cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf
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con finalità produttive ed industriali, mentre il campo di applicazione è limitato alle concessioni<br />
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.<br />
Si osserva al riguardo che l’art. 13 della l. 8 luglio 2003, n. 172, ha fornito l’interpretazione<br />
autentica del comma 2 dell’art. 01, precisando che «le parole: ‘le concessioni di cui al comma 1’ di<br />
cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16<br />
marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali<br />
marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del<br />
medesimo articolo 01».<br />
Si osserva, altresì, che non sembrano emergere dubbi circa la legittimità costituzionale della<br />
richiamata norma di interpretazione autentica (per definizione, di portata retroattiva), ritenendosi<br />
che l’opzione interpretativa offerta dal legislatore del 2003 rientri nel novero delle possibili – e<br />
plausibili – accezioni ermeneutiche riconducibili alla formulazione della originaria disposizione<br />
della cui interpretazione si discute.<br />
Conseguentemente, non può neppure essere condiviso l’argomento profuso dalla signora Stefanella<br />
Barsanti, secondo cui la richiamata disposizione (qualificata come di interpretazione autentica) non<br />
potrebbe che sortire effetti per il futuro: per le ragioni dinanzi richiamate, infatti, non sussistono<br />
elementi sistematici o testuali per concludere nel senso dell’erroneità ovvero della falsità di una<br />
siffatta qualificazione.<br />
4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che il T.A.R. abbia<br />
mancato di valutare l’illegittimità dell’operato del Comune, il quale aveva omesso di adottare<br />
provvedimenti espressi in relazione alle istanze di <strong>subentro</strong> nella concessione sull’area formulate<br />
dagli eredi Barsanti nel corso del 1994 e del 2000.<br />
4.2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento per le medesime ragioni già dinanzi<br />
esposte sub 3.2.1.<br />
Si è osservato, in particolare, che se la ratio dell’istituto del <strong>subentro</strong> degli eredi nella concessione<br />
di cui al terzo comma dell’art. 46, cit. è da individuare nella verifica in concreto circa l’idoneità<br />
tecnica o economica degli eredi a gestire il bene in concessione, sì da massimizzarne le potenzialità,<br />
allora il momento in cui può in concreto essere avanzata l’istanza di <strong>subentro</strong> coincide con quello in<br />
cui l’erede consegue la concreta disponibilità dei beni, non potendosi ammettere la proponibilità di<br />
istanze formulate in momenti anteriori.<br />
4.3. Con il quinto motivo di appello incidentale, la signora Stefanella Barsanti lamenta che i primi<br />
giudici abbiano omesso di valutare l’ingiustizia del danno cagionato dalla condotta del Comune,<br />
traendone le necessarie conseguenze ai fini risarcitori.<br />
4.3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.<br />
Rinviando al prosieguo della presente decisione per ulteriori considerazioni circa l’insussistenza del<br />
presupposto oggettivo della fattispecie di illecito foriero di danno, ci si limita qui ad osservare che<br />
la domanda risarcitoria articolata in sede di appello incidentale dalla signora Stefanella Barsanti<br />
risulta formulata in modo generico e carente dell’indicazione dei presupposti del presunto illecito<br />
(fattispecie dannosa, antigiuridicità, colpevolezza).<br />
5. Concludendo sul ricorso n. 8075/2005, devono essere respinti sia l’appello principale proposto<br />
dal Comune di Viareggio, sia l’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti.<br />
Correttamente, quindi, il Tribunale ha annullato gli atti con cui il Comune ha, nel corso del 2003,<br />
avviato la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav., senza prima valutare l’istanza di<br />
<strong>subentro</strong> tempestivamente formulata dagli eredi Barsanti ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod.<br />
nav.<br />
6. A questo punto, quindi, devono essere esaminati gli atti con cui il Comune ha dapprima valutato<br />
negativamente l’idoneità tecnica ed economica degli eredi all’esercizio della concessione e, in<br />
seguito, ha indetto nuovamente la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. (ritenendo<br />
inammissibile l’istanza di partecipazione formulata dagli eredi Barsanti), assegnandola infine alla<br />
soc. Elleyacht, alla quale è stata quindi rilasciata la concessione demaniale n. 86/07.