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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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Come si è anticipato in narrativa, gli atti in questione costituiscono l’oggetto degli appelli numm.<br />

4257/2010 e 420/2010 (rispettivamente proposti dalla signora Attilia Barsanti e dalla signora<br />

Stefanella Barsanti avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 424/2009), nonché dell’appello<br />

n. 4671/2010 (proposto avverso la sentenza del T.A.R. 425/2009 dalla soc. Azimut Benetti s.p.a., la<br />

quale contesta la legittimità degli atti con cui le è stata preferita, ai fini del rilascio della concessione<br />

sull’area per cui è causa, la concorrente soc. Elleyacht).<br />

7. Con il ricorso in appello n. 4257/2010, la signora Attilia Barsanti chiede la riforma della sentenza<br />

n. 424/2010 con cui il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso n. 1996/2005.<br />

Come anticipato in narrativa, tale ricorso era stato proposto per l’annullamento:<br />

a) della determinazione dirigenziale n. 1924/2005, con cui il Comune aveva ritenuto l’inidoneità<br />

degli eredi Barsanti all’esercizio della concessione;<br />

b) della nota n. 2480/2005, con cui il Comune aveva dichiarato di voler indire una nuova procedura<br />

comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav.;<br />

c) della determinazione dirigenziale 1569/07, con cui il Comune aveva dapprima dichiarato<br />

inammissibile l’istanza di partecipazione alla procedura comparativa degli eredi Barsanti (attesa la<br />

loro rilevata inidoneità) e successivamente aveva ritenuto preferibile la candidatura della soc.<br />

Elleyacht.<br />

7.1. Con il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di appello, la signora Barsanti lamenta che<br />

il T.A.R. abbia erroneamente inteso la portata del terzo comma dell’art. 46, cod. nav., nonché il<br />

contenuto degli obblighi conformativi rinvenienti dalla sentenza n. 1616/05.<br />

In particolare, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, ai sensi della disposizione da ultimo<br />

richiamata, il <strong>subentro</strong> nel godimento della concessione si verifica ipso jure per effetto del<br />

fenomeno successorio, ragione per cui non è ipotizzabile che l’amministrazione svolga una verifica<br />

ex ante sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica o economica. Al contrario (e al pari di quanto<br />

avviene nell’ipotesi di revoca, peraltro espressamente richiamata dall’art. 46, III, cit.), la richiamata<br />

verifica potrebbe essere svolta solo ex post, dando ormai per verificato il fenomeno del <strong>subentro</strong>.<br />

Ora, nel caso di specie, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere tale verifica in concreto, avendo<br />

riguardo (non già ai requisiti di idoneità degli eredi Barsanti, bensì) ai requisiti della società Azimut<br />

Benetti, cui gli eredi intendevano affidare l’esercizio in concreto della concessione.<br />

Con il terzo motivo di appello, la signora Attilia Barsanti lamenta che il T.A.R. non abbia tenuto in<br />

adeguata considerazione la radicale illegittimità che viziava la serie procedimentale dinanzi<br />

descritta, per non essere stato comunicato agli eredi Barsanti il c.d. ‘preavviso di rigetto’ di cui<br />

all’art. 10-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />

Con il sesto motivo di appello, la signora Attilia Barsanti lamenta che il T.A.R. non abbia tenuto in<br />

adeguata considerazione i profili di invalidità derivata che viziavano gli atti conclusivi della<br />

procedura, a causa delle illegittimità relative agli atti presupposti.<br />

7.2. Così riassunte le censure proposte, l’appello in questione è infondato.<br />

Dall’articolazione dei motivi di appello emerge con chiarezza che il fulcro del thema decidendum<br />

consista nello stabilire:<br />

a) in primo luogo, se la previsione di cui al terzo comma dell’art. 46, cod. nav. postuli una verifica<br />

ex ante in ordine al possesso dei necessari requisiti (come una sorta di condicio juris sospensiva per<br />

il perfezionamento stesso del fenomeno di <strong>subentro</strong>), ovvero una verifica ex post in ordine a tale<br />

possesso (come una sorta di condicio juris risolutiva, incidente su un fenomeno di <strong>subentro</strong> ormai<br />

già perfezionatosi);<br />

b) in secondo luogo, se il pertinente quadro normativo (e, in particolare, il combinato disposto di cui<br />

agli articoli 45-bis e 46, cod. nav.) ammetta che la verifica in questione sia svolta in relazione ai<br />

requisiti di un terzo soggetto cui si intende affidare l’esercizio in concreto della concessione, ovvero<br />

se tale verifica debba necessariamente essere svolta in relazione alla posizione soggettiva del<br />

medesimo richiedente.<br />

7.3. Il Collegio osserva, tuttavia, che la risoluzione del secondo quesito assuma una valenza<br />

pregiudiziale rispetto al primo.

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