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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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che non risultasse opportuno confermare in loro favore la concessione, per ragioni attinenti<br />

l’idoneità tecnica ed economica dei richiedenti, ai sensi del secondo periodo del terzo comma<br />

dell’art. 46, cod. nav.<br />

La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dal Comune di Viareggio (ricorso n.<br />

8075/2005), il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi di gravame:<br />

1) Omessa valutazione dei profili di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.<br />

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso n.<br />

986/2003 determinata dalla revoca dei provvedimenti con cui il Comune aveva in un primo<br />

momento escluso dalla procedura comparativa la soc. Azimut Benetti.<br />

Ed infatti, siccome la riammissione alla procedura costituiva un atto certamente lesivo per gli<br />

interessi degli eredi Barsanti, la mancata impugnativa da parte di questi ultimi della determina di<br />

riammissione n. 2710/04 avrebbe dovuto indurre il Tribunale a definire il giudizio con una<br />

pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità.<br />

2) Omessa indagine e conseguente decisione sulla avvenuta scadenza della concessione demaniale<br />

n. 25/1999 e n. 189 rep. 24507 – Conseguente ed errata qualificazione delle istanze degli eredi<br />

Barsanti in data 30 luglio 2002 e 9 settembre 2002 come adempimenti ex art. 46, terzo comma, cod.<br />

nav.<br />

La sentenza n. 1616/2005 sarebbe erronea per la parte in cui ha ritenuto che gli eredi Barsanti<br />

potessero invocare la previsione di cui al terzo comma dell’art. 46, cod. nav., in tema di <strong>subentro</strong> de<br />

jure degli eredi nella concessione demaniale.<br />

Al riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che:<br />

- l’effetto del <strong>subentro</strong> de jure non si era determinato per la prima volta a seguito della restituzione<br />

dei beni nella disponibilità degli eredi (13 maggio 2002). Al contrario, gli effetti di cui all’art. 46,<br />

III, cod. nav. si erano determinati già con l’istanza di subingresso formulata dagli eredi Barsanti nel<br />

corso del 1994 ovvero, a tutto concedere, con le analoghe istanze formulate in data 20 gennaio e 31<br />

gennaio 2000;<br />

- conseguentemente, al maggio del 2002, le concessioni in questione (per le quali, come detto, il<br />

fenomeno successorio si era già in precedenza determinato) erano ormai scadute, non potendosi<br />

invocare la durata di sei anni della concessione ai sensi del comma 2 dell’articolo 01 del d.l. 5<br />

ottobre 1993, n. 400 (come modificato dall’articolo 10 della l. 16 marzo 2001, n. 88), riferita<br />

unicamente alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;<br />

- in definitiva, quando gli eredi Barsanti avevano presentato (luglio-settembre 2002) l’istanza di<br />

subingresso (altrove denominata istanza di voltura o di rinnovo), l’effetto del subingresso non solo<br />

risultava ormai prodotto da alcuni anni, ma aveva altresì determinato una concessione ormai venuta<br />

in scadenza nel maggio del 2002;<br />

- conseguentemente, le richiamate istanze del luglio-settembre 2002 dovevano essere qualificate<br />

come istanze volte al rilascio di una nuova concessione (in luogo della precedente, ormai scaduta),<br />

con la conseguenza di palesare come legittimo l’operato del Comune il quale, in presenza di più<br />

domande concorrenti, aveva ritenuto di avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav.<br />

Per quanto concerne, invece, le vicende relative alla procedura selettiva indetta nel corso del 2003<br />

ai sensi dell’art. 37, cod. nav., il Comune aveva in un primo momento valutato le posizioni di tre<br />

soggetti o gruppi di soggetti, e precisamente: a) degli eredi Barsanti; b) della società Elleyacht<br />

s.n.c., nonché c) della soc. Azimut Benetti s.p.a.<br />

Tuttavia, la soc. Azimut Benetti era stata in un primo momento esclusa dalla procedura, in quanto la<br />

relativa istanza era stata dapprima dichiarata irricevibile (per essere stata proposta su un modulo<br />

inappropriato) e in seguito dichiarata tardiva.<br />

La società in questione aveva impugnato gli atti di esclusione dinanzi al T.A.R. per la Toscana<br />

(ricorsi numm. 849/03 e 895/05), ma – durante la pendenza dei giudizi in parola – il Comune aveva<br />

adottato la determinazione n. 2710/2004, con cui i provvedimenti di esclusione erano stati revocati,<br />

con conseguente riammissione alla procedura della società Azimut Benetti.

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