cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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Dall’esame della disposizione appena richiamata emerge che: - l’istituto del subentro nel godimento della concessione non opera ipso jure quale automatica conseguenza del fenomeno successorio, ma presuppone pur sempre – ai fini del suo definitivo perfezionamento - l’adozione di un provvedimento amministrativo (atto di ‘conferma’), evidentemente caratterizzato da apprezzabili margini di discrezionalità sia amministrativa che tecnica in capo all’Ente concedente; - la litera legis collega in modo evidente l’istanza (e la possibilità stessa) di subentro all’effettivo godimento e disponibilità dei beni oggetto di concessione. Ne consegue che appare del tutto coerente con il quadro sistematico di riferimento l’opzione che fa decorrere il termine a quo per l’istanza di subentro non già dal momento di apertura della successione, bensì dal momento (in ipotesi, diverso, come nel caso di specie) in cui l’erede abbia conseguito in modo effettivo il “godimento della concessione” e, pertanto, sia stato immesso nella concreta disponibilità dei beni ereditari; - l’opzione interpretativa in questione appare certamente coerente con l’evidente ratio legis dell’istituto del subentro (desumibile dalla formulazione del terzo comma dell’art. 46, cit.), nel cui ambito deve essere operato un complesso giudizio di ponderazione fra l’interesse pubblico (da valutarsi in concreto, nell’ottica della più proficua utilizzazione del bene) alla conferma del concessionario - anche alla luce dell’idoneità tecnica ed economica degli eredi - e l’interesse privato (del pari, da valutare alla luce delle concrete circostanze del caso di specie) al rilascio del richiamato provvedimento confermativo. Ma se questa è la ratio dell’istituto (e se l’idoneità del subentrante deve essere valutata in relazione alle concrete attitudini mostrate in relazione al “godimento della concessione”), ne consegue che il termine semestrale di cui al più volte richiamato terzo comma dell’art. 46 non possa che essere fatto decorrere dal momento in cui l’erede sia stato posto nella concreta disponibilità dei beni su cui si esercita la concessione (circostanza che, nel caso in esame, si è verificata in data 13 maggio 2002, allorquando il custode giudiziario ha rimesso i beni ereditari nella disponibilità degli eredi Barsanti). Pertanto, la sentenza n. 1616/2005 è meritevole di conferma laddove ha ritenuto che le istanze di subentro formulate dagli eredi Barsanti in data 30 luglio e 4 settembre 2002 fossero da considerare tempestive ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod. nav. (in quanto proposte entro i sei mesi dal 13 maggio 2002). La sentenza in questione è, altresì, meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto illegittimo l’operato del Comune, il quale aveva ritenuto di poter procedere alla procedura comparativa di cui all’art. 37 cod. nav., non tenendo in adeguata considerazione la necessità di definire prima le richiamate istanze di subentro. 4. L’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti nell’ambito del ricorso 8075/2005 è parimenti infondato. 4.1. Con il primo, il terzo e il quarto motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che il T.A.R. abbia omesso di considerare che la vicenda di causa avrebbe dovuto essere definita alla luce della novella normativa di cui all’art. 10 della l. 88 del 2001, il quale ha sostituito il comma 2 dell’articolo 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400. Nella tesi dell’appellante incidentale, laddove avesse correttamente interpretato ed applicato la richiamata novella normativa, il T.A.R. avrebbe necessariamente dovuto concludere nel senso che la concessione n. 25/99 (la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 dicembre 2001) fosse stata prorogata sino al 31 dicembre 2003, ovvero fosse stata rinnovata sino al 31 dicembre 2007. 4.1.1. I motivi di appello in questione non sono fondati. Come correttamente obiettato sul punto dalla difesa comunale, i richiamati motivi non risultano condivisibili, in quanto la disposizione della cui applicazione si discute (il comma 2 dell’art. 01 del d.l. 400 del 1993, nella formulazione risultante dall’art. 10 della l. 88 del 2001, che ha sancito la durata sessennale di talune concessioni demaniali) risulta in radice inapplicabile alle concessioni

con finalità produttive ed industriali, mentre il campo di applicazione è limitato alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Si osserva al riguardo che l’art. 13 della l. 8 luglio 2003, n. 172, ha fornito l’interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 01, precisando che «le parole: ‘le concessioni di cui al comma 1’ di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01». Si osserva, altresì, che non sembrano emergere dubbi circa la legittimità costituzionale della richiamata norma di interpretazione autentica (per definizione, di portata retroattiva), ritenendosi che l’opzione interpretativa offerta dal legislatore del 2003 rientri nel novero delle possibili – e plausibili – accezioni ermeneutiche riconducibili alla formulazione della originaria disposizione della cui interpretazione si discute. Conseguentemente, non può neppure essere condiviso l’argomento profuso dalla signora Stefanella Barsanti, secondo cui la richiamata disposizione (qualificata come di interpretazione autentica) non potrebbe che sortire effetti per il futuro: per le ragioni dinanzi richiamate, infatti, non sussistono elementi sistematici o testuali per concludere nel senso dell’erroneità ovvero della falsità di una siffatta qualificazione. 4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che il T.A.R. abbia mancato di valutare l’illegittimità dell’operato del Comune, il quale aveva omesso di adottare provvedimenti espressi in relazione alle istanze di subentro nella concessione sull’area formulate dagli eredi Barsanti nel corso del 1994 e del 2000. 4.2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento per le medesime ragioni già dinanzi esposte sub 3.2.1. Si è osservato, in particolare, che se la ratio dell’istituto del subentro degli eredi nella concessione di cui al terzo comma dell’art. 46, cit. è da individuare nella verifica in concreto circa l’idoneità tecnica o economica degli eredi a gestire il bene in concessione, sì da massimizzarne le potenzialità, allora il momento in cui può in concreto essere avanzata l’istanza di subentro coincide con quello in cui l’erede consegue la concreta disponibilità dei beni, non potendosi ammettere la proponibilità di istanze formulate in momenti anteriori. 4.3. Con il quinto motivo di appello incidentale, la signora Stefanella Barsanti lamenta che i primi giudici abbiano omesso di valutare l’ingiustizia del danno cagionato dalla condotta del Comune, traendone le necessarie conseguenze ai fini risarcitori. 4.3.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Rinviando al prosieguo della presente decisione per ulteriori considerazioni circa l’insussistenza del presupposto oggettivo della fattispecie di illecito foriero di danno, ci si limita qui ad osservare che la domanda risarcitoria articolata in sede di appello incidentale dalla signora Stefanella Barsanti risulta formulata in modo generico e carente dell’indicazione dei presupposti del presunto illecito (fattispecie dannosa, antigiuridicità, colpevolezza). 5. Concludendo sul ricorso n. 8075/2005, devono essere respinti sia l’appello principale proposto dal Comune di Viareggio, sia l’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti. Correttamente, quindi, il Tribunale ha annullato gli atti con cui il Comune ha, nel corso del 2003, avviato la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav., senza prima valutare l’istanza di subentro tempestivamente formulata dagli eredi Barsanti ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod. nav. 6. A questo punto, quindi, devono essere esaminati gli atti con cui il Comune ha dapprima valutato negativamente l’idoneità tecnica ed economica degli eredi all’esercizio della concessione e, in seguito, ha indetto nuovamente la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. (ritenendo inammissibile l’istanza di partecipazione formulata dagli eredi Barsanti), assegnandola infine alla soc. Elleyacht, alla quale è stata quindi rilasciata la concessione demaniale n. 86/07.

Dall’esame della disposizione appena richiamata emerge che:<br />

- l’istituto del <strong>subentro</strong> nel godimento della concessione non opera ipso jure quale automatica<br />

conseguenza del fenomeno successorio, ma presuppone pur sempre – ai fini del suo definitivo<br />

perfezionamento - l’adozione di un provvedimento amministrativo (atto di ‘conferma’),<br />

evidentemente caratterizzato da apprezzabili margini di discrezionalità sia amministrativa che<br />

tecnica in capo all’Ente concedente;<br />

- la litera legis collega in modo evidente l’istanza (e la possibilità stessa) di <strong>subentro</strong> all’effettivo<br />

godimento e disponibilità dei beni oggetto di concessione. Ne consegue che appare del tutto<br />

coerente con il quadro sistematico di riferimento l’opzione che fa decorrere il termine a quo per<br />

l’istanza di <strong>subentro</strong> non già dal momento di apertura della successione, bensì dal momento (in<br />

ipotesi, diverso, come nel caso di specie) in cui l’erede abbia conseguito in modo effettivo il<br />

“godimento della concessione” e, pertanto, sia stato immesso nella concreta disponibilità dei beni<br />

ereditari;<br />

- l’opzione interpretativa in questione appare certamente coerente con l’evidente ratio legis<br />

dell’istituto del <strong>subentro</strong> (desumibile dalla formulazione del terzo comma dell’art. 46, cit.), nel cui<br />

ambito deve essere operato un complesso giudizio di ponderazione fra l’interesse pubblico (da<br />

valutarsi in concreto, nell’ottica della più proficua utilizzazione del bene) alla conferma del<br />

<strong>concessionario</strong> - anche alla luce dell’idoneità tecnica ed economica degli eredi - e l’interesse privato<br />

(del pari, da valutare alla luce delle concrete circostanze del caso di specie) al rilascio del<br />

richiamato provvedimento confermativo.<br />

Ma se questa è la ratio dell’istituto (e se l’idoneità del subentrante deve essere valutata in relazione<br />

alle concrete attitudini mostrate in relazione al “godimento della concessione”), ne consegue che il<br />

termine semestrale di cui al più volte richiamato terzo comma dell’art. 46 non possa che essere fatto<br />

decorrere dal momento in cui l’erede sia stato posto nella concreta disponibilità dei beni su cui si<br />

esercita la concessione (circostanza che, nel caso in esame, si è verificata in data 13 maggio 2002,<br />

allorquando il custode giudiziario ha rimesso i beni ereditari nella disponibilità degli eredi<br />

Barsanti).<br />

Pertanto, la sentenza n. 1616/2005 è meritevole di conferma laddove ha ritenuto che le istanze di<br />

<strong>subentro</strong> formulate dagli eredi Barsanti in data 30 luglio e 4 settembre 2002 fossero da considerare<br />

tempestive ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod. nav. (in quanto proposte entro i sei mesi dal<br />

13 maggio 2002).<br />

La sentenza in questione è, altresì, meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto illegittimo<br />

l’operato del Comune, il quale aveva ritenuto di poter procedere alla procedura comparativa di cui<br />

all’art. 37 cod. nav., non tenendo in adeguata considerazione la necessità di definire prima le<br />

richiamate istanze di <strong>subentro</strong>.<br />

4. L’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti nell’ambito del ricorso<br />

8075/2005 è parimenti infondato.<br />

4.1. Con il primo, il terzo e il quarto motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che<br />

il T.A.R. abbia omesso di considerare che la vicenda di causa avrebbe dovuto essere definita alla<br />

luce della novella normativa di cui all’art. 10 della l. 88 del 2001, il quale ha sostituito il comma 2<br />

dell’articolo 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400.<br />

Nella tesi dell’appellante incidentale, laddove avesse correttamente interpretato ed applicato la<br />

richiamata novella normativa, il T.A.R. avrebbe necessariamente dovuto concludere nel senso che<br />

la concessione n. 25/99 (la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 dicembre 2001) fosse stata<br />

prorogata sino al 31 dicembre 2003, ovvero fosse stata rinnovata sino al 31 dicembre 2007.<br />

4.1.1. I motivi di appello in questione non sono fondati.<br />

Come correttamente obiettato sul punto dalla difesa comunale, i richiamati motivi non risultano<br />

condivisibili, in quanto la disposizione della cui applicazione si discute (il comma 2 dell’art. 01 del<br />

d.l. 400 del 1993, nella formulazione risultante dall’art. 10 della l. 88 del 2001, che ha sancito la<br />

durata sessennale di talune concessioni demaniali) risulta in radice inapplicabile alle concessioni

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