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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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3. Tanto premesso, è possibile esaminare le circostanze che hanno condotto alla proposizione del<br />

secondo e del terzo degli appelli in epigrafe, rispettivamente proposti dalla signora Attilia Barsanti<br />

(appello n. 4257/2010) e dalla signora Stefanella Barsanti (appello n. 4420/2010).<br />

Con determinazione dirigenziale n. 1924/05 dell’8 luglio 2005, il Comune di Viareggio aveva<br />

ritenuto non opportuno, ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod. nav., disporre la conferma della<br />

concessione demaniale in favore degli eredi Barsanti per ragioni connesse alla loro idoneità<br />

all’esercizio della concessione.<br />

Con il successivo atto n. 2480/05 in data 7 novembre 2005, il Comune aveva dichiarato di voler<br />

indire una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav. al fine di attribuire la concessione<br />

sull’area per cui è causa.<br />

Con la determinazione dirigenziale n. 1569/07 del 22 novembre 2007, il Comune aveva dichiarato<br />

inammissibile l’istanza formulata dagli eredi Barsanti al fine di essere ammessi alla procedura<br />

selettiva e aveva assegnato la concessione in questione in favore della s.n.c. Elleyacht. (rilasciando,<br />

quindi, in favore di tale società la concessione n. 86/07 del 4 dicembre 2007).<br />

I quattro atti comunali da ultimo richiamati venivano impugnati dagli eredi Barsanti con tre distinti<br />

ricorsi (numm. 1996/05, 1975/07 e 489/08) dinanzi al T.A.R. della Toscana il quale, con sentenza<br />

16 marzo 2009, n. 424, respingeva i ricorsi in questione e i motivi aggiunti.<br />

La sentenza n. 424/09 veniva impugnata in sede di appello dalla signora Attilia Barsanti (ricorso n.<br />

4257/2010), la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi di ricorso:<br />

1) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità della motivazione<br />

circa un punto decisivo della controversia;<br />

2) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità ed insufficienza della<br />

motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

3) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10-bis e 21-quinqiues della l. 7 agosto 1990, n. 241 –<br />

Erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

4) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità e insufficienza della<br />

motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

5) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità e insufficienza della<br />

motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

6) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 46, cod. nav. –<br />

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità e<br />

insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia.<br />

La sentenza n. 424/09 veniva altresì impugnata in sede di appello dalla signora Stefanella Barsanti<br />

(ricorso n. 4420/2010), la quale ne chiedeva la riforma articolando sedici motivi di ricorso.<br />

I primi otto motivi di appello vengono accomunati sotto la seguente rubrica:<br />

“Sull’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato e/o ha travisato e/o non ha esaminato i<br />

motivi dedotti con il ricorso RGR 489/2008 avverso la determinazione 8 luglio 2005, n. 1924 con<br />

cui il Comune di Viareggio ha ritenuto di non confermare in capo agli eredi Barsanti la<br />

concessione demaniale precedentemente intestata al loro dante causa”.<br />

I secondi otto motivi di appello vengono accomunati sotto la seguente rubrica:<br />

“Sull’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato e/o ha travisato e/o non ha esaminato i<br />

motivi dedotti con il ricorso RGR 1975/07 e relativi motivi aggiunti sia avverso la determinazione<br />

10 agosto 2007, n. 1569, con la quale il Comune di Viareggio ha dichiarato inammissibile la<br />

pretesa domanda di assentimento di nuova concessione per carenza dei requisiti di idoneità tecnica<br />

dei richiedenti, sia avverso la concessione demaniale rilasciata alla ‘Elle Yacht’ con atto 4<br />

dicembre 2007”.

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