cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf
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Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie l’operato del Comune di Viareggio non palesi i<br />
lamentati profili di irragionevolezza né in sede di predeterminazione dei criteri valutativi, né in sede<br />
di valutazione in concreto delle offerte formulate dalle due imprese in gara.<br />
In particolare, non sono ravvisabili gli indici sintomatici di figure di eccesso di potere in relazione<br />
al criterio di valutazione relativo alla più proficua utilizzazione del compendio cantieristico (da<br />
valutarsi in base all’impegno allo smaltimento dell’amianto e alla manutenzione del manufatto). Ed<br />
infatti, il criterio in questione, pur ribadendo in parte obblighi di legge, consentiva una<br />
ponderazione in concreto del quantum di conformazione proposto da ciascuno dei concorrenti, in tal<br />
modo ponendosi quale ragionevole criterio di comparazione.<br />
Ancora, non sono ravvisabili i lamentati profili di illegittimità in relazione al criterio di valutazione<br />
denominato dell’‘intuitus personae’ (i.e.: riferito a una serie di caratteristiche soggettive del<br />
richiedente, quali l’esame del casellario giudiziale, la certificazione antimafia e la situazione di<br />
pagamento dei canoni pregressi). Si osserva al riguardo che le caratteristiche appena richiamate<br />
risultavano certamente rilevanti e non ultronee ai fini dell’affidamento e della gestione ed indicative<br />
delle qualità individuali del soggetto potenzialmente gestore.<br />
Si osserva, infine, che non sono ravvisabili i lamentati profili di illegittimità in relazione al criterio<br />
di valutazione volto ad evitare situazioni di concentrazione di concessioni in capo agli stessi<br />
soggetti, ovvero situazioni di monopolio.<br />
Al riguardo, non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui la fissazione del criterio in parola<br />
sarebbe illegittimo in quanto esulerebbe dall’ambito delle competenze comunali. Si osserva al<br />
riguardo che ciò che resta precluso all’ente locale ai sensi del Titolo V, Cost., è soltanto l’esercizio<br />
di compiti normativi o di regolamentazione in tema di tutela della concorrenza. Al contrario, non<br />
resta certamente preclusa all’ente locale la possibilità di ispirare l’esercizio in concreto della propria<br />
attività amministrativa (da svolgersi all’insegna dei princìpi di adeguatezza, proporzionalità e<br />
sussidiarietà n senso verticale ai sensi dell’art. 118, I, Cost.), orientandola al perseguimento di<br />
finalità ‘proconcorrenziali’, in quanto direttamente rinvenibili dall’ordinamento comunitario e<br />
costituenti, nell’ordinamento vigente, princìpi di carattere generale.<br />
11. Per le ragioni sin qui esposte:<br />
- l’appello n. 8075/2005 deve essere respinto, così come deve essere respinto il ricorso incidentale<br />
proposto dalla signora Stefanella Barsanti;<br />
- gli appelli numm. 4257/2010 e 4420/2010 devono essere respinti;<br />
- l’appello n. 4671/2010 deve essere respinto.<br />
Le spese del secondo grado seguono in parte la soccombenza (secondo quanto indicato in<br />
dispositivo) e devono essere in parte compensate, sussistendo giusti motivi<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi<br />
in epigrafe, previa riunione, così decide:<br />
- respinge il ricorso n. 8075/2005 e respinge, altresì, il ricorso incidentale proposto dalla signora<br />
Stefanella Barsanti, compensando tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;<br />
- respinge il ricorso n. 4257/2010 e condanna la signora Attilia Barsanti alla rifusione delle spese<br />
del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune<br />
di Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht, con compensazione per il<br />
grado nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />
- respinge il ricorso n. 4420/2010 e condanna la signora Stefanella Barsanti alla rifusione delle<br />
spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del<br />
Comune di Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht, con<br />
compensazione per il grado nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />
- respinge il ricorso n. 4671/2010 e condanna la soc. Azimut Benetti alla rifusione delle spese del<br />
secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune di