REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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- i parapetti degli elementi <strong>di</strong> contenimento degli spazi esterni hanno un'altezza non inferiore a<br />
m.1,00;<br />
- i davanzali delle finestre hanno un'altezza non inferiore a m. O,90 e comunque Ia somma<br />
dell'altezza e della profon<strong>di</strong>tà dei davanzali stessi non è inferiore a m.l,20;<br />
- i parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed attraversati per<br />
urto accidentale;<br />
- nelle finestre a tutt'altezza i parapetti hanno un'altezza non inferiore a m.l,10;<br />
- le finestre, ad esclusione <strong>di</strong> quelle poste ad aItezze inferiori a m. 1,50 dal piano terra o<br />
affacciate su spazi aperti, hanno vetri sostituibili o lavabili dall'interno;<br />
- l'altezza dei parapetti <strong>di</strong> eventuali balconate o scale interne non è inferiore a m.l,00 nel punto<br />
<strong>di</strong> altezza minima.<br />
Per quanto attiene ai percorsi pedonali orizzontali, inclinati e verticali, i requisiti si intendono<br />
sod<strong>di</strong>sfatti se, oltre quanto sopra prescritto:<br />
- è vietata l'apertura <strong>di</strong> serramenti, porte e sportelli <strong>di</strong> contenitori sugli spazi <strong>di</strong> circolazione,<br />
inoltre sono evitati singoli gra<strong>di</strong>ni o rampe la cui presenza non sia percepibile in anticipo;<br />
- sono evitate lungo i percorsi variazioni anche minime <strong>di</strong> livello dovute a elementi strutturali o<br />
arre<strong>di</strong>;<br />
- le rampe delle scale hanno una pendenza costante;<br />
- le rampe sono dotate <strong>di</strong> parapetto e corrimano; il parapetto ha un'altezza minima <strong>di</strong> m. 1,00;<br />
il corrimano è <strong>di</strong> sezione tale da assicurare una presa efficace e deve essere posto ad<br />
un'altezza compresa fra m.0,90 e m. 1,00; il corrimano in corrispondenza del parapetto<br />
non presenta soluzione <strong>di</strong> continuità fra una rampa e la successiva; i corrimano fissi sono<br />
continui su almeno un lato delle scale, sono evitati <strong>di</strong>stacchi maggiori <strong>di</strong> cm. 10 fra<br />
corrimano, parapetto ed elementi del parapetto.<br />
Nelle ringhiere, balaustre e simili, gli spazi tra un elemento e l' altro non superano cm.10;<br />
- le rampe <strong>di</strong> scale <strong>di</strong> larghezza superiore a m. 1,80 sono munite <strong>di</strong> corrimano su ambedue i lati.<br />
Gli e<strong>di</strong>fici ed i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> impiego.<br />
I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per<br />
le persone.<br />
Gli impianti installati negli e<strong>di</strong>fici ed i depositi <strong>di</strong> combustibile devono rispondere alle loro<br />
funzioni secondo le norme <strong>di</strong> legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.<br />
L'installazione <strong>di</strong> apparecchi a fiamma non e' consentita nei locali non adeguatamente areati e<br />
non corrispondenti alle norme <strong>di</strong> legge.<br />
Gli e<strong>di</strong>fici, in relazione alla destinazione, all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti,<br />
devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguar<strong>di</strong>a, in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o<br />
o <strong>di</strong> altra calamita', dell'incolumita' delle persone in essi presenti e dei soccorritori.<br />
4.1.8 - Requisiti relativi all'accessibilità per la manutenzione ed all’uso<br />
(sulle norme elencate <strong>di</strong> seguito prevalgono comunque, se in contrasto, le norme<br />
contenute nella legge 09/1/89 n. 13 e successivo regolamento e nel D.P.R. 24/7/96 n. 503)<br />
La manutenzione degli elementi costitutivi degli e<strong>di</strong>fici deve poter essere effettuata<br />
agevolmente. Gli e<strong>di</strong>fici devono poter essere puliti e <strong>di</strong>sinfettati in ogni loro parte. Gli e<strong>di</strong>fici<br />
residenziali devono essere dotati <strong>di</strong> scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani<br />
agibili. Gli e<strong>di</strong>fici residenziali con più <strong>di</strong> tre piani in elevazione debbono essere dotati <strong>di</strong><br />
ascensore. Analogo criterio si dovrà seguire per gli e<strong>di</strong>fici non residenziali. Gli e<strong>di</strong>fici<br />
residenziali che presentano tre piani in elevazione ma presentano anche un piano interrato<br />
dovranno prevedere l’installazione dell’ascensore nell’intervento <strong>di</strong> adattamento.<br />
Le singole unita’ immobiliari poste oltre il primo piano fuori terra, fatta eccezione per gli e<strong>di</strong>fici<br />
industriali, devono fruire <strong>di</strong> accesso da almeno una scala del tipo chiuso con rampe <strong>di</strong> larghezza<br />
adeguata.<br />
Ai locali definiti come non agibili è consentito accedere, oltrechè tramite locali agibili, solo con<br />
scale a chiocciola o retrattili. I locali non agibili non possono dare accesso a servizi. Gli alloggi<br />
monolocali o bilocali devono essere dotati <strong>di</strong> uno spazio <strong>di</strong> cottura, <strong>di</strong> un gabinetto, <strong>di</strong> un<br />
ripostiglio.<br />
I locali degli alloggi che fruiscono <strong>di</strong> illuminazione naturale <strong>di</strong>retta, devono avere almeno uno dei<br />
serramenti esterni dotati <strong>di</strong> parti trasparenti, ad altezza d'uomo. Gli accessi, le rampe, i giar<strong>di</strong>ni<br />
ed in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle persone, esterni ed interni agli