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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Castelfiorentino

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Il Sindaco può far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente autorizzata salvo<br />

che l'interruzione <strong>di</strong>penda da provate cause <strong>di</strong> forza maggiore.<br />

Della ripresa dei lavori dovrà essere data comunicazione al Sindaco con lettera raccomandata.<br />

I lavori si considerano ultimati quando l'opera sod<strong>di</strong>sfa le con<strong>di</strong>zioni per il rilascio dell'abitabilita'<br />

o agibilita' (qualora sia richiesta).<br />

Il certificato <strong>di</strong> abitabilita' va richiesto per gli e<strong>di</strong>fici a destinazione residenziale; il certificato <strong>di</strong><br />

agibilita' per gli e<strong>di</strong>fici con altre destinazioni.<br />

Entro 60 giorni dalla effettiva ultimazione dei lavori e comunque non oltre 60 giorni dalla data <strong>di</strong><br />

scadenza della concessione, a meno <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> nuova concessione o autorizzazione per le<br />

opere mancanti, deve essere data comunicazione al Sindaco.<br />

Tale comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta <strong>di</strong> ritorno o stampato appositamente<br />

pre<strong>di</strong>sposto dall' ufficio tencnico comunale, e debitamente firmato dal titolare della concessione<br />

o autorizzazione, dal progettista e dal <strong>di</strong>rettore dei lavori ove necessario informa della fine dei<br />

lavori dell'opera medesima e richiede gli eventuali controlli degli uffici competenti<br />

dell'Amministrazione Comunale in merito alla conformita' dell'e<strong>di</strong>ficio alle prescrizioni della<br />

concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />

La comunicazione scritta della fine dei lavori deve essere effettuata anche per le opere interne<br />

<strong>di</strong> cui all'art. 26 della Legge 28.2.1985, n. 47.<br />

3.4.11 - Collau<strong>di</strong><br />

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura<br />

metallica, soggette alle <strong>di</strong>sposizioni della L. 1086/1971 debbono essere sottoposte a collaudo<br />

statico.<br />

Gli impianti termici degli e<strong>di</strong>fici (sia che si tratti <strong>di</strong> impianti nuovi, sia che si tratti <strong>di</strong> impianti<br />

preesistenti) debbono essere sottoposti a collaudo per verificarne la conformita' alle <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> legge vigenti.<br />

Sono sottoposti a collaudo tutti gli impianti <strong>di</strong> adduzione ed uso dell'energia nei casi<br />

specificatamente richiesti da leggi e regolamenti vigenti in materia.<br />

Le visite <strong>di</strong> collaudo devono essere sempre svolte alla presenza del Direttore dei lavori ed in<br />

contrad<strong>di</strong>ttorio con l'Impresa ed un suo rappresentante.<br />

TITOLO V - PROCEDURE ED ADEMPIMENTI A<br />

CONCLUSIONE DEI LAVORI<br />

3.5.1 - Opere soggette ad autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità o agibilità.<br />

Nessuna nuova costruzione a destinazione residenziale puo' essere occupata, parzialmete o<br />

totalmente, senza autorizzazione <strong>di</strong> abitabilita' rilasciata dal Sindaco.<br />

Per costruzioni aventi destinazione <strong>di</strong>versa, l'occupazione sarà subor<strong>di</strong>nata alla autorizzazione<br />

<strong>di</strong> agibilità.<br />

La licenza <strong>di</strong> abitabilità o agibilità potrà essere rilasciata anche per singole unità immobiliari (o<br />

per porzioni funzionali delle stesse).<br />

La licenza <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità potrà essere rilasciata anche nel caso in cui siano state<br />

accertate irregolarità e<strong>di</strong>lizie, semprechè tali irregolarità non compromettano la staticità e la<br />

regolarità igienico - sanitaria della costruzione e sempre che si tratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità parziali, tali da<br />

non comportare la demolizione e la rimessa in pristino della costruzione.<br />

Saranno comunque fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge<br />

28.02.1985 n° 47.<br />

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione <strong>di</strong> agibilità o abitabilità, previo pagamento dei <strong>di</strong>ritti comunali<br />

e delle tasse <strong>di</strong> concessione governative e sempreché siano stati depositati presso l'ufficio<br />

e<strong>di</strong>lizia, se e in quanto necessari in base alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e regolamenti, i<br />

seguenti documenti:<br />

- certificato <strong>di</strong> corrispondenza alla normativa per le zone sismiche<br />

- certificato <strong>di</strong> eseguito collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o<br />

presentazione della richiesta;

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