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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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Tanto premesso sotto il profilo sistematico, si ritiene che le valutazioni in concreto svolte<br />

dall’Amministrazione comunale circa l’inidoneità tecnica ed economica degli eredi Barsanti<br />

all’esercizio della concessione risultino esenti dai lamentati profili di illegittimità.<br />

Si osserva, in particolare, che la determinazione dirigenziale n. 1924/2005 (con cui è stata dichiarata<br />

per la prima volta l’inidoneità degli eredi Barsanti all’esercizio della concessione) e la successiva<br />

determinazione n. 1569/07 (con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza volta a partecipare alla<br />

procedura di comparazione di cui all’art. 37 cod. nav.) abbiano espresso in modo corretto le ragioni<br />

per cui non si riteneva di individuare in capo agli eredi Barsanti il possesso dei requisiti di idoneità<br />

tecnica ed economica.<br />

Al riguardo si osserva che:<br />

- assume un rilievo preliminare ed assorbente la dichiarata volontà espressa dagli eredi di proseguire<br />

nell’affidamento della concessione in favore della soc. Azimut Benetti;<br />

- comunque, il Comune aveva correttamente individuato ulteriori elementi i quali deponevano nel<br />

senso della richiamata inidoneità (nessuno degli eredi aveva mai operato nel settore della<br />

cantieristica navale e l’impresa cantieristica Barsanti risultava cancellata dai registri della<br />

C.C.I.A.A. di Lucca già dall’aprile del 1997).<br />

7.4 Del pari è infondato il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione della previsione di<br />

cui all’art. 10-bis, l. 241 del 1990, in tema di c.d. ‘preavviso di rigetto’.<br />

Gli eredi Barsanti sono stati posti in condizione di interloquire con il Comune di Viareggio sul<br />

punto del possesso o meno dei requisiti di idoneità tecnica ed economica e, in punto di fatto, non<br />

hanno addotto elementi concreti volti ad affermare l’effettivo possesso di tali requisiti (si veda, sul<br />

punto, il contenuto della nota inviata dagli eredi Barsanti al Comune di Viareggio in data 2 maggio<br />

2003).<br />

Sotto tale aspetto si ritiene di prestare adesione all’orientamento secondo cui la violazione dell'art.<br />

10-bis, della legge n. 241 del 1990, non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale,<br />

dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21octies<br />

comma 2, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e<br />

di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità<br />

sostanziale del medesimo. L'art. 21-octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul<br />

procedimento o sulla forma dell'atto per il fatto che il contenuto dispositivo non sarebbe potuto<br />

essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato, V, 7 luglio 2009, n. 5235).<br />

7.5. La rilevata infondatezza del ricorso in appello n. 4257/2010 esime il Collegio dall’esaminare in<br />

modo puntuale le eccezioni sollevate dal Comune di Viareggio e dalla società Elleyacht (eccezioni<br />

già articolate nel giudizio di primo grado e nella presente sede puntualmente riproposte), relative ad<br />

alcuni profili di inammissibilità che avrebbero viziato il ricorso n. 1996/05 proposto dinanzi al<br />

T.A.R. dalla signora Attilia Barsanti.<br />

7.6. Per le ragioni dinanzi esposte, non può trovare accoglimento neppure il sesto dei motivi<br />

dell’appello incidentale, con cui si è lamentato che il T.A.R. non abbia pronunciato l’invalidità<br />

derivata degli ulteriori atti della serie procedimentale lasciati indenni dalla sentenza n. 424/2009.<br />

8. Per ragioni in gran parte analoghe a quelle dinanzi esaminate sub 7, deve essere respinto anche il<br />

ricorso in appello n. 4420/2010, con cui la signora Stefanella Barsanti ha a propria volta chiesto<br />

l’annullamento della sentenza del T.A.R. n. 424/2009.<br />

Al riguardo, si osserva che gli argomenti dinanzi svolti sub 7.4. risultano idonei a dichiarare<br />

l’infondatezza: a) del primo, del terzo e del decimo motivo di ricorso (con cui si è lamentata la<br />

violazione dell’art. 10-bis, l. 241 del 1990), nonché b) del secondo motivo (con cui si è lamentata la<br />

mancata valorizzazione degli apporti partecipativi, con particolare riguardo al contenuto della<br />

memoria in data 3 maggio 2003).<br />

Si osserva, poi, che gli argomenti dinanzi svolti sub 7.3. risultano idonei a dichiarare l’infondatezza:<br />

a) del quarto motivo di ricorso (con cui si è lamentata l’erronea individuazione degli obblighi<br />

rinvenienti dalla sentenza 1616/2005 e dall’art. 46, III, cod. nav.);

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