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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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organo collegiale (una sorta di spuria commissione di gara) alla quale sarebbe stata demandata in<br />

toto l’adozione degli atti conclusivi del procedimento.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Si osserva al riguardo che la scelta del Comune di Viareggio di ricorrere al modulo procedimentale<br />

della conferenza di servizi istruttoria risulta pienamente giustificato alla luce della previsione di cui<br />

al comma 1 dell’art. 14, l. 241 del 1990, per il quale, “qualora sia opportuno effettuare un esame<br />

contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,<br />

l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi”.<br />

Per quanto concerne, poi, il motivo di ricorso (già articolato in primo grado e riproposto in sede di<br />

appello) relativo a una sorta di sviamento dalle funzioni tipiche della conferenza di servizi<br />

decisoria, si osserva che:<br />

i) il motivo di censura viene articolato in modo generico, senza fornire elementi concreti che ne<br />

supportino le affermazioni;<br />

ii) la conferenza di servizi in questione, rispettando il proprio ruolo istruttorio, si è limitata ad<br />

esaminare i numerosi e complessi profili coinvolti dalla vicenda procedimentale, senza assumere,<br />

tuttavia - né direttamente, né indirettamente -, compiti di amministrazione attiva;<br />

iii) non possa concludersi nel senso dello sviamento dalla funzione tipica di una conferenza di tipo<br />

istruttorio per il solo fatto che, nel caso di specie, le determinazioni della conferenza fossero<br />

adottate all’unanimità;<br />

iv) il provvedimento conclusivo della vicenda (cioé la determinazione dirigenziale n.1659/2007,<br />

con cui la concessione per cui è causa è stata assegnata alla soc. Elleyacht) è stato correttamente<br />

adottato dal solo Comune di Viareggio, il quale ha ritualmente tenuto in adeguata considerazione le<br />

risultanze della Conferenza di servizi istruttoria (ma ben avrebbe potuto determinarsi in modo<br />

diverso, fornendo di tale diversa opzione un’adeguata motivazione).<br />

10.3. Con il terzo motivo di appello, la soc. Azimut Benetti lamenta che il T.A.R. abbia omesso di<br />

apprezzare l’incongruità ed illegittimità dei criteri di selezione adottati dal Comune di Viareggio<br />

(ovvero: dalla Conferenza di servizi), con particolare riguardo a quelli relativi alla proficua<br />

utilizzazione del bene.<br />

In particolare:<br />

- per quanto riguarda il criterio di valutazione inerente la disponibilità a smaltire l’amianto presente<br />

nella copertura del capannone, esso risulterebbe inutile, atteso che l’obbligo in parola si limita a<br />

ribadire il contenuto di precisi obblighi di legge;<br />

- per quanto riguarda il criterio di valutazione inerente la disponibilità ad effettuare lavori di<br />

manutenzione del manufatto (di proprietà dello Stato), si tratterebbe di una prescrizione ultronea,<br />

trattandosi di un immobile inutilizzato da molti anni in relazione al quale era giocoforza effettuare<br />

importanti lavori di manutenzione;<br />

- per quanto riguarda, infine, il criterio relativo alla ‘limitazione dei monopoli’, si tratterebbe di “un<br />

elemento spurio, del tutto estraneo ai parametri legislativamente enunciati ai fini della scelta del<br />

<strong>concessionario</strong>” (ricorso in appello, pag. 11).<br />

10.3.1. Il motivo così sintetizzato è infondato.<br />

Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, deve riconoscersi all’amministrazione che indìce<br />

la particolare procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav., un’ampia discrezionalità in ordine<br />

all’individuazione dell’utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche<br />

nell’ottica della sua più proficua utilizzazione.<br />

In base a generali princìpi, le valutazioni compiute dall’amministrazione in sede di<br />

predeterminazione dei criteri di valutazione e in sede di applicazione dei criteri valutativi alle<br />

peculiarità del caso concreto non sono sindacabili in sede giurisdizionale, se non in caso di palese<br />

irragionevolezza o di abnormità manifesta (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, 30 luglio<br />

2009, n. 4807).

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