REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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Per <strong>di</strong>stanza dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più<br />
avanzato del fabbricato o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esso (esclusi gli aggetti <strong>di</strong> copertura i balconi aperti non<br />
costituenti volume, le pensiline e gli elementi decorativi) ed il confine della strada, come definito<br />
all'art. 3 del D.Lgs 285/’92 ( Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada).<br />
La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle<br />
tavole dei vigenti strumenti urbanistici.<br />
1) Per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente che non comportino variazioni<br />
della sagoma planimetrica sono ammesse le <strong>di</strong>stanze preesistenti.<br />
2) Le soprelevazioni su e<strong>di</strong>fici a <strong>di</strong>stanza non regolamentare dai confini stradali sono ammesse<br />
solo per il raggiungimento dei requisiti minimi <strong>di</strong> abitabilità o agibilità, all'ultimo piano e a<br />
con<strong>di</strong>zione che non si crei un nuovo solaio e un nuovo piano oppure nel caso che la<br />
sopraelevazione sia esplicitamente prevista dal P.R.G. per eliminare situazioni in contrasto<br />
con la tipologia prevalente nel tessuto e<strong>di</strong>lizio (es. sopraelevazione delle cosiddette<br />
“viareggine”). Sono fatte salve le norme più restrittive o comunque <strong>di</strong>verse imposte dal P.R.G.<br />
In caso <strong>di</strong> incertezza valgono le norme più restrittive.<br />
3) Per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti in zona omogenea A (o a questa assimilabili come le zone B <strong>di</strong> antica<br />
origine, le zone <strong>di</strong> recupero ai sensi della legge 457 del '78, le zone o i manufatti <strong>di</strong>sciplinati in<br />
base alla legge regionale 59/80, ecc.) valgono gli allineamenti esistenti ai fini dell'applicazione<br />
delle categorie <strong>di</strong> intervento.<br />
4) Per interventi <strong>di</strong> recupero con variazione della sagoma e per interventi <strong>di</strong> nuova costruzione<br />
valgono le <strong>di</strong>sposizioni del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada e le limitazioni imposte per le<br />
costruzioni in zone sismiche.<br />
5) Nel caso <strong>di</strong> ristrutturazioni urbanistiche devono essere fissati i punti <strong>di</strong> livello e i nuovi<br />
allineamenti dall'Ufficio Tecnico prima dell'inizio dei lavori.<br />
5.11 - Distanza tra i fabbricati<br />
Per <strong>di</strong>stanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo<br />
piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) e<br />
l'e<strong>di</strong>ficio prospiciente.<br />
Le <strong>di</strong>stanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968 n.<br />
1444; in particolare si precisa che:<br />
1 - per i nuovi e<strong>di</strong>fici e' prescritta in tutti i casi la <strong>di</strong>stanza minima assoluta <strong>di</strong> mt.10 tra pareti<br />
finestrate e pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti anche non finestrate.<br />
L'obbligo del rispetto della <strong>di</strong>stanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in<br />
parte, limitatamente ai settori che si fronteggiano e facendo salvi settori <strong>di</strong> cerchio <strong>di</strong> 10 ml. <strong>di</strong><br />
raggioi in corrispondenza degli spigoli <strong>di</strong> tali settori ; non opera invece quando le costruzioni<br />
pur trovandosi da bande opposte alla linea <strong>di</strong> confine non abbiano alcun tratto<br />
reciprocamente antistante.<br />
Non sono da considerare, al fine delle anzidette <strong>di</strong>stanze, le modeste costruzioni esistenti<br />
destinate ad usi acessori, purchè <strong>di</strong> altezza massima non superiore a m. 3,00, sprovviste <strong>di</strong><br />
finestre sul fronte interessato e a con<strong>di</strong>zione che non siano previste finestre nel settore <strong>di</strong><br />
facciata antistante tali costruzioni ;<br />
2 - sono fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni piu' restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme degli<br />
strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e relativi alle opere da<br />
realizzare.<br />
3 - e' ammessa la costruzione sul confine <strong>di</strong> pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti<br />
si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato il rispetto<br />
della <strong>di</strong>stanza prescritta tra gli e<strong>di</strong>fici fronteggiantisi, ove il confinante realizzi un intervento<br />
e<strong>di</strong>lizio senza utilizzare la facolta’ <strong>di</strong> costruire sul confine in aderenza;<br />
4 - e' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti;<br />
5 - per gli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente sono ammesse le seguenti deroghe:<br />
a) <strong>di</strong>stanze inferiori a quelle in<strong>di</strong>cate al punto 1 del presente articolo o alle <strong>di</strong>sposizioni del<br />
D.M. 1444/68 quando ricadano all'interno <strong>di</strong> strumenti urbanistici attuativi previsti dalla<br />
legislazione nazionale o regionale in materia;<br />
b) per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente che non comportino<br />
variazione della sagoma planimetrica sono ammesse le <strong>di</strong>stanze preesistenti; per gli<br />
interventi <strong>di</strong> recupero urbanistico sara’ possibile realizzare aperture anche su pareti poste