una <strong>di</strong>stanza<br />
minima <strong>di</strong> m. 3,00 dai confini <strong>di</strong> proprietà con l'eccezione dei lati prospicienti le strade per le<br />
quali valgono le <strong>di</strong>sposizioni del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />
8 - sono assimilati ai fabbricati non finestrati i muri <strong>di</strong> altezza superiore a m. 3 dal piano <strong>di</strong><br />
campagna a sistemazione avvenuta.<br />
5.12 - Distanza minima dai confini <strong>di</strong> proprietà<br />
Per <strong>di</strong>stanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il<br />
corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi,<br />
i balconi aperti e le pensiline ) ed il confine prospiciente.<br />
Di norma la <strong>di</strong>stanza minima degli e<strong>di</strong>fici dai confini dovra' essere pari alla meta' della <strong>di</strong>stanza<br />
prevista tra e<strong>di</strong>fici dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona e potra' essere variata solamente nel caso in cui tra<br />
i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato<br />
il rispetto della <strong>di</strong>stanza prescritta tra gli e<strong>di</strong>fici fronteggiantisi.<br />
La medesima minima <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> cui al comma precedente dovrà essere mantenuta anche<br />
rispetto alla delimitazione <strong>di</strong> aree destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature<br />
pubbliche.<br />
Per gli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente sono ammesse le seguenti deroghe:<br />
1) Per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente che non comportino variazione<br />
della sagoma planimetrica sono ammesse le <strong>di</strong>stanze preesistenti;<br />
2) Le soprelevazioni su e<strong>di</strong>fici a <strong>di</strong>stanza non regolamentare dai confini <strong>di</strong> proprietà sono<br />
ammesse solo per il raggiungimento dei requisiti minimi <strong>di</strong> abitabilità o agibilità, all'ultimo<br />
piano e a con<strong>di</strong>zione che non si crei un nuovo solaio e un nuovo piano oppure nel caso che<br />
la sopraelevazione sia esplicitamente prevista dal P.R.G. per eliminare situazioni in<br />
contrasto con la tipologia prevalente nel tessuto e<strong>di</strong>lizio (esempio sopraelevazione delle<br />
cosiddette “viareggine”) . Sono fatte salve le norme più restrittive o comunque <strong>di</strong>verse<br />
imposte dal P.R.G. In caso <strong>di</strong> incertezza valgono le norme più restrittive;<br />
3) Per interventi <strong>di</strong> recupero con variazione della sagoma planivolumetrica sono da rispettare le<br />
seguenti <strong>di</strong>stanze: