cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf
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4. Quanto al terzo degli appelli in epigrafe si osserva quanto segue.<br />
Con ricorso n. 2160/2007 e con successivi motivi aggiunti, la società Azimut Benetti, premesso di<br />
essere un primario operatore del settore della cantieristica navale e di aver gestito nel periodo 1997-<br />
2005 il compendio cantieristico all’origine dei fatti di causa, impugnava dinanzi al T.A.R. della<br />
Toscana la determinazione dirigenziale n. 1569/07 del 22 novembre 2007, con cui il Comune aveva<br />
assegnato la concessione in questione in favore della s.n.c. Elleyacht . rilasciando, pertanto, in<br />
favore di tale società la concessione n. 86/07 del 4 dicembre 2007.<br />
Con la sentenza 16 marzo 2009, n. 425, il T.A.R. respingeva il ricorso ritenendolo infondato.<br />
La sentenza in questione veniva impugnata dalla società Azimut Benetti, la quale ne chiedeva la<br />
riforma articolando tre motivi di appello, rispettivamente relativi:<br />
1) [alla] interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 37, cod. nav.;<br />
2) [all’] illegittimo ricorso alla conferenza di servizi;<br />
3) [alla] irragionevolezza dei criteri di selezione adottati dal Comune di Viareggio.<br />
In ciascuno dei quattro appelli in epigrafe si costituivano le parti indicate in premessa, le quali<br />
concludevano come in atti.<br />
5. All’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011, presenti i difensori come da verbale di udienza,<br />
la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 8075/2005, proposto dal Comune di<br />
Viareggio avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto<br />
dagli eredi del titolare di una concessione demaniale marittima e, per l’effetto, sono stati annullati<br />
gli atti con cui il Comune aveva indetto una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav.<br />
per l’attribuzione della medesima concessione, non tenendo in considerazione le istanze di sub<br />
ingresso e di voltura presentate dai ricorrenti.<br />
Giungono, altresì, alla decisione del Collegio i ricorsi numm. 4257/2010 e 4420/2010, proposti da<br />
due degli eredi in questione avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 424/09, con cui è stato<br />
respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui il Comune di Viareggio ha ritenuto la non<br />
idoneità degli eredi Barsanti ad eseguire la concessione e a gestire il cantiere, ai sensi del terzo<br />
comma dell’art. 46, cod. nav.<br />
Giunge, infine, alla decisione del Collegio il ricorso n. 4671/2010, proposto da una società attiva nel<br />
settore della cantieristica navale avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 425/09, con cui è<br />
stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui il Comune da ultimo ha assegnato la concessione<br />
all’origine dei fatti di causa in favore della società Elleyacht.<br />
2. Il Collegio ritiene in primo luogo di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo<br />
evidenti ragioni di carattere oggettivo e soggettivo, ai sensi dell’art. 70, c.p.a.<br />
3. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del primo degli appelli in epigrafe (ricorso<br />
n.8075/05), partendo dall’esame dell’appello principale proposto dal Comune di Viareggio.<br />
3.1. Come si è anticipato in narrativa, il Comune di Viareggio ritiene in primo luogo che la sentenza<br />
del T.A.R. n. 1616/2005 sia meritevole di riforma per non avere i primi giudici rilevato la<br />
inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso originario, attesa la mancata impugnativa della<br />
determinazione n. 2710/2004, con cui il Comune di Viareggio aveva deciso di riammettere alla<br />
procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. la soc. Azimut Benetti, che ne era stata in un<br />
primo momento esclusa.<br />
3.1.1. Il motivo è infondato, dal momento che l’oggetto principale del ricorso proposto in primo<br />
grado dagli eredi Barsanti (n. 986/2003) era rappresentato innanzitutto dalla decisione in se di<br />
avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav.<br />
Ne consegue che l’atto con cui il Comune aveva riammesso alla procedura selettiva la società<br />
Azimut Benetti era legato da un nesso di presupposizione e consequenzialità necessaria agli atti<br />
presupposti con cui il Comune aveva adottato (per così dire: ‘a monte’) la decisione di indire la<br />
procedura di cui all’art. 37, cod. nav.