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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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5.8 - In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità territoriale<br />

L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> dentisà territoriale si usa per il calcolo del volume massimo costruibile su una parte<br />

del territorio sottoposta ad intervento urbanistico preventivo; esso esprime, per ciascuna zona<br />

omogenea fissata dallo strumento urbanistico <strong>di</strong> base, il numero dei metri cubi che possono<br />

costruirsi per ogni unita' <strong>di</strong> superficie territoriale.<br />

5.9 - Altezza degli e<strong>di</strong>fici (H)<br />

Per altezza Hf <strong>di</strong> ogni fronte o porzione <strong>di</strong> fronte degli e<strong>di</strong>fici si intende la <strong>di</strong>stanza verticale<br />

corrente fra il riferimento in sommità e quello alla base dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />

L'altezza <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> un singolo corpo <strong>di</strong> fabbrica, ai fini del calcolo del volume come<br />

in<strong>di</strong>cato al punto 5.1, è dato dalla me<strong>di</strong>a delle altezze dei vari fronti.<br />

L’altezza <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio ai fini della verifica dell’altezza massima e’ quella massima fra le altezze<br />

dei vari fronti.<br />

Si assume come riferimento alla sommità l'incontro dell'estradosso della copertura piana con il<br />

piano <strong>di</strong> facciata oppure l'incontro dell'intradosso della copertura inclinata con il piano <strong>di</strong><br />

facciata.<br />

Si assume come riferimento alla base l'incontro della costruzione con il piano o i piani del<br />

terreno a sistemazione avvenuta, purchè non sovrasti il terreno naturale originario <strong>di</strong> campagna<br />

o il terreno sistemato a gradoni <strong>di</strong> oltre cm. 30, in caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio isolato, o la quota piu’ alta dei<br />

marciapie<strong>di</strong> delle strade circostanti il lotto <strong>di</strong> oltre 30 cm., in caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio in zona urbanizzata<br />

e sostanzialmente pianeggiante; qualora il piano a sistemazione avvenuta sovrasti tale quota, la<br />

quota <strong>di</strong> riferimento è costituita dall'originario piano naturale <strong>di</strong> campagna o dal terreno<br />

sistemato a gradoni come documentato dallo stato <strong>di</strong> fatto.<br />

La sistemazione a gradoni sara’ ammissibile su parere preventivo dell’Ufficio Tecnico<br />

Comunale, in caso <strong>di</strong> terreno in forte pendenza. Il livello dei gradoni dovra’ coincidere<br />

esattamente con il livello del terreno naturale originario <strong>di</strong> campagna nel baricentro geometrico<br />

del gradone.<br />

L'e<strong>di</strong>ficio non potrà superare l'altezza massima ammessa, dalle prescrizioni <strong>di</strong> legge o da quelle<br />

del P.R.G. e degli strumenti urbanistici attuativi per la zona nella quale insiste.<br />

Nel caso <strong>di</strong> terreni comunque inclinati, il riferimento in sommità dovrà essere contenuto entro la<br />

superficie parallela al piano <strong>di</strong> base determinato come precedentemente in<strong>di</strong>cato; tale criterio si<br />

adotta anche se l'e<strong>di</strong>ficio viene eseguito a gradoni o sezioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa altezza.<br />

Per la determinazione dell'altezza valgono altresì le seguenti norme:<br />

a) nella valutazione dell'altezza massima del fabbricato si comprenderà anche l'eventuale<br />

parapetto pieno della copertura quando esso occupi più <strong>di</strong> un terzo della lunghezza del<br />

corrispondente fronte, mentre non verranno compresi gli elementi posti sopra la copertura e<br />

destinati a volumi tecnici e a canna fumaria quando non superino m. 2,50 (maggiorabili fino<br />

all’altezza strettamente necessaria nel caso dell’extracorsa degli ascensori) e quando siano<br />

rigorosamente giustificati da ragioni tecniche e nei casi <strong>di</strong> particolare rilevanza, quando siano<br />

ammessi dalle commissioni consultive comunali (e<strong>di</strong>lizia e/o urbanistica);<br />

b) nella misura dell'altezza del fabbricato non si comprenderà la parte del fronte, al <strong>di</strong> sotto del<br />

piano a sistemazione avvenuta, reso visibile per la realizzazione <strong>di</strong> rampe o scale <strong>di</strong><br />

accesso all'interrato stesso, quando tale fronte corrisponda esattamente, con un margine <strong>di</strong><br />

0,5 ml. per lato, alla larghezza delle porte d’accesso al seminterrato e quando tali porte <strong>di</strong><br />

accesso siano nel numero e delle <strong>di</strong>mensioni strettamente necessarie a norma <strong>di</strong> legge. Il<br />

fronte delle singole aperture dovra’ avere comunque una larghezza massima <strong>di</strong> 5 ml. Le<br />

rampe parallele alla facciata dovranno essere posizionate ad una <strong>di</strong>stanza dalla facciata<br />

stessa superiore o uguale alla profon<strong>di</strong>ta’ massima della rampa, con un minimo <strong>di</strong> ml. 1,50.<br />

c) Nella misura dell’altezza del fabbricato non si comprenderanno gli abbaini realizzati sulle<br />

coperture inclinate, quando essi occupino meno <strong>di</strong> un terzo del fronte corrispondente.<br />

d) ai fini del calcolo volumetrico per altezza <strong>di</strong> ogni fronte si assume l'altezza me<strong>di</strong>a del fronte<br />

stesso, con esclusione delle zone <strong>di</strong> sottotetto nei casi <strong>di</strong> pendenza della copertura inferiore o<br />

uguale al 35% (trentacinque per cento);<br />

e) in ogni caso l'altezza dei fabbricati è vincolata oltre da quella massima prevista nella zona,<br />

dalla <strong>di</strong>stanza dei fabbricati tra <strong>di</strong> loro e dalla larghezza stradale.<br />

5.10 - Distanza dalle strade

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