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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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con finalità produttive ed industriali, mentre il campo di applicazione è limitato alle concessioni<br />

demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.<br />

Si osserva al riguardo che l’art. 13 della l. 8 luglio 2003, n. 172, ha fornito l’interpretazione<br />

autentica del comma 2 dell’art. 01, precisando che «le parole: ‘le concessioni di cui al comma 1’ di<br />

cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16<br />

marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali<br />

marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del<br />

medesimo articolo 01».<br />

Si osserva, altresì, che non sembrano emergere dubbi circa la legittimità costituzionale della<br />

richiamata norma di interpretazione autentica (per definizione, di portata retroattiva), ritenendosi<br />

che l’opzione interpretativa offerta dal legislatore del 2003 rientri nel novero delle possibili – e<br />

plausibili – accezioni ermeneutiche riconducibili alla formulazione della originaria disposizione<br />

della cui interpretazione si discute.<br />

Conseguentemente, non può neppure essere condiviso l’argomento profuso dalla signora Stefanella<br />

Barsanti, secondo cui la richiamata disposizione (qualificata come di interpretazione autentica) non<br />

potrebbe che sortire effetti per il futuro: per le ragioni dinanzi richiamate, infatti, non sussistono<br />

elementi sistematici o testuali per concludere nel senso dell’erroneità ovvero della falsità di una<br />

siffatta qualificazione.<br />

4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che il T.A.R. abbia<br />

mancato di valutare l’illegittimità dell’operato del Comune, il quale aveva omesso di adottare<br />

provvedimenti espressi in relazione alle istanze di <strong>subentro</strong> nella concessione sull’area formulate<br />

dagli eredi Barsanti nel corso del 1994 e del 2000.<br />

4.2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento per le medesime ragioni già dinanzi<br />

esposte sub 3.2.1.<br />

Si è osservato, in particolare, che se la ratio dell’istituto del <strong>subentro</strong> degli eredi nella concessione<br />

di cui al terzo comma dell’art. 46, cit. è da individuare nella verifica in concreto circa l’idoneità<br />

tecnica o economica degli eredi a gestire il bene in concessione, sì da massimizzarne le potenzialità,<br />

allora il momento in cui può in concreto essere avanzata l’istanza di <strong>subentro</strong> coincide con quello in<br />

cui l’erede consegue la concreta disponibilità dei beni, non potendosi ammettere la proponibilità di<br />

istanze formulate in momenti anteriori.<br />

4.3. Con il quinto motivo di appello incidentale, la signora Stefanella Barsanti lamenta che i primi<br />

giudici abbiano omesso di valutare l’ingiustizia del danno cagionato dalla condotta del Comune,<br />

traendone le necessarie conseguenze ai fini risarcitori.<br />

4.3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.<br />

Rinviando al prosieguo della presente decisione per ulteriori considerazioni circa l’insussistenza del<br />

presupposto oggettivo della fattispecie di illecito foriero di danno, ci si limita qui ad osservare che<br />

la domanda risarcitoria articolata in sede di appello incidentale dalla signora Stefanella Barsanti<br />

risulta formulata in modo generico e carente dell’indicazione dei presupposti del presunto illecito<br />

(fattispecie dannosa, antigiuridicità, colpevolezza).<br />

5. Concludendo sul ricorso n. 8075/2005, devono essere respinti sia l’appello principale proposto<br />

dal Comune di Viareggio, sia l’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti.<br />

Correttamente, quindi, il Tribunale ha annullato gli atti con cui il Comune ha, nel corso del 2003,<br />

avviato la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav., senza prima valutare l’istanza di<br />

<strong>subentro</strong> tempestivamente formulata dagli eredi Barsanti ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod.<br />

nav.<br />

6. A questo punto, quindi, devono essere esaminati gli atti con cui il Comune ha dapprima valutato<br />

negativamente l’idoneità tecnica ed economica degli eredi all’esercizio della concessione e, in<br />

seguito, ha indetto nuovamente la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. (ritenendo<br />

inammissibile l’istanza di partecipazione formulata dagli eredi Barsanti), assegnandola infine alla<br />

soc. Elleyacht, alla quale è stata quindi rilasciata la concessione demaniale n. 86/07.

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