REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino
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- certificato <strong>di</strong> collaudo delle opere <strong>di</strong> conglomerato cementizio armato, normale e<br />
precompresso ed a struttura metallica in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla L.5.11.71,<br />
n.1086 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni;<br />
- <strong>di</strong>chiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, con l’attestazione<br />
dell’avvenuta presentazione;<br />
- ogni altro documento o certificato richiesto dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni legislative o<br />
regolamentari.<br />
Per il caso specifico delle lavorazioni artigianali e/o industriali, sarà inoltre necessario il<br />
permesso d'uso, tenuto conto delle possibili implicazioni <strong>di</strong> natura igienico-sanitaria e <strong>di</strong> natura<br />
statica.<br />
Per gli e<strong>di</strong>fici elencati all'art. 20 del D.P.R. n. 1052 del 28.6.77 la licenza <strong>di</strong> abitabilità o agibilita’<br />
non può essere rilasciata se gli accertamenti sull'isolamento termico eseguiti dal <strong>Comune</strong>, ai<br />
sensi della L. 3/5/90, n. 46 e decreto attuativo D.P.R. 6/12/91, n. 447 non hanno dato esito<br />
positivo.<br />
Gli impianti industriali <strong>di</strong> cui al D.P.R. 24.5.1988 n. 203 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed<br />
integrazioni, oltre al certificato <strong>di</strong> agibilità e a quanto altro <strong>di</strong>sposto nei precedenti commi, per<br />
essere attivati devono ottenere dal Sindaco l'autorizzazione all'esercizio degli impianti stessi ai<br />
sensi dell'art. 5, punto 5.4 del D.P.R. 1971, n. 322.<br />
Le autorizzazioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti sono altresì necessarie per la nuova utilizzazione<br />
<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti che siano stati oggetto <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi del tipo:<br />
- svuotamento interno totale o parziale con la mo<strong>di</strong>fica al numero dei solai o accrescimento<br />
del numero dei piani;<br />
- realizzazione <strong>di</strong> vani abitabili o agibili in piani seminterrati o sottotetti qualora vi sia cambio <strong>di</strong><br />
destinazione;<br />
- variazione <strong>di</strong> destinazione in generale.<br />
La concessione, ove nel caso, deve dare esplicita menzione dell'esclusione dalla necessita'<br />
della nuova autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità o agibilità e/o permesso d'uso.<br />
Per gli interventi <strong>di</strong> cui all'art. 3.1.2 punto 2) ai sensi dell'art. 220 del T .U. della legge sanitaria,<br />
l'autorizzazione <strong>di</strong> abitabilita' o <strong>di</strong> agibilita' e' necessaria quando l'intervento possa influire in<br />
senso negativo sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salubrita' dell'e<strong>di</strong>ficio esistente o parte <strong>di</strong> esso interessato<br />
dall'intervento.<br />
Tale eventuale effetto verra' accertato in sede <strong>di</strong> rilascio dell'autorizzazione o concessione.<br />
3.5.2 - Autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità ed agibilità : procedure ( le norme riportate <strong>di</strong><br />
seguito sono comprensive <strong>di</strong> quelle introdotte dal D.P.R. 22/4/’94 n° 425).<br />
Affinchè gli e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi, in<strong>di</strong>cati nell’art. 220 del regio decreto 27/7/1934 , n° 1265,<br />
possano essere utilizzati,è necessario che il proprietario richieda il certificato <strong>di</strong> abitabilità al<br />
sindaco, eventualmente su moduli pre<strong>di</strong>sposti dal <strong>Comune</strong>,allegando alla richiesta il certificato<br />
<strong>di</strong> collaudo, la <strong>di</strong>chiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli<br />
uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>rettore<br />
dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto<br />
approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.<br />
Entro trenta giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato <strong>di</strong><br />
abitabilità; entro questo termine , può <strong>di</strong>sporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che<br />
verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere <strong>di</strong>chiarata abitabile .<br />
In caso <strong>di</strong> silenzio dell’Amministrazione Comunale, trascorsi 45 giorni dalla data <strong>di</strong><br />
presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. In tal caso , l’autorità<br />
competente, nei successivi 180 giorni, può <strong>di</strong>sporre l’ispezione <strong>di</strong> cui al comma precedente, e,<br />
eventualmente , <strong>di</strong>chiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti<br />
richiesti alla costruzione per essere <strong>di</strong>chiarata abitabile.<br />
Il termine <strong>di</strong> 30 giorni, può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione Comunale<br />
esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato <strong>di</strong> documenti che integrino o<br />
completino la documentazione presentata, che non siano già nella <strong>di</strong>sponibilità<br />
dell’Amministrazione Comunale, e che essa non possa acquisire autonomamente.<br />
Il termine <strong>di</strong> trenta giorni, interrotto dalla richiesta <strong>di</strong> documenti integrativi, inizia a decorrere<br />
nuovamente dalla data <strong>di</strong> presentazione degli stessi.