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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie l’operato del Comune di Viareggio non palesi i<br />

lamentati profili di irragionevolezza né in sede di predeterminazione dei criteri valutativi, né in sede<br />

di valutazione in concreto delle offerte formulate dalle due imprese in gara.<br />

In particolare, non sono ravvisabili gli indici sintomatici di figure di eccesso di potere in relazione<br />

al criterio di valutazione relativo alla più proficua utilizzazione del compendio cantieristico (da<br />

valutarsi in base all’impegno allo smaltimento dell’amianto e alla manutenzione del manufatto). Ed<br />

infatti, il criterio in questione, pur ribadendo in parte obblighi di legge, consentiva una<br />

ponderazione in concreto del quantum di conformazione proposto da ciascuno dei concorrenti, in tal<br />

modo ponendosi quale ragionevole criterio di comparazione.<br />

Ancora, non sono ravvisabili i lamentati profili di illegittimità in relazione al criterio di valutazione<br />

denominato dell’‘intuitus personae’ (i.e.: riferito a una serie di caratteristiche soggettive del<br />

richiedente, quali l’esame del casellario giudiziale, la certificazione antimafia e la situazione di<br />

pagamento dei canoni pregressi). Si osserva al riguardo che le caratteristiche appena richiamate<br />

risultavano certamente rilevanti e non ultronee ai fini dell’affidamento e della gestione ed indicative<br />

delle qualità individuali del soggetto potenzialmente gestore.<br />

Si osserva, infine, che non sono ravvisabili i lamentati profili di illegittimità in relazione al criterio<br />

di valutazione volto ad evitare situazioni di concentrazione di concessioni in capo agli stessi<br />

soggetti, ovvero situazioni di monopolio.<br />

Al riguardo, non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui la fissazione del criterio in parola<br />

sarebbe illegittimo in quanto esulerebbe dall’ambito delle competenze comunali. Si osserva al<br />

riguardo che ciò che resta precluso all’ente locale ai sensi del Titolo V, Cost., è soltanto l’esercizio<br />

di compiti normativi o di regolamentazione in tema di tutela della concorrenza. Al contrario, non<br />

resta certamente preclusa all’ente locale la possibilità di ispirare l’esercizio in concreto della propria<br />

attività amministrativa (da svolgersi all’insegna dei princìpi di adeguatezza, proporzionalità e<br />

sussidiarietà n senso verticale ai sensi dell’art. 118, I, Cost.), orientandola al perseguimento di<br />

finalità ‘proconcorrenziali’, in quanto direttamente rinvenibili dall’ordinamento comunitario e<br />

costituenti, nell’ordinamento vigente, princìpi di carattere generale.<br />

11. Per le ragioni sin qui esposte:<br />

- l’appello n. 8075/2005 deve essere respinto, così come deve essere respinto il ricorso incidentale<br />

proposto dalla signora Stefanella Barsanti;<br />

- gli appelli numm. 4257/2010 e 4420/2010 devono essere respinti;<br />

- l’appello n. 4671/2010 deve essere respinto.<br />

Le spese del secondo grado seguono in parte la soccombenza (secondo quanto indicato in<br />

dispositivo) e devono essere in parte compensate, sussistendo giusti motivi<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi<br />

in epigrafe, previa riunione, così decide:<br />

- respinge il ricorso n. 8075/2005 e respinge, altresì, il ricorso incidentale proposto dalla signora<br />

Stefanella Barsanti, compensando tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;<br />

- respinge il ricorso n. 4257/2010 e condanna la signora Attilia Barsanti alla rifusione delle spese<br />

del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune<br />

di Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht, con compensazione per il<br />

grado nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />

- respinge il ricorso n. 4420/2010 e condanna la signora Stefanella Barsanti alla rifusione delle<br />

spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del<br />

Comune di Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht, con<br />

compensazione per il grado nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />

- respinge il ricorso n. 4671/2010 e condanna la soc. Azimut Benetti alla rifusione delle spese del<br />

secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune di

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