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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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FATTO<br />

1. Le vicende di causa prendono le mosse dal rilascio di alcune concessioni demaniali marittime<br />

relative a un compendio denominato ‘cantiere navale Barsanti’, esistente nell’area portuale del<br />

Comune di Viareggio. La concessione demaniale per cui è causa era stata inizialmente rilasciata in<br />

favore del sig. Benvenuto Barsanti e in seguito era pervenuta dapprima al sig. Giorgio Barsanti e<br />

quindi – alla morte di questi – ai suoi eredi Attilia, Stefanella e Renato Barsanti (alla morte di<br />

quest’ultimo, poi, era succeduta nei relativi diritti la Fondazione Benvenuto Barsanti Onlus).<br />

Il Comune di Viareggio (appellante nell’ambito del ricorso n. 8075/2005) riferisce che, con atto in<br />

data 13 gennaio 1999, il Capo del Compartimento marittimo di Viareggio rilasciò una concessione<br />

demaniale marittima (n. 25/99) in favore del sig. Giovanni Andres, nella qualità di custode<br />

giudiziario dei beni degli eredi del sig. Giorgio Barsanti, fra cui il compendio denominato ‘cantiere<br />

navale Barsanti’.<br />

Una volta cessato dalla carica il sig. Andres (19 gennaio 1999), il nuovo custode nominato dal<br />

Tribunale, il sig. Marco Sala, rivolse alla Capitaneria di Porto di Viareggio una istanza di<br />

subingresso nella concessione demaniale n. 25/1999 e la Capitaneria rilasciò il titolo richiesto sino<br />

al 13 maggio 2002.<br />

Nel maggio del 2002 il custode giudiziario rimise i beni ereditari (ivi compreso il cantiere navale<br />

Barsanti) nella disponibilità degli eredi.<br />

In data 9 luglio 2002 la s.n.c. Elleyacht.presentò a propria volta una istanza di concessione<br />

demaniale in relazione all’area su cui sorge il cantiere navale.<br />

Con due successive istanze in data 30 luglio e 4 settembre 2002, gli eredi Barsanti presentarono<br />

istanze di subingresso (altrove denominate istanze di voltura) in relazione alla medesima<br />

concessione.<br />

Tuttavia, con atto in data 26 febbraio 2003 il Comune di Viareggio pubblicò un avviso per lo<br />

svolgimento di una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav., sul presupposto della<br />

concomitante presentazione di più istanze di concessione in relazione al medesimo bene.<br />

2. A questo punto della narrativa vanno descritti i ricorsi proposti in primo grado, le (tre) sentenze<br />

del T.A.R. della Toscana oggetto di impugnativa e i (quattro) ricorsi in appello proposti<br />

rispettivamente: a) dal Comune di Viareggio; b) dalla signora Attilia Barsanti; c) dalla signora<br />

Serenella Barsanti; d) dalla società Azimut Benetti s.p.a.<br />

Quanto al primo dei ricorsi in epigrafe (n. 8075/05, proposto dal Comune di Viareggio), si osserva<br />

quanto segue.<br />

L’avviso in data 26 febbraio 2003 con cui il Comune di Viareggio aveva indetto la procedura<br />

comparativa di cui all’articolo 37, cod. nav., fu impugnato innanzi al T.A.R. della Toscana dagli<br />

eredi Barsanti, i quali ne contestarono la legittimità osservando che il Comune avrebbe piuttosto<br />

dovuto riconoscere il proprio titolo alle proroga legale della concessione, ovvero al suo rinnovo per<br />

un periodo di sei anni. In tale occasione, gli eredi Barsanti impugnavano gli atti con cui era stato<br />

disposto il rinnovo della concessione in favore del custode giudiziario, sig. Marco Sala, solo fino<br />

alla data del 13 maggio 2002.<br />

Con la sentenza n. 1616 del 2005, il T.A.R. accoglieva il ricorso proposto dagli eredi Barsanti<br />

avverso gli atti inditivi della procedura comparativa, per non avere il Comune fatto corretta<br />

applicazione della previsione di cui al terzo comma dell’articolo 46, cod. nav., a per il quale gli<br />

eredi del <strong>concessionario</strong> subentrano nel godimento della concessione, purché abbiano proposto<br />

istanza in tal senso entro il termine di sei mesi (decorrenti, nel caso di specie, dal 13 maggio 2002).<br />

In definitiva, il Comune non avrebbe potuto avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod.<br />

nav., dovendo piuttosto dare atto della tempestività delle due istanze di <strong>subentro</strong> proposte dagli<br />

eredi Barsanti in data 30 luglio e 4 settembre 2002, le quali dovevano piuttosto essere esaminate.<br />

Il Tribunale, invece, respingeva la domanda volta all’accertamento del diritto al rilascio in favore<br />

degli eredi Barsanti della concessione demaniale per cui è causa, in quanto sussisteva la possibilità

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