REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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preventivo; in alternativa dovrà essere <strong>di</strong>mostrata la presentazione della domanda ai Vigili del<br />
Fuoco .<br />
4.2.5 - Centrali termiche<br />
Per quanto attiene alle centrali termiche dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute<br />
nelle apposite leggi e regolamenti <strong>di</strong> esecuzione vigenti in materia, con riferimento alle<br />
potenzialità delle centrali stesse ed al tipo <strong>di</strong> combustibile che si intende utilizzare.<br />
4.2.6 - Abbattimento delle barriere architettoniche<br />
Nella progettazione <strong>di</strong> strutture pubbliche o comunque collettive, con particolare riguardo a<br />
quelle <strong>di</strong> tipo collettivo-sociale, sia per nuove costruzioni come per quelle da ristrutturare,<br />
dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.P.R. 24/7/96 n. 503 . Nella progettazione <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>fici privati, compresi quelli aperti al pubblico, dovranno essere rispettate le prescrizioni della<br />
Legge 9.1.89, n. 13 (Norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche) e del D.M. 236/89.<br />
PARTE V<br />
DEFINIZIONI URBANISTICHE<br />
5.1 - Volume<br />
Per volume ai fini urbanistici (V) <strong>di</strong> un fabbricato esistente o <strong>di</strong> progetto si intende il volume <strong>di</strong><br />
esso, misurato vuoto per pieno, risultante dal prodotto della superficie coperta per l'altezza del<br />
fabbricato come più oltre definite: qualora il fabbricato abbia superficie <strong>di</strong>versa ai vari livelli e sia<br />
composto <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> fabbrica aventi altezze <strong>di</strong>verse, verrà <strong>di</strong>viso in parti omogenee ed il volume<br />
totale sarà computato come sommatoria del prodotto delle singole superfici per le rispettive<br />
altezze lorde, adottando <strong>di</strong> norma il metodo dell'altezza me<strong>di</strong>a della porzione omogenea <strong>di</strong><br />
fabbricati; nel caso <strong>di</strong> prospetti inclinati o, comunque <strong>di</strong>versamente conformati, si adotteranno<br />
idonei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> calcolo del volume reale.<br />
Nel calcolo del volume sono compresi:<br />
1) i volumi delle chiostrine (spazi scoperti all'interno dei corpi <strong>di</strong> fabbrica) utilizzabili solo come<br />
presa d'aria o <strong>di</strong> luce, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione massima pari al 10% della superficie coperta<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
Le chiostrine sono ammesse solo negli interventi <strong>di</strong> recupero e<strong>di</strong>lizio, negli e<strong>di</strong>fici non<br />
residenziali e nelle costruzioni in aderenza a pareti non finestrate;<br />
2) la parte del volume interrato che eccede contemporaneamente i seguenti limiti:<br />
a) il 30% del volume da realizzare fuori terra;<br />
b) il volume corrispondente alla superficie del piano terra moltiplicato per una altezza <strong>di</strong> ml.<br />
2,60 (per gli e<strong>di</strong>fici ad uso residenziale) e ml. 3 (per gli e<strong>di</strong>fici ad uso produttivo).<br />
3) il volume interrato da destinare ad annesso agricolo.<br />
4) il volume <strong>di</strong> gallerie, pilotis, portici destinati ad uso condominiale viene computato al 50%<br />
(cinquanta per cento);<br />
5) i volumi che interrompono la continuità <strong>di</strong> portici, gallerie, ecc. (scale, ascensori, volumi<br />
tecnici, guar<strong>di</strong>ole, portiere, negozi ecc.) sono computati integralmente nel calcolo del volume;<br />
6) il volume delle logge e dei balconi delimitati da strutture ed anche eventualmente chiuse in<br />
nicchia per tre lati, <strong>di</strong> superficie inferiore a <strong>di</strong> ml. 6 o <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà inferiore a ml. 1,60;<br />
7) i volumi dei vani sotto le falde dei tetti inclinati allorché acquisiscono i requisiti per l'abitabilità<br />
o agibilità.<br />
Nel calcolo del volume sono esclusi:<br />
1) i volumi tecnici così come definiti dall' art. 5.2;<br />
2) i portici, le gallerie, i pilotis destinati ad uso pubblico <strong>di</strong>sciplinato da apposita convezione;<br />
3) i vespai, le intercape<strong>di</strong>ni sotto pavimento, le intercape<strong>di</strong>ni perimetrali interrate non più larghe<br />
<strong>di</strong> 80 cm.;<br />
4) il volume totalmente interrato a servizio dell'e<strong>di</strong>ficio compreso entro il 30% (trenta per cento)<br />
del volume realizzato fuori terra o corrispondente alla superficie del piano terra moltiplicata