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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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) del quinto motivo (con cui si è lamentata l’erronea interpretazione dell’art. 46, cit. in relazione<br />

alla questione del <strong>subentro</strong> degli eredi);<br />

c) del sesto motivo (con cui si è lamentato che il provvedimento n. 1924/05 avesse male inteso gli<br />

obblighi rinvenienti dalla sentenza n. 1616/2005);<br />

d) del settimo motivo (con cui si è lamentata l’erronea interpretazione dell’art. 46, cit., in relazione<br />

all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti ricadente in capo all’erede);<br />

e) dell’ottavo motivo (con cui si è lamentata l’erroneità delle argomentazioni poste a fondamento<br />

del giudizio di non idoneità);<br />

f) del dodicesimo motivo di ricorso (con cui si è lamentata, sotto diverso profilo, l’erronea<br />

interpretazione fornita dal Comune agli obblighi rinvenienti dalla sentenza 1616/2005 e dall’art. 46,<br />

III, cod. nav);<br />

g) del tredicesimo motivo di ricorso (con cui si è lamentata l’erronea interpretazione che sarebbe<br />

stata data all’art. 45-bis, cod. nav.);<br />

h) del tredicesimo motivo di ricorso, con cui si è lamentata l’erronea interpretazione che sarebbe<br />

stata data dell’art. 37, cod. nav., in tema di requisiti per la partecipazione al confronto competitivo.<br />

Si osserva, infine, che per le medesime ragioni dinanzi richiamate sub 7.3. deve essere altresì<br />

dichiarata l’infondatezza del nono, del quindicesimo e del sedicesimo motivo di ricorso (con cui si è<br />

chiesto di dichiarare l’illegittimità derivata che vizierebbe gli atti conclusivi della procedura<br />

comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. e la concessione demaniale n. 86/07 del 4 dicembre 2007).<br />

9. Per le ragioni dinanzi esposte sub 8, deve quindi essere disposta la reiezione dei ricorsi in appello<br />

numm.4257/2010 e 4420/2010.<br />

10. Deve, a questo punto, essere esaminato il ricorso in appello n. 4671/2010 con cui la s.p.a..<br />

Azimut Benetti ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana n. 425/2009.<br />

La sentenza in questione ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti della procedura comparativa<br />

indetta dal Comune di Viareggio ai sensi dell’art. 37, cod. nav. e conclusasi con l’assegnazione in<br />

favore della s.n.c. Elleyacht..<br />

10.1. Con il primo motivo di appello, la soc. Azimut Benetti chiede la riforma della sentenza in<br />

epigrafe, per la parte in cui ha omesso di rilevare il vizio che gravava sull’intera procedura di gara,<br />

per il mancato rispetto dei requisiti minimi dell’evidenza pubblica di matrice comunitaria.<br />

Sotto tale aspetto, non sarebbe in alcun modo sufficiente il rispetto della previsione di cui all’art.<br />

18, reg. cod. nav. (in tema di pubblicazione della domanda di concessione presso l’albo pretorio del<br />

Comune), trattandosi di modalità ormai desueta e, comunque, inidonea ad assicurare un adeguato<br />

livello di pubblicità a procedure comparative di notevole rilievo, come quella all’origine dei fatti di<br />

causa.<br />

10.1.1. Il motivo in questione è inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione.<br />

E infatti pacifico in atti che la società appellante abbia avuto adeguata notizia della procedura di<br />

gara (cui ha, infatti, ritualmente partecipato), con la conseguenza che essa non possa nella presente<br />

sede dolersi della mancata attivazione di ulteriori e diversi strumenti di pubblicità il cui effetto<br />

sarebbe, al più, quello di allargare la platea dei partecipanti, ma non certo di far conseguire<br />

all’appellante un’utilità diretta ed immediata.<br />

Nel merito, comunque, il motivo di appello risulta infondato, in quanto risulta in atti che il Comune<br />

di Viareggio abbia pubblicato l’avviso concernente i dati di cui al secondo comma dell’art. 18, reg.<br />

cod. nav. facendo applicazione della previsione regolamentare in questione.<br />

Peraltro, l’onere di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune delle informazioni di cui all’art.<br />

18, reg. cod. nav., sussiste unicamente nel caso di concessioni “di particolare importanza per l’entità<br />

o per lo scopo” (circostanza, quest’ultima, che non risulta pacifica in relazione alla procedura<br />

all’origine dei fatti di causa).<br />

10.2. Con il secondo motivo di appello, la soc. Azimut Benetti lamenta che il T.A.R. abbia omesso<br />

di apprezzare l’illegittimità del ricorso all’istituto della conferenza di servizi istruttoria.<br />

Al riguardo osserva che, nella concreta dinamica della vicenda di causa, la conferenza di servizi<br />

istruttoria, piuttosto che un modulo procedimentale, si sarebbe atteggiata quale vero e proprio

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