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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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Il piano terra dei locali <strong>di</strong> cat. A e S qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato, deve<br />

essere isolato dal suolo a mezzo <strong>di</strong> vespai ventilati dello spessore <strong>di</strong> almeno 50 cm., oppure da<br />

solai <strong>di</strong>staccati dal terreno <strong>di</strong> almeno 30 cm. Le bocche <strong>di</strong> ventilazione dei vespai e delle<br />

intercape<strong>di</strong>ni dei solai dovranno essere protette negli sbocchi all'esterno, con griglie metalliche,<br />

in cotto o in cemento.<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A1, anche quando vi siano sottostanti locali interrati o seminterrati, il<br />

pavimento dovrà essere sopraelevato <strong>di</strong> almeno 30 cm., sul piano <strong>di</strong> campagna circostante; nei<br />

luoghi soggetti ad inondazioni non potranno essere realizzate nuove abitazioni utilizzando locali<br />

con il pavimento ad una quota inferiore a + m. 0,30 rispetto al livello presumibile della massima<br />

piena.<br />

4.1.3.11 - Soppalchi. Locali con piu’ altezze.<br />

La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore <strong>di</strong> m. 2,20;<br />

almeno la medesima altezza minima me<strong>di</strong>a deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi<br />

ed il soffitto finito dei locali con un minimo <strong>di</strong> ml. 2,00, ove i soppalchi siano destinati alla<br />

permanenza <strong>di</strong> persone.<br />

La superficie dei soppalchi non deve essere superiore alla meta’ <strong>di</strong> quella del locale soppalcato.<br />

La presenza <strong>di</strong> più altezze, compatibili con i vari minimi della norma, in un unico locale, è<br />

ammissibile qualora le corrispondenti parti del locale abbiano superfici utili conformi alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni del D.M. 5.7.1975 in rapporto alle destinazioni d'uso specifiche previste per tali<br />

parti.<br />

4.1.3.12 - Sottotetti<br />

I sottotetti qualora praticabili non possono essere destinati altro che a locali compresi nella cat.<br />

S3.<br />

I vani sotto la falda del tetto, comprese le intercape<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> isolamento, non debbono avere<br />

lucernai <strong>di</strong> illuminazione <strong>di</strong> superficie maggiore <strong>di</strong> mq. 1,00 ogni 16 mq. <strong>di</strong> superficie coperta.<br />

I sottotetti possono essere destinati ad abitazione a con<strong>di</strong>zione che l'altezza utile me<strong>di</strong>a sia non<br />

inferiore a ml. 2,70 ( m. 2,40 per gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente) e<br />

I'altezza minima non sia inferiore a ml. 2.<br />

Le misure e i rapporti <strong>di</strong> illuminazione dovranno corrispondere a quelli previsti dall'art. 4.1.3.2.<br />

Per il raggiungimento dei rapporti <strong>di</strong> illuminazione potranno essere computati anche i lucernari<br />

che dovranno avere comunque le superfici massime in<strong>di</strong>cate in questo articolo.<br />

4.1.3.13 - Abitazioni rurali e locali per l' allevamento e il ricovero degli animali<br />

Le case rurali e gli annessi agricoli - come definiti e in<strong>di</strong>viduati dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni - oltre a<br />

corrispondere a quanto <strong>di</strong>sposto dal presente regolamento dovranno essere conformi alle<br />

prescrizioni delle norme igienico - sanitarie e alle altre vigenti <strong>di</strong>sposizioni legislative nazionali,<br />

regionali e regolamentari esistenti in materia.<br />

I locali per allevamento e ricovero <strong>di</strong> animali devono essere localizzati e costruiti in conformita'<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nei Regolamenti comunali d'Igiene e <strong>di</strong> Polizia Veterinaria e alle<br />

leggi particolari vigenti in materia.<br />

4.1.3.14 - Migliorie igienico-funzionali ai fabbricati esistenti<br />

Nel caso <strong>di</strong> ristrutturazione <strong>di</strong> fabbricati esistenti al fine <strong>di</strong> dotare le abitazioni <strong>di</strong> migliori<br />

con<strong>di</strong>zioni igieniche - funzionali, e <strong>di</strong>mostrandone l'in<strong>di</strong>spensabilità, le misure minime in<strong>di</strong>cate<br />

negli articoli del presente capo possono essere minori <strong>di</strong> quelle previste.<br />

La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli e<strong>di</strong>fici gia' esistenti, ancorche'<br />

sottoposti ad opere <strong>di</strong> ristrutturazione, puo' essere autorizzata quando la mo<strong>di</strong>fica delle aperture<br />

non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.<br />

In ogni caso dovra’ essere effettuata una valutazione igienico-sanitaria in relazione anche alla<br />

ubicazione dell’immobile ed alla destinazione d’uso dei locali.

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