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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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4. Quanto al terzo degli appelli in epigrafe si osserva quanto segue.<br />

Con ricorso n. 2160/2007 e con successivi motivi aggiunti, la società Azimut Benetti, premesso di<br />

essere un primario operatore del settore della cantieristica navale e di aver gestito nel periodo 1997-<br />

2005 il compendio cantieristico all’origine dei fatti di causa, impugnava dinanzi al T.A.R. della<br />

Toscana la determinazione dirigenziale n. 1569/07 del 22 novembre 2007, con cui il Comune aveva<br />

assegnato la concessione in questione in favore della s.n.c. Elleyacht . rilasciando, pertanto, in<br />

favore di tale società la concessione n. 86/07 del 4 dicembre 2007.<br />

Con la sentenza 16 marzo 2009, n. 425, il T.A.R. respingeva il ricorso ritenendolo infondato.<br />

La sentenza in questione veniva impugnata dalla società Azimut Benetti, la quale ne chiedeva la<br />

riforma articolando tre motivi di appello, rispettivamente relativi:<br />

1) [alla] interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 37, cod. nav.;<br />

2) [all’] illegittimo ricorso alla conferenza di servizi;<br />

3) [alla] irragionevolezza dei criteri di selezione adottati dal Comune di Viareggio.<br />

In ciascuno dei quattro appelli in epigrafe si costituivano le parti indicate in premessa, le quali<br />

concludevano come in atti.<br />

5. All’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011, presenti i difensori come da verbale di udienza,<br />

la causa veniva trattenuta in decisione.<br />

DIRITTO<br />

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 8075/2005, proposto dal Comune di<br />

Viareggio avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto<br />

dagli eredi del titolare di una concessione demaniale marittima e, per l’effetto, sono stati annullati<br />

gli atti con cui il Comune aveva indetto una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav.<br />

per l’attribuzione della medesima concessione, non tenendo in considerazione le istanze di sub<br />

ingresso e di voltura presentate dai ricorrenti.<br />

Giungono, altresì, alla decisione del Collegio i ricorsi numm. 4257/2010 e 4420/2010, proposti da<br />

due degli eredi in questione avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 424/09, con cui è stato<br />

respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui il Comune di Viareggio ha ritenuto la non<br />

idoneità degli eredi Barsanti ad eseguire la concessione e a gestire il cantiere, ai sensi del terzo<br />

comma dell’art. 46, cod. nav.<br />

Giunge, infine, alla decisione del Collegio il ricorso n. 4671/2010, proposto da una società attiva nel<br />

settore della cantieristica navale avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 425/09, con cui è<br />

stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui il Comune da ultimo ha assegnato la concessione<br />

all’origine dei fatti di causa in favore della società Elleyacht.<br />

2. Il Collegio ritiene in primo luogo di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo<br />

evidenti ragioni di carattere oggettivo e soggettivo, ai sensi dell’art. 70, c.p.a.<br />

3. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del primo degli appelli in epigrafe (ricorso<br />

n.8075/05), partendo dall’esame dell’appello principale proposto dal Comune di Viareggio.<br />

3.1. Come si è anticipato in narrativa, il Comune di Viareggio ritiene in primo luogo che la sentenza<br />

del T.A.R. n. 1616/2005 sia meritevole di riforma per non avere i primi giudici rilevato la<br />

inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso originario, attesa la mancata impugnativa della<br />

determinazione n. 2710/2004, con cui il Comune di Viareggio aveva deciso di riammettere alla<br />

procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. la soc. Azimut Benetti, che ne era stata in un<br />

primo momento esclusa.<br />

3.1.1. Il motivo è infondato, dal momento che l’oggetto principale del ricorso proposto in primo<br />

grado dagli eredi Barsanti (n. 986/2003) era rappresentato innanzitutto dalla decisione in se di<br />

avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav.<br />

Ne consegue che l’atto con cui il Comune aveva riammesso alla procedura selettiva la società<br />

Azimut Benetti era legato da un nesso di presupposizione e consequenzialità necessaria agli atti<br />

presupposti con cui il Comune aveva adottato (per così dire: ‘a monte’) la decisione di indire la<br />

procedura di cui all’art. 37, cod. nav.

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