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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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a <strong>di</strong>stanza inferiore a quella regolamentare, a con<strong>di</strong>zione che non si tratti <strong>di</strong> aperture su<br />

locali <strong>di</strong> tipo A e necessarie per il raggiungimento del rapporto illuminante, a con<strong>di</strong>zione<br />

che si rispetti comunque la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml. 6 e a con<strong>di</strong>zione che si adottino i<br />

necessari accorgimenti per eliminare gli inconvenienti della introspezione.<br />

c) le soprelevazioni su e<strong>di</strong>fici a <strong>di</strong>stanza non regolamentare dagli e<strong>di</strong>fici che li fronteggiano<br />

sono ammesse solo per il raggiungimento dei requisiti minimi <strong>di</strong> abitabilità o agibilità,<br />

all'ultimo piano e a con<strong>di</strong>zione che non si crei un nuovo solaio e un nuovo piano oppure nel<br />

caso che la sopraelevazione sia esplicitamente prevista dal P.R.G. per eliminare situazioni<br />

in contrasto con la tipologia prevalente nel tessuto e<strong>di</strong>lizio (es. sopraelevazione delle<br />

cosiddette “viareggine”).<br />

Sono fatte salve le norme più restrittive o comunque <strong>di</strong>verse imposte dal P.R.G. In caso <strong>di</strong><br />

incertezza valgono le norme più restrittive;<br />

d) per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti in zona omogenea A (o a questa assimilabili come le zone B <strong>di</strong><br />

antica origine, le zone <strong>di</strong> recupero ai sensi della legge 457 del '78, le zone o i manufatti<br />

<strong>di</strong>sciplinati in base alla legge regionale 59/80, ecc.) valgono gli allineamenti esistenti ai fini<br />

dell'applicazione delle categorie <strong>di</strong> intervento;<br />

e) per i fabbricati esistenti (qualunque siano le <strong>di</strong>stanze che li separano dai confini <strong>di</strong><br />

proprietà, dai limiti <strong>di</strong> zona o da altri fabbricati) per i quali si renda in<strong>di</strong>spensabile la<br />

realizzazione sul perimetro esterno <strong>di</strong> ascensori, montacarichi, canne fumarie ecc. è<br />

consentita la realizzazione dei volumi strettamente necessari in<strong>di</strong>pendentemente dai limiti<br />

del D.M. 1444/68 o <strong>di</strong> quelli fissati dal P.R.G. con il solo rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Tutto questo tenendo conto che il <strong>di</strong>mensionamento interno degli ascensori e<br />

montacarichi e loro pertinenze deve consentire l'agevole accesso ed uso <strong>di</strong> persone su<br />

se<strong>di</strong>e a rotelle con ridotte capacità motorie.<br />

Per le costruzioni sul lotto limitrofo si potrà evitare <strong>di</strong> tener conto del volume<br />

così concesso.<br />

6 - nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in aderenza tali da costituire un unico organismo e<strong>di</strong>lizio, per le <strong>di</strong>stanze<br />

tra pareti, anche se finestrate, valgono le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui all'art. 5.13 (cortili);<br />

7 - per quanto riguarda balconi e terrazze, i relativi parapetti devono rispettare una <strong>di</strong>stanza<br />

minima <strong>di</strong> m. 3,00 dai confini <strong>di</strong> proprietà con l'eccezione dei lati prospicienti le strade per le<br />

quali valgono le <strong>di</strong>sposizioni del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />

8 - sono assimilati ai fabbricati non finestrati i muri <strong>di</strong> altezza superiore a m. 3 dal piano <strong>di</strong><br />

campagna a sistemazione avvenuta.<br />

5.12 - Distanza minima dai confini <strong>di</strong> proprietà<br />

Per <strong>di</strong>stanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il<br />

corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi,<br />

i balconi aperti e le pensiline ) ed il confine prospiciente.<br />

Di norma la <strong>di</strong>stanza minima degli e<strong>di</strong>fici dai confini dovra' essere pari alla meta' della <strong>di</strong>stanza<br />

prevista tra e<strong>di</strong>fici dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona e potra' essere variata solamente nel caso in cui tra<br />

i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato<br />

il rispetto della <strong>di</strong>stanza prescritta tra gli e<strong>di</strong>fici fronteggiantisi.<br />

La medesima minima <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> cui al comma precedente dovrà essere mantenuta anche<br />

rispetto alla delimitazione <strong>di</strong> aree destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature<br />

pubbliche.<br />

Per gli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente sono ammesse le seguenti deroghe:<br />

1) Per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente che non comportino variazione<br />

della sagoma planimetrica sono ammesse le <strong>di</strong>stanze preesistenti;<br />

2) Le soprelevazioni su e<strong>di</strong>fici a <strong>di</strong>stanza non regolamentare dai confini <strong>di</strong> proprietà sono<br />

ammesse solo per il raggiungimento dei requisiti minimi <strong>di</strong> abitabilità o agibilità, all'ultimo<br />

piano e a con<strong>di</strong>zione che non si crei un nuovo solaio e un nuovo piano oppure nel caso che<br />

la sopraelevazione sia esplicitamente prevista dal P.R.G. per eliminare situazioni in<br />

contrasto con la tipologia prevalente nel tessuto e<strong>di</strong>lizio (esempio sopraelevazione delle<br />

cosiddette “viareggine”) . Sono fatte salve le norme più restrittive o comunque <strong>di</strong>verse<br />

imposte dal P.R.G. In caso <strong>di</strong> incertezza valgono le norme più restrittive;<br />

3) Per interventi <strong>di</strong> recupero con variazione della sagoma planivolumetrica sono da rispettare le<br />

seguenti <strong>di</strong>stanze:

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