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cds 585 patrimonio decesso concessionario subentro.pdf

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ha pronunciato la presente<br />

Sent. n. <strong>585</strong>/2012<br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato<br />

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 8075 del 2005, proposto dal Comune di Viareggio, in<br />

persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Buccheri, con domicilio<br />

eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />

contro<br />

la signora Barsanti Attilia, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Giuseppe Morbidelli<br />

e Marcello Taglioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Morbidelli in<br />

Roma, via G. Carducci, 4; nonché la signora Barsanti Stefanella e la Fondazione Ing. Benvenuto<br />

Barsanti Onlus, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi, Corrado Mauceri e<br />

Massimiliano Baldini, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare,<br />

14a/4;<br />

nei confronti di<br />

La s.n.c. Elleyacht di Larocca Rocco e C., non costituitasi nel secondo grado del giudizio;<br />

sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2010, proposto dalla signora Attilia Barsanti,<br />

rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Palmerini, con domicilio eletto presso lo studio<br />

dell’avvocato Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;<br />

contro<br />

Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato<br />

Corrado Buccheri, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio<br />

Emanuele II, 18;<br />

Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio - Filiale di Firenze, Agenzia del Demanio - Direzione<br />

Centrale di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge<br />

in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />

nei confronti di<br />

La s.p.a. Azimut Benetti., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa<br />

dall'avvocato Francesco Frati, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma,<br />

corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />

la s.a.s. Elleyacht di Larocca Rocco & C.; Elleyacht di Larocca Seylla & C., in persona del legale<br />

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Vaudo e Marialuisa<br />

Zanobini, con domicilio eletto presso Mariateresa Avitabile in Roma, via Panetteria, 15;<br />

sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2010, proposto dalla signora Stefanella Barsanti,<br />

rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sablone e Corrado Mauceri, con domicilio eletto<br />

presso il signor Stefano Sablone in Roma, via Polonia, 7;<br />

contro<br />

Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato<br />

Corrado Buccheri, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele


II, 18;<br />

Conferenza dei Servizi tra il Comune di Viareggio, la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Agenzia<br />

del Demanio, l’Agenzia del Demanio per la Toscana e la Capitaneria di Porto di Viareggio;<br />

nei confronti di<br />

Ministero Trasporti, Agenzia del Demanio - Direzione Centrale di Roma;<br />

Fondazione Benvenuto Barsanti;<br />

la signora Attilia Barsanti;<br />

Societa' Elleyacht di Larocca Rocco & C. S.n.c.; Societa' Elleyacht di Larocca Scylla & C. S.a.s.<br />

(Gia' Elleyacht di Larocca Rocco & C. S.n.c.), rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa<br />

Zanobini e Damiano Vaudo, con domicilio eletto presso la signora Mariateresa Avitabile in Roma,<br />

via Panetteria, 15;<br />

s.p.a. Azimut - Benetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Frati, con domicilio eletto<br />

presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />

sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2010, proposto dalla s.p.a. Azimut Benetti, in<br />

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Frati,<br />

con domicilio eletto presso lo Studio Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />

contro<br />

Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato<br />

Corrado Buccheri, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio<br />

Emanuele II, 18;<br />

nei confronti di<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio - Filiale di Firenze,<br />

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei<br />

Portoghesi, 12;<br />

la s.n.c. Elleyacht di Larocca Rocco & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Vaudo e<br />

Marialuisa Zanobini, con domicilio eletto presso la signora Mariateresa Avitabile in Roma, via<br />

Panetteria, 15;<br />

per la riforma<br />

quanto al ricorso n. 8075 del 2005:<br />

della sentenza del T.A.R. della Toscana – Firenze, Sezione III, n. 1616/2005;<br />

quanto al ricorso n. 4257 del 2010:<br />

della sentenza del T.A.R.. della Toscana – Firenze, Sezione III, n. 424/2009;<br />

quanto al ricorso n. 4420 del 2010:<br />

della sentenza del T.A.R. della Toscana - Firenze: Sezione III, n. 424/2009;<br />

quanto al ricorso n. 4671 del 2010:<br />

della sentenza del T.A.R. della Toscana – Firenze, Sezione III, n. 425/2009<br />

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio, del Ministero Trasporti,<br />

dell’Agenzia del Demanio - Filiale di Firenze; dell’Agenzia del Demanio - Direzione Centrale di<br />

Roma; della società Azimut Benetti S.p.A. e della Societa' Elleyacht di Larocca Scylla & C. S.a.s.<br />

(Gia' Elleyacht di Larocca Rocco & C. S.n.c.);<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le<br />

parti gli avvocati Buccheri (per sé e per delega dell’avvocato Vauro), Pafundi (per sé e per delega<br />

dell’avvocato Morbidelli), Righi, Mauceri e Frati, nonché l’avvocato dello Stato Grumetto;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO<br />

1. Le vicende di causa prendono le mosse dal rilascio di alcune concessioni demaniali marittime<br />

relative a un compendio denominato ‘cantiere navale Barsanti’, esistente nell’area portuale del<br />

Comune di Viareggio. La concessione demaniale per cui è causa era stata inizialmente rilasciata in<br />

favore del sig. Benvenuto Barsanti e in seguito era pervenuta dapprima al sig. Giorgio Barsanti e<br />

quindi – alla morte di questi – ai suoi eredi Attilia, Stefanella e Renato Barsanti (alla morte di<br />

quest’ultimo, poi, era succeduta nei relativi diritti la Fondazione Benvenuto Barsanti Onlus).<br />

Il Comune di Viareggio (appellante nell’ambito del ricorso n. 8075/2005) riferisce che, con atto in<br />

data 13 gennaio 1999, il Capo del Compartimento marittimo di Viareggio rilasciò una concessione<br />

demaniale marittima (n. 25/99) in favore del sig. Giovanni Andres, nella qualità di custode<br />

giudiziario dei beni degli eredi del sig. Giorgio Barsanti, fra cui il compendio denominato ‘cantiere<br />

navale Barsanti’.<br />

Una volta cessato dalla carica il sig. Andres (19 gennaio 1999), il nuovo custode nominato dal<br />

Tribunale, il sig. Marco Sala, rivolse alla Capitaneria di Porto di Viareggio una istanza di<br />

subingresso nella concessione demaniale n. 25/1999 e la Capitaneria rilasciò il titolo richiesto sino<br />

al 13 maggio 2002.<br />

Nel maggio del 2002 il custode giudiziario rimise i beni ereditari (ivi compreso il cantiere navale<br />

Barsanti) nella disponibilità degli eredi.<br />

In data 9 luglio 2002 la s.n.c. Elleyacht.presentò a propria volta una istanza di concessione<br />

demaniale in relazione all’area su cui sorge il cantiere navale.<br />

Con due successive istanze in data 30 luglio e 4 settembre 2002, gli eredi Barsanti presentarono<br />

istanze di subingresso (altrove denominate istanze di voltura) in relazione alla medesima<br />

concessione.<br />

Tuttavia, con atto in data 26 febbraio 2003 il Comune di Viareggio pubblicò un avviso per lo<br />

svolgimento di una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav., sul presupposto della<br />

concomitante presentazione di più istanze di concessione in relazione al medesimo bene.<br />

2. A questo punto della narrativa vanno descritti i ricorsi proposti in primo grado, le (tre) sentenze<br />

del T.A.R. della Toscana oggetto di impugnativa e i (quattro) ricorsi in appello proposti<br />

rispettivamente: a) dal Comune di Viareggio; b) dalla signora Attilia Barsanti; c) dalla signora<br />

Serenella Barsanti; d) dalla società Azimut Benetti s.p.a.<br />

Quanto al primo dei ricorsi in epigrafe (n. 8075/05, proposto dal Comune di Viareggio), si osserva<br />

quanto segue.<br />

L’avviso in data 26 febbraio 2003 con cui il Comune di Viareggio aveva indetto la procedura<br />

comparativa di cui all’articolo 37, cod. nav., fu impugnato innanzi al T.A.R. della Toscana dagli<br />

eredi Barsanti, i quali ne contestarono la legittimità osservando che il Comune avrebbe piuttosto<br />

dovuto riconoscere il proprio titolo alle proroga legale della concessione, ovvero al suo rinnovo per<br />

un periodo di sei anni. In tale occasione, gli eredi Barsanti impugnavano gli atti con cui era stato<br />

disposto il rinnovo della concessione in favore del custode giudiziario, sig. Marco Sala, solo fino<br />

alla data del 13 maggio 2002.<br />

Con la sentenza n. 1616 del 2005, il T.A.R. accoglieva il ricorso proposto dagli eredi Barsanti<br />

avverso gli atti inditivi della procedura comparativa, per non avere il Comune fatto corretta<br />

applicazione della previsione di cui al terzo comma dell’articolo 46, cod. nav., a per il quale gli<br />

eredi del <strong>concessionario</strong> subentrano nel godimento della concessione, purché abbiano proposto<br />

istanza in tal senso entro il termine di sei mesi (decorrenti, nel caso di specie, dal 13 maggio 2002).<br />

In definitiva, il Comune non avrebbe potuto avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod.<br />

nav., dovendo piuttosto dare atto della tempestività delle due istanze di <strong>subentro</strong> proposte dagli<br />

eredi Barsanti in data 30 luglio e 4 settembre 2002, le quali dovevano piuttosto essere esaminate.<br />

Il Tribunale, invece, respingeva la domanda volta all’accertamento del diritto al rilascio in favore<br />

degli eredi Barsanti della concessione demaniale per cui è causa, in quanto sussisteva la possibilità


che non risultasse opportuno confermare in loro favore la concessione, per ragioni attinenti<br />

l’idoneità tecnica ed economica dei richiedenti, ai sensi del secondo periodo del terzo comma<br />

dell’art. 46, cod. nav.<br />

La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dal Comune di Viareggio (ricorso n.<br />

8075/2005), il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi di gravame:<br />

1) Omessa valutazione dei profili di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.<br />

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso n.<br />

986/2003 determinata dalla revoca dei provvedimenti con cui il Comune aveva in un primo<br />

momento escluso dalla procedura comparativa la soc. Azimut Benetti.<br />

Ed infatti, siccome la riammissione alla procedura costituiva un atto certamente lesivo per gli<br />

interessi degli eredi Barsanti, la mancata impugnativa da parte di questi ultimi della determina di<br />

riammissione n. 2710/04 avrebbe dovuto indurre il Tribunale a definire il giudizio con una<br />

pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità.<br />

2) Omessa indagine e conseguente decisione sulla avvenuta scadenza della concessione demaniale<br />

n. 25/1999 e n. 189 rep. 24507 – Conseguente ed errata qualificazione delle istanze degli eredi<br />

Barsanti in data 30 luglio 2002 e 9 settembre 2002 come adempimenti ex art. 46, terzo comma, cod.<br />

nav.<br />

La sentenza n. 1616/2005 sarebbe erronea per la parte in cui ha ritenuto che gli eredi Barsanti<br />

potessero invocare la previsione di cui al terzo comma dell’art. 46, cod. nav., in tema di <strong>subentro</strong> de<br />

jure degli eredi nella concessione demaniale.<br />

Al riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che:<br />

- l’effetto del <strong>subentro</strong> de jure non si era determinato per la prima volta a seguito della restituzione<br />

dei beni nella disponibilità degli eredi (13 maggio 2002). Al contrario, gli effetti di cui all’art. 46,<br />

III, cod. nav. si erano determinati già con l’istanza di subingresso formulata dagli eredi Barsanti nel<br />

corso del 1994 ovvero, a tutto concedere, con le analoghe istanze formulate in data 20 gennaio e 31<br />

gennaio 2000;<br />

- conseguentemente, al maggio del 2002, le concessioni in questione (per le quali, come detto, il<br />

fenomeno successorio si era già in precedenza determinato) erano ormai scadute, non potendosi<br />

invocare la durata di sei anni della concessione ai sensi del comma 2 dell’articolo 01 del d.l. 5<br />

ottobre 1993, n. 400 (come modificato dall’articolo 10 della l. 16 marzo 2001, n. 88), riferita<br />

unicamente alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;<br />

- in definitiva, quando gli eredi Barsanti avevano presentato (luglio-settembre 2002) l’istanza di<br />

subingresso (altrove denominata istanza di voltura o di rinnovo), l’effetto del subingresso non solo<br />

risultava ormai prodotto da alcuni anni, ma aveva altresì determinato una concessione ormai venuta<br />

in scadenza nel maggio del 2002;<br />

- conseguentemente, le richiamate istanze del luglio-settembre 2002 dovevano essere qualificate<br />

come istanze volte al rilascio di una nuova concessione (in luogo della precedente, ormai scaduta),<br />

con la conseguenza di palesare come legittimo l’operato del Comune il quale, in presenza di più<br />

domande concorrenti, aveva ritenuto di avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav.<br />

Per quanto concerne, invece, le vicende relative alla procedura selettiva indetta nel corso del 2003<br />

ai sensi dell’art. 37, cod. nav., il Comune aveva in un primo momento valutato le posizioni di tre<br />

soggetti o gruppi di soggetti, e precisamente: a) degli eredi Barsanti; b) della società Elleyacht<br />

s.n.c., nonché c) della soc. Azimut Benetti s.p.a.<br />

Tuttavia, la soc. Azimut Benetti era stata in un primo momento esclusa dalla procedura, in quanto la<br />

relativa istanza era stata dapprima dichiarata irricevibile (per essere stata proposta su un modulo<br />

inappropriato) e in seguito dichiarata tardiva.<br />

La società in questione aveva impugnato gli atti di esclusione dinanzi al T.A.R. per la Toscana<br />

(ricorsi numm. 849/03 e 895/05), ma – durante la pendenza dei giudizi in parola – il Comune aveva<br />

adottato la determinazione n. 2710/2004, con cui i provvedimenti di esclusione erano stati revocati,<br />

con conseguente riammissione alla procedura della società Azimut Benetti.


3. Tanto premesso, è possibile esaminare le circostanze che hanno condotto alla proposizione del<br />

secondo e del terzo degli appelli in epigrafe, rispettivamente proposti dalla signora Attilia Barsanti<br />

(appello n. 4257/2010) e dalla signora Stefanella Barsanti (appello n. 4420/2010).<br />

Con determinazione dirigenziale n. 1924/05 dell’8 luglio 2005, il Comune di Viareggio aveva<br />

ritenuto non opportuno, ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod. nav., disporre la conferma della<br />

concessione demaniale in favore degli eredi Barsanti per ragioni connesse alla loro idoneità<br />

all’esercizio della concessione.<br />

Con il successivo atto n. 2480/05 in data 7 novembre 2005, il Comune aveva dichiarato di voler<br />

indire una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav. al fine di attribuire la concessione<br />

sull’area per cui è causa.<br />

Con la determinazione dirigenziale n. 1569/07 del 22 novembre 2007, il Comune aveva dichiarato<br />

inammissibile l’istanza formulata dagli eredi Barsanti al fine di essere ammessi alla procedura<br />

selettiva e aveva assegnato la concessione in questione in favore della s.n.c. Elleyacht. (rilasciando,<br />

quindi, in favore di tale società la concessione n. 86/07 del 4 dicembre 2007).<br />

I quattro atti comunali da ultimo richiamati venivano impugnati dagli eredi Barsanti con tre distinti<br />

ricorsi (numm. 1996/05, 1975/07 e 489/08) dinanzi al T.A.R. della Toscana il quale, con sentenza<br />

16 marzo 2009, n. 424, respingeva i ricorsi in questione e i motivi aggiunti.<br />

La sentenza n. 424/09 veniva impugnata in sede di appello dalla signora Attilia Barsanti (ricorso n.<br />

4257/2010), la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi di ricorso:<br />

1) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità della motivazione<br />

circa un punto decisivo della controversia;<br />

2) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità ed insufficienza della<br />

motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

3) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10-bis e 21-quinqiues della l. 7 agosto 1990, n. 241 –<br />

Erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

4) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità e insufficienza della<br />

motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

5) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, cod. nav. – Violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità e insufficienza della<br />

motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />

6) Violazione art. 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 46, cod. nav. –<br />

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Erroneità e<br />

insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia.<br />

La sentenza n. 424/09 veniva altresì impugnata in sede di appello dalla signora Stefanella Barsanti<br />

(ricorso n. 4420/2010), la quale ne chiedeva la riforma articolando sedici motivi di ricorso.<br />

I primi otto motivi di appello vengono accomunati sotto la seguente rubrica:<br />

“Sull’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato e/o ha travisato e/o non ha esaminato i<br />

motivi dedotti con il ricorso RGR 489/2008 avverso la determinazione 8 luglio 2005, n. 1924 con<br />

cui il Comune di Viareggio ha ritenuto di non confermare in capo agli eredi Barsanti la<br />

concessione demaniale precedentemente intestata al loro dante causa”.<br />

I secondi otto motivi di appello vengono accomunati sotto la seguente rubrica:<br />

“Sull’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato e/o ha travisato e/o non ha esaminato i<br />

motivi dedotti con il ricorso RGR 1975/07 e relativi motivi aggiunti sia avverso la determinazione<br />

10 agosto 2007, n. 1569, con la quale il Comune di Viareggio ha dichiarato inammissibile la<br />

pretesa domanda di assentimento di nuova concessione per carenza dei requisiti di idoneità tecnica<br />

dei richiedenti, sia avverso la concessione demaniale rilasciata alla ‘Elle Yacht’ con atto 4<br />

dicembre 2007”.


4. Quanto al terzo degli appelli in epigrafe si osserva quanto segue.<br />

Con ricorso n. 2160/2007 e con successivi motivi aggiunti, la società Azimut Benetti, premesso di<br />

essere un primario operatore del settore della cantieristica navale e di aver gestito nel periodo 1997-<br />

2005 il compendio cantieristico all’origine dei fatti di causa, impugnava dinanzi al T.A.R. della<br />

Toscana la determinazione dirigenziale n. 1569/07 del 22 novembre 2007, con cui il Comune aveva<br />

assegnato la concessione in questione in favore della s.n.c. Elleyacht . rilasciando, pertanto, in<br />

favore di tale società la concessione n. 86/07 del 4 dicembre 2007.<br />

Con la sentenza 16 marzo 2009, n. 425, il T.A.R. respingeva il ricorso ritenendolo infondato.<br />

La sentenza in questione veniva impugnata dalla società Azimut Benetti, la quale ne chiedeva la<br />

riforma articolando tre motivi di appello, rispettivamente relativi:<br />

1) [alla] interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 37, cod. nav.;<br />

2) [all’] illegittimo ricorso alla conferenza di servizi;<br />

3) [alla] irragionevolezza dei criteri di selezione adottati dal Comune di Viareggio.<br />

In ciascuno dei quattro appelli in epigrafe si costituivano le parti indicate in premessa, le quali<br />

concludevano come in atti.<br />

5. All’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011, presenti i difensori come da verbale di udienza,<br />

la causa veniva trattenuta in decisione.<br />

DIRITTO<br />

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 8075/2005, proposto dal Comune di<br />

Viareggio avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto<br />

dagli eredi del titolare di una concessione demaniale marittima e, per l’effetto, sono stati annullati<br />

gli atti con cui il Comune aveva indetto una procedura comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav.<br />

per l’attribuzione della medesima concessione, non tenendo in considerazione le istanze di sub<br />

ingresso e di voltura presentate dai ricorrenti.<br />

Giungono, altresì, alla decisione del Collegio i ricorsi numm. 4257/2010 e 4420/2010, proposti da<br />

due degli eredi in questione avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 424/09, con cui è stato<br />

respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui il Comune di Viareggio ha ritenuto la non<br />

idoneità degli eredi Barsanti ad eseguire la concessione e a gestire il cantiere, ai sensi del terzo<br />

comma dell’art. 46, cod. nav.<br />

Giunge, infine, alla decisione del Collegio il ricorso n. 4671/2010, proposto da una società attiva nel<br />

settore della cantieristica navale avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 425/09, con cui è<br />

stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui il Comune da ultimo ha assegnato la concessione<br />

all’origine dei fatti di causa in favore della società Elleyacht.<br />

2. Il Collegio ritiene in primo luogo di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo<br />

evidenti ragioni di carattere oggettivo e soggettivo, ai sensi dell’art. 70, c.p.a.<br />

3. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del primo degli appelli in epigrafe (ricorso<br />

n.8075/05), partendo dall’esame dell’appello principale proposto dal Comune di Viareggio.<br />

3.1. Come si è anticipato in narrativa, il Comune di Viareggio ritiene in primo luogo che la sentenza<br />

del T.A.R. n. 1616/2005 sia meritevole di riforma per non avere i primi giudici rilevato la<br />

inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso originario, attesa la mancata impugnativa della<br />

determinazione n. 2710/2004, con cui il Comune di Viareggio aveva deciso di riammettere alla<br />

procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. la soc. Azimut Benetti, che ne era stata in un<br />

primo momento esclusa.<br />

3.1.1. Il motivo è infondato, dal momento che l’oggetto principale del ricorso proposto in primo<br />

grado dagli eredi Barsanti (n. 986/2003) era rappresentato innanzitutto dalla decisione in se di<br />

avviare la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav.<br />

Ne consegue che l’atto con cui il Comune aveva riammesso alla procedura selettiva la società<br />

Azimut Benetti era legato da un nesso di presupposizione e consequenzialità necessaria agli atti<br />

presupposti con cui il Comune aveva adottato (per così dire: ‘a monte’) la decisione di indire la<br />

procedura di cui all’art. 37, cod. nav.


Ne consegue che l’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di indizione della procedura – in<br />

considerazione della pienezza del contraddittorio - avrebbe determinato certamente un effetto<br />

caducante (e non meramente viziante) nei confronti degli atti con cui era stata disposta<br />

l’ammissione dei singoli candidati.<br />

Pertanto, la questione deve essere risolta facendo applicazione del consolidato – e qui condiviso –<br />

principio secondo cui, in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi tra<br />

invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, nel senso che nel primo caso<br />

l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto conseguenziale anche<br />

quando quest'ultimo non è stato impugnato, mentre, nel secondo caso, l'atto conseguenziale è affetto<br />

da illegittimità derivata, ma resta efficace ove non ritualmente impugnato (in tal senso: Cons. Stato,<br />

V, 25 novembre 2010, n. 8243; id., V, 11 agosto 2010, n. 5623; id., V, 9 novembre 2005, n. 6270).<br />

Ebbene, siccome nel caso in esame l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto presupposto<br />

(l’indizione delle procedura) avrebbe certamente determinato (in ragione della pienezza del<br />

contraddittorio) la caducazione anche dell’atto presupponente (l’ammissione di un singolo<br />

concorrente), deve concludersi nel senso che la mancata impugnazione del secondo di tali atti non<br />

determini né l’inammissibilità, né l’improcedibilità del ricorso inizialmente proposto.<br />

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Viareggio lamenta l’erroneità della sentenza del<br />

T.A.R. per la parte in cui ha ritenuto che le istanze di <strong>subentro</strong> (altrove denominate ‘di voltura’ o ‘di<br />

rinnovo’) formulate dagli eredi Barsanti in data 30 luglio e 4 settembre 2002 potessero essere<br />

considerate rituali e tempestive ai fini di cui al terzo comma dell’art. 46, cod. nav.<br />

Secondo il Comune, le istanze in questione non potevano produrre gli effetti di cui all’art. 46,<br />

comma terzo, cod. nav. in quanto:<br />

a) gli adempimenti di cui alla disposizione da ultimo richiamata erano stati compiuti dagli eredi<br />

Barsanti già nel 1994 e nel 2000, con la conseguenza che tali adempimenti non potessero essere<br />

nuovamente compiuti nel 2002;<br />

b) alla data del 13 maggio 2002 (ossia, nel momento in cui il custode giudiziario aveva rimesso i<br />

beni del de cuius nella disponibilità degli eredi), la concessione demaniale n. 25/99 era certamente<br />

scaduta, ragione per cui non era ammissibile che gli eredi Barsanti invocassero una sorta di<br />

‘rimessione in termini’ per l’intero periodo nel corso del quale i rapporti successori erano rimasti in<br />

contestazione;<br />

c) ancora, i ricorrenti in primo grado non potevano invocare una diversa durata della concessione<br />

(ad es.: le disposizioni in tema di durata sessennale, di cui al comma 2 dell’art. 01 del d.l. 400 del<br />

1993, come modificato dall’art. 10 della l. 88 del 2001), trattandosi di una interpretazione erronea<br />

sotto il profilo normativo;<br />

d) quindi, dal momento che le richiamate istanze del luglio-settembre 2002 non potevano essere<br />

valutate ai sensi dell’art. 46, III, cod. nav., le stesse dovevano essere considerate come istanze di<br />

nuova concessione. Ma se questa era la corretta qualificazione delle istanze in parola, allora<br />

risultava del tutto corretto l’operato del Comune, il quale (in presenza di più istanze concorrenti<br />

relative al medesimo bene) aveva ritenuto di far luogo alla procedura comparativa di cui all’art. 37,<br />

cod. nav.<br />

3.2.1. Il motivo in questione così sintetizzato non è fondato.<br />

In primo luogo deve escludersi che gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 46, cod. nav. potessero<br />

essere riconnessi alle istanze di <strong>subentro</strong> formulate dagli eredi Barsanti nel corso del 1994 e del<br />

2000.<br />

L’opzione interpretativa in parola appare in contrasto con l’evidente ratio della disposizione della<br />

cui interpretazione si discute.<br />

Il terzo comma dell’art. 46, cit., dispone che “in caso di morte del <strong>concessionario</strong> gli eredi<br />

subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto<br />

pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all’idoneità tecnica od economica degli eredi, la<br />

amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative<br />

alla revoca”.


Dall’esame della disposizione appena richiamata emerge che:<br />

- l’istituto del <strong>subentro</strong> nel godimento della concessione non opera ipso jure quale automatica<br />

conseguenza del fenomeno successorio, ma presuppone pur sempre – ai fini del suo definitivo<br />

perfezionamento - l’adozione di un provvedimento amministrativo (atto di ‘conferma’),<br />

evidentemente caratterizzato da apprezzabili margini di discrezionalità sia amministrativa che<br />

tecnica in capo all’Ente concedente;<br />

- la litera legis collega in modo evidente l’istanza (e la possibilità stessa) di <strong>subentro</strong> all’effettivo<br />

godimento e disponibilità dei beni oggetto di concessione. Ne consegue che appare del tutto<br />

coerente con il quadro sistematico di riferimento l’opzione che fa decorrere il termine a quo per<br />

l’istanza di <strong>subentro</strong> non già dal momento di apertura della successione, bensì dal momento (in<br />

ipotesi, diverso, come nel caso di specie) in cui l’erede abbia conseguito in modo effettivo il<br />

“godimento della concessione” e, pertanto, sia stato immesso nella concreta disponibilità dei beni<br />

ereditari;<br />

- l’opzione interpretativa in questione appare certamente coerente con l’evidente ratio legis<br />

dell’istituto del <strong>subentro</strong> (desumibile dalla formulazione del terzo comma dell’art. 46, cit.), nel cui<br />

ambito deve essere operato un complesso giudizio di ponderazione fra l’interesse pubblico (da<br />

valutarsi in concreto, nell’ottica della più proficua utilizzazione del bene) alla conferma del<br />

<strong>concessionario</strong> - anche alla luce dell’idoneità tecnica ed economica degli eredi - e l’interesse privato<br />

(del pari, da valutare alla luce delle concrete circostanze del caso di specie) al rilascio del<br />

richiamato provvedimento confermativo.<br />

Ma se questa è la ratio dell’istituto (e se l’idoneità del subentrante deve essere valutata in relazione<br />

alle concrete attitudini mostrate in relazione al “godimento della concessione”), ne consegue che il<br />

termine semestrale di cui al più volte richiamato terzo comma dell’art. 46 non possa che essere fatto<br />

decorrere dal momento in cui l’erede sia stato posto nella concreta disponibilità dei beni su cui si<br />

esercita la concessione (circostanza che, nel caso in esame, si è verificata in data 13 maggio 2002,<br />

allorquando il custode giudiziario ha rimesso i beni ereditari nella disponibilità degli eredi<br />

Barsanti).<br />

Pertanto, la sentenza n. 1616/2005 è meritevole di conferma laddove ha ritenuto che le istanze di<br />

<strong>subentro</strong> formulate dagli eredi Barsanti in data 30 luglio e 4 settembre 2002 fossero da considerare<br />

tempestive ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod. nav. (in quanto proposte entro i sei mesi dal<br />

13 maggio 2002).<br />

La sentenza in questione è, altresì, meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto illegittimo<br />

l’operato del Comune, il quale aveva ritenuto di poter procedere alla procedura comparativa di cui<br />

all’art. 37 cod. nav., non tenendo in adeguata considerazione la necessità di definire prima le<br />

richiamate istanze di <strong>subentro</strong>.<br />

4. L’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti nell’ambito del ricorso<br />

8075/2005 è parimenti infondato.<br />

4.1. Con il primo, il terzo e il quarto motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che<br />

il T.A.R. abbia omesso di considerare che la vicenda di causa avrebbe dovuto essere definita alla<br />

luce della novella normativa di cui all’art. 10 della l. 88 del 2001, il quale ha sostituito il comma 2<br />

dell’articolo 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400.<br />

Nella tesi dell’appellante incidentale, laddove avesse correttamente interpretato ed applicato la<br />

richiamata novella normativa, il T.A.R. avrebbe necessariamente dovuto concludere nel senso che<br />

la concessione n. 25/99 (la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 dicembre 2001) fosse stata<br />

prorogata sino al 31 dicembre 2003, ovvero fosse stata rinnovata sino al 31 dicembre 2007.<br />

4.1.1. I motivi di appello in questione non sono fondati.<br />

Come correttamente obiettato sul punto dalla difesa comunale, i richiamati motivi non risultano<br />

condivisibili, in quanto la disposizione della cui applicazione si discute (il comma 2 dell’art. 01 del<br />

d.l. 400 del 1993, nella formulazione risultante dall’art. 10 della l. 88 del 2001, che ha sancito la<br />

durata sessennale di talune concessioni demaniali) risulta in radice inapplicabile alle concessioni


con finalità produttive ed industriali, mentre il campo di applicazione è limitato alle concessioni<br />

demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.<br />

Si osserva al riguardo che l’art. 13 della l. 8 luglio 2003, n. 172, ha fornito l’interpretazione<br />

autentica del comma 2 dell’art. 01, precisando che «le parole: ‘le concessioni di cui al comma 1’ di<br />

cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16<br />

marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali<br />

marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del<br />

medesimo articolo 01».<br />

Si osserva, altresì, che non sembrano emergere dubbi circa la legittimità costituzionale della<br />

richiamata norma di interpretazione autentica (per definizione, di portata retroattiva), ritenendosi<br />

che l’opzione interpretativa offerta dal legislatore del 2003 rientri nel novero delle possibili – e<br />

plausibili – accezioni ermeneutiche riconducibili alla formulazione della originaria disposizione<br />

della cui interpretazione si discute.<br />

Conseguentemente, non può neppure essere condiviso l’argomento profuso dalla signora Stefanella<br />

Barsanti, secondo cui la richiamata disposizione (qualificata come di interpretazione autentica) non<br />

potrebbe che sortire effetti per il futuro: per le ragioni dinanzi richiamate, infatti, non sussistono<br />

elementi sistematici o testuali per concludere nel senso dell’erroneità ovvero della falsità di una<br />

siffatta qualificazione.<br />

4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la signora Barsanti lamenta che il T.A.R. abbia<br />

mancato di valutare l’illegittimità dell’operato del Comune, il quale aveva omesso di adottare<br />

provvedimenti espressi in relazione alle istanze di <strong>subentro</strong> nella concessione sull’area formulate<br />

dagli eredi Barsanti nel corso del 1994 e del 2000.<br />

4.2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento per le medesime ragioni già dinanzi<br />

esposte sub 3.2.1.<br />

Si è osservato, in particolare, che se la ratio dell’istituto del <strong>subentro</strong> degli eredi nella concessione<br />

di cui al terzo comma dell’art. 46, cit. è da individuare nella verifica in concreto circa l’idoneità<br />

tecnica o economica degli eredi a gestire il bene in concessione, sì da massimizzarne le potenzialità,<br />

allora il momento in cui può in concreto essere avanzata l’istanza di <strong>subentro</strong> coincide con quello in<br />

cui l’erede consegue la concreta disponibilità dei beni, non potendosi ammettere la proponibilità di<br />

istanze formulate in momenti anteriori.<br />

4.3. Con il quinto motivo di appello incidentale, la signora Stefanella Barsanti lamenta che i primi<br />

giudici abbiano omesso di valutare l’ingiustizia del danno cagionato dalla condotta del Comune,<br />

traendone le necessarie conseguenze ai fini risarcitori.<br />

4.3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.<br />

Rinviando al prosieguo della presente decisione per ulteriori considerazioni circa l’insussistenza del<br />

presupposto oggettivo della fattispecie di illecito foriero di danno, ci si limita qui ad osservare che<br />

la domanda risarcitoria articolata in sede di appello incidentale dalla signora Stefanella Barsanti<br />

risulta formulata in modo generico e carente dell’indicazione dei presupposti del presunto illecito<br />

(fattispecie dannosa, antigiuridicità, colpevolezza).<br />

5. Concludendo sul ricorso n. 8075/2005, devono essere respinti sia l’appello principale proposto<br />

dal Comune di Viareggio, sia l’appello incidentale proposto dalla signora Stefanella Barsanti.<br />

Correttamente, quindi, il Tribunale ha annullato gli atti con cui il Comune ha, nel corso del 2003,<br />

avviato la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav., senza prima valutare l’istanza di<br />

<strong>subentro</strong> tempestivamente formulata dagli eredi Barsanti ai sensi del terzo comma dell’art. 46, cod.<br />

nav.<br />

6. A questo punto, quindi, devono essere esaminati gli atti con cui il Comune ha dapprima valutato<br />

negativamente l’idoneità tecnica ed economica degli eredi all’esercizio della concessione e, in<br />

seguito, ha indetto nuovamente la procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. (ritenendo<br />

inammissibile l’istanza di partecipazione formulata dagli eredi Barsanti), assegnandola infine alla<br />

soc. Elleyacht, alla quale è stata quindi rilasciata la concessione demaniale n. 86/07.


Come si è anticipato in narrativa, gli atti in questione costituiscono l’oggetto degli appelli numm.<br />

4257/2010 e 420/2010 (rispettivamente proposti dalla signora Attilia Barsanti e dalla signora<br />

Stefanella Barsanti avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n. 424/2009), nonché dell’appello<br />

n. 4671/2010 (proposto avverso la sentenza del T.A.R. 425/2009 dalla soc. Azimut Benetti s.p.a., la<br />

quale contesta la legittimità degli atti con cui le è stata preferita, ai fini del rilascio della concessione<br />

sull’area per cui è causa, la concorrente soc. Elleyacht).<br />

7. Con il ricorso in appello n. 4257/2010, la signora Attilia Barsanti chiede la riforma della sentenza<br />

n. 424/2010 con cui il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso n. 1996/2005.<br />

Come anticipato in narrativa, tale ricorso era stato proposto per l’annullamento:<br />

a) della determinazione dirigenziale n. 1924/2005, con cui il Comune aveva ritenuto l’inidoneità<br />

degli eredi Barsanti all’esercizio della concessione;<br />

b) della nota n. 2480/2005, con cui il Comune aveva dichiarato di voler indire una nuova procedura<br />

comparativa ai sensi dell’art. 37, cod. nav.;<br />

c) della determinazione dirigenziale 1569/07, con cui il Comune aveva dapprima dichiarato<br />

inammissibile l’istanza di partecipazione alla procedura comparativa degli eredi Barsanti (attesa la<br />

loro rilevata inidoneità) e successivamente aveva ritenuto preferibile la candidatura della soc.<br />

Elleyacht.<br />

7.1. Con il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di appello, la signora Barsanti lamenta che<br />

il T.A.R. abbia erroneamente inteso la portata del terzo comma dell’art. 46, cod. nav., nonché il<br />

contenuto degli obblighi conformativi rinvenienti dalla sentenza n. 1616/05.<br />

In particolare, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, ai sensi della disposizione da ultimo<br />

richiamata, il <strong>subentro</strong> nel godimento della concessione si verifica ipso jure per effetto del<br />

fenomeno successorio, ragione per cui non è ipotizzabile che l’amministrazione svolga una verifica<br />

ex ante sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica o economica. Al contrario (e al pari di quanto<br />

avviene nell’ipotesi di revoca, peraltro espressamente richiamata dall’art. 46, III, cit.), la richiamata<br />

verifica potrebbe essere svolta solo ex post, dando ormai per verificato il fenomeno del <strong>subentro</strong>.<br />

Ora, nel caso di specie, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere tale verifica in concreto, avendo<br />

riguardo (non già ai requisiti di idoneità degli eredi Barsanti, bensì) ai requisiti della società Azimut<br />

Benetti, cui gli eredi intendevano affidare l’esercizio in concreto della concessione.<br />

Con il terzo motivo di appello, la signora Attilia Barsanti lamenta che il T.A.R. non abbia tenuto in<br />

adeguata considerazione la radicale illegittimità che viziava la serie procedimentale dinanzi<br />

descritta, per non essere stato comunicato agli eredi Barsanti il c.d. ‘preavviso di rigetto’ di cui<br />

all’art. 10-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241.<br />

Con il sesto motivo di appello, la signora Attilia Barsanti lamenta che il T.A.R. non abbia tenuto in<br />

adeguata considerazione i profili di invalidità derivata che viziavano gli atti conclusivi della<br />

procedura, a causa delle illegittimità relative agli atti presupposti.<br />

7.2. Così riassunte le censure proposte, l’appello in questione è infondato.<br />

Dall’articolazione dei motivi di appello emerge con chiarezza che il fulcro del thema decidendum<br />

consista nello stabilire:<br />

a) in primo luogo, se la previsione di cui al terzo comma dell’art. 46, cod. nav. postuli una verifica<br />

ex ante in ordine al possesso dei necessari requisiti (come una sorta di condicio juris sospensiva per<br />

il perfezionamento stesso del fenomeno di <strong>subentro</strong>), ovvero una verifica ex post in ordine a tale<br />

possesso (come una sorta di condicio juris risolutiva, incidente su un fenomeno di <strong>subentro</strong> ormai<br />

già perfezionatosi);<br />

b) in secondo luogo, se il pertinente quadro normativo (e, in particolare, il combinato disposto di cui<br />

agli articoli 45-bis e 46, cod. nav.) ammetta che la verifica in questione sia svolta in relazione ai<br />

requisiti di un terzo soggetto cui si intende affidare l’esercizio in concreto della concessione, ovvero<br />

se tale verifica debba necessariamente essere svolta in relazione alla posizione soggettiva del<br />

medesimo richiedente.<br />

7.3. Il Collegio osserva, tuttavia, che la risoluzione del secondo quesito assuma una valenza<br />

pregiudiziale rispetto al primo.


Ed infatti, premesso che non è contestato in atti che gli eredi Barsanti non intendessero svolgere in<br />

proprio la concessione (ma che preferissero affidarne l’esercizio in concreto a un terzo, qualificato<br />

soggetto – la soc. Azimut Benetti -), si ritiene che essi non avrebbero comunque potuto conseguire<br />

il <strong>subentro</strong> nella concessione per cui è causa (per accertata carenza dei necessari requisiti<br />

professionali), qualunque sia la soluzione che si intenda fornire al primo dei quesiti dinanzi<br />

richiamati sub 7.2.<br />

E infatti, laddove si propenda per la tesi secondo cui il terzo comma dell’art. 46, cod. nav. subordina<br />

lo stesso perfezionamento del <strong>subentro</strong> alla verifica del possesso dei necessari requisiti, dovrà<br />

necessariamente concludersi nel senso che gli eredi Barsanti non potessero aspirare a tale <strong>subentro</strong>,<br />

essendo privi dei richiamati requisiti (sul punto, cfr. amplius, infra).<br />

Ma anche laddove si propenda per la tesi secondo cui il terzo comma dell’articolo 46 delinea un<br />

meccanismo di <strong>subentro</strong> ipso jure degli eredi, salvi gli effetti della mancata conferma per accertata<br />

carenza dei requisiti (ipotesi che la disposizione assimila, quad effectum, ad una revoca), non<br />

potrebbe comunque giungersi a conclusioni diverse.<br />

Ed infatti, anche ad aderire alla soluzione appena richiamata (che può essere compendiata nella<br />

sequenza: ‘<strong>subentro</strong> ex lege - istanza di conferma - verifica sui requisiti - mancata conferma -<br />

revoca’), non appare dubitabile che la verifica di idoneità debba necessariamente essere svolta in<br />

relazione alle caratteristiche soggettive degli eredi, non essendo ammissibile una sorta di rinvio ‘per<br />

avvalimento’ ai requisiti posseduti da terzi soggetti, neppure nelle ipotesi in cui si intenda ricorrere<br />

all’istituto dell’affidamento a terzi soggetti di cui all’art. 45-bis, cod. nav.<br />

Si osserva al riguardo che:<br />

- il più volte richiamato terzo comma dell’art. 46 fa espresso riferimento alla verifica in ordine ai<br />

requisiti di idoneità tecnica od economica “degli eredi”, e non anche degli altri soggetti cui possa<br />

essere affidato in concreto l’esercizio del rapporto concessorio;<br />

- se per un verso è vero che la novella di cui all’art. 10 della l. 88 del 2001 ha modificato la<br />

previsione di cui al primo comma dell’art. 45-bis, cod. nav. (eliminando le parole “in casi<br />

eccezionali e per periodi determinati” riferite alle ipotesi in cui è possibile far ricorso all’istituto<br />

dell’affidamento a terzi), è pur vero che tale previsione non può derogare in radice alla fisiologica<br />

configurazione dei rapporti concessori, nel cui ambito l’affidamento a terzi postula comunque un<br />

rapporto concessorio ormai definitivamente consolidato in capo al beneficiario;<br />

- come condivisibilmente osservato dal T.A.R., la previsione dell’art. 45-bis, cod. nav. (la quale<br />

consente, in talune ipotesi, che il titolare affidi a terzi l’esercizio della concessione), non può essere<br />

intesa nel senso di consentire un generalizzato esonero dal possesso dei requisiti che – comunque –<br />

devono in via prioritaria essere posseduti dal <strong>concessionario</strong>;<br />

- la tesi sostenuta dall’appellante, pur muovendo da un presupposto in astratto condivisibile (il<br />

perfezionamento del <strong>subentro</strong> quale effetto ex lege del fenomeno successorio), giunge alla<br />

conseguenza (non condivisibile) di ammettere il definitivo consolidamento del rapporto concessorio<br />

in capo a un soggetto senz’altro privo dei necessari requisiti, laddove – invece - la norma connette<br />

in modo espresso a tale ipotesi effetti risolutori, sotto la specie di mancata conferma della<br />

concessione e di conseguente revoca;<br />

- l’opzione interpretativa suggerita dall’appellante, oltre a contrastare con l’inequivoca littera legis<br />

del più volte richiamato terzo comma dell’art. 46 (il quale incentra expressis verbis il giudizio di<br />

idoneità sulla posizione soggettiva “degli eredi”), si presterebbe ad applicazioni distorsive e<br />

palesemente in contrasto con la ratio dell’istituto della concessione su beni del demanio pubblico.<br />

Ed infatti, l’adesione alla richiamata opzione interpretativa consentirebbe l’instaurazione di vere e<br />

proprie rendite di posizione connesse alla mera titolarità di un rapporto concessorio (anche a<br />

prescindere dall’effettiva idoneità e volontà ad esercitarlo in concreto), in evidente contrasto con il<br />

principio secondo cui ogni scelta pubblica in materia demaniale deve essere comunque improntata<br />

alla più proficua utilizzazione del bene (laddove la garanzia delle rendite di posizione non<br />

costituisce certo una scelta ottimale in termini di proficua utilizzazione delle risorse pubbliche).


Tanto premesso sotto il profilo sistematico, si ritiene che le valutazioni in concreto svolte<br />

dall’Amministrazione comunale circa l’inidoneità tecnica ed economica degli eredi Barsanti<br />

all’esercizio della concessione risultino esenti dai lamentati profili di illegittimità.<br />

Si osserva, in particolare, che la determinazione dirigenziale n. 1924/2005 (con cui è stata dichiarata<br />

per la prima volta l’inidoneità degli eredi Barsanti all’esercizio della concessione) e la successiva<br />

determinazione n. 1569/07 (con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza volta a partecipare alla<br />

procedura di comparazione di cui all’art. 37 cod. nav.) abbiano espresso in modo corretto le ragioni<br />

per cui non si riteneva di individuare in capo agli eredi Barsanti il possesso dei requisiti di idoneità<br />

tecnica ed economica.<br />

Al riguardo si osserva che:<br />

- assume un rilievo preliminare ed assorbente la dichiarata volontà espressa dagli eredi di proseguire<br />

nell’affidamento della concessione in favore della soc. Azimut Benetti;<br />

- comunque, il Comune aveva correttamente individuato ulteriori elementi i quali deponevano nel<br />

senso della richiamata inidoneità (nessuno degli eredi aveva mai operato nel settore della<br />

cantieristica navale e l’impresa cantieristica Barsanti risultava cancellata dai registri della<br />

C.C.I.A.A. di Lucca già dall’aprile del 1997).<br />

7.4 Del pari è infondato il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione della previsione di<br />

cui all’art. 10-bis, l. 241 del 1990, in tema di c.d. ‘preavviso di rigetto’.<br />

Gli eredi Barsanti sono stati posti in condizione di interloquire con il Comune di Viareggio sul<br />

punto del possesso o meno dei requisiti di idoneità tecnica ed economica e, in punto di fatto, non<br />

hanno addotto elementi concreti volti ad affermare l’effettivo possesso di tali requisiti (si veda, sul<br />

punto, il contenuto della nota inviata dagli eredi Barsanti al Comune di Viareggio in data 2 maggio<br />

2003).<br />

Sotto tale aspetto si ritiene di prestare adesione all’orientamento secondo cui la violazione dell'art.<br />

10-bis, della legge n. 241 del 1990, non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale,<br />

dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21octies<br />

comma 2, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e<br />

di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità<br />

sostanziale del medesimo. L'art. 21-octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul<br />

procedimento o sulla forma dell'atto per il fatto che il contenuto dispositivo non sarebbe potuto<br />

essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato, V, 7 luglio 2009, n. 5235).<br />

7.5. La rilevata infondatezza del ricorso in appello n. 4257/2010 esime il Collegio dall’esaminare in<br />

modo puntuale le eccezioni sollevate dal Comune di Viareggio e dalla società Elleyacht (eccezioni<br />

già articolate nel giudizio di primo grado e nella presente sede puntualmente riproposte), relative ad<br />

alcuni profili di inammissibilità che avrebbero viziato il ricorso n. 1996/05 proposto dinanzi al<br />

T.A.R. dalla signora Attilia Barsanti.<br />

7.6. Per le ragioni dinanzi esposte, non può trovare accoglimento neppure il sesto dei motivi<br />

dell’appello incidentale, con cui si è lamentato che il T.A.R. non abbia pronunciato l’invalidità<br />

derivata degli ulteriori atti della serie procedimentale lasciati indenni dalla sentenza n. 424/2009.<br />

8. Per ragioni in gran parte analoghe a quelle dinanzi esaminate sub 7, deve essere respinto anche il<br />

ricorso in appello n. 4420/2010, con cui la signora Stefanella Barsanti ha a propria volta chiesto<br />

l’annullamento della sentenza del T.A.R. n. 424/2009.<br />

Al riguardo, si osserva che gli argomenti dinanzi svolti sub 7.4. risultano idonei a dichiarare<br />

l’infondatezza: a) del primo, del terzo e del decimo motivo di ricorso (con cui si è lamentata la<br />

violazione dell’art. 10-bis, l. 241 del 1990), nonché b) del secondo motivo (con cui si è lamentata la<br />

mancata valorizzazione degli apporti partecipativi, con particolare riguardo al contenuto della<br />

memoria in data 3 maggio 2003).<br />

Si osserva, poi, che gli argomenti dinanzi svolti sub 7.3. risultano idonei a dichiarare l’infondatezza:<br />

a) del quarto motivo di ricorso (con cui si è lamentata l’erronea individuazione degli obblighi<br />

rinvenienti dalla sentenza 1616/2005 e dall’art. 46, III, cod. nav.);


) del quinto motivo (con cui si è lamentata l’erronea interpretazione dell’art. 46, cit. in relazione<br />

alla questione del <strong>subentro</strong> degli eredi);<br />

c) del sesto motivo (con cui si è lamentato che il provvedimento n. 1924/05 avesse male inteso gli<br />

obblighi rinvenienti dalla sentenza n. 1616/2005);<br />

d) del settimo motivo (con cui si è lamentata l’erronea interpretazione dell’art. 46, cit., in relazione<br />

all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti ricadente in capo all’erede);<br />

e) dell’ottavo motivo (con cui si è lamentata l’erroneità delle argomentazioni poste a fondamento<br />

del giudizio di non idoneità);<br />

f) del dodicesimo motivo di ricorso (con cui si è lamentata, sotto diverso profilo, l’erronea<br />

interpretazione fornita dal Comune agli obblighi rinvenienti dalla sentenza 1616/2005 e dall’art. 46,<br />

III, cod. nav);<br />

g) del tredicesimo motivo di ricorso (con cui si è lamentata l’erronea interpretazione che sarebbe<br />

stata data all’art. 45-bis, cod. nav.);<br />

h) del tredicesimo motivo di ricorso, con cui si è lamentata l’erronea interpretazione che sarebbe<br />

stata data dell’art. 37, cod. nav., in tema di requisiti per la partecipazione al confronto competitivo.<br />

Si osserva, infine, che per le medesime ragioni dinanzi richiamate sub 7.3. deve essere altresì<br />

dichiarata l’infondatezza del nono, del quindicesimo e del sedicesimo motivo di ricorso (con cui si è<br />

chiesto di dichiarare l’illegittimità derivata che vizierebbe gli atti conclusivi della procedura<br />

comparativa di cui all’art. 37, cod. nav. e la concessione demaniale n. 86/07 del 4 dicembre 2007).<br />

9. Per le ragioni dinanzi esposte sub 8, deve quindi essere disposta la reiezione dei ricorsi in appello<br />

numm.4257/2010 e 4420/2010.<br />

10. Deve, a questo punto, essere esaminato il ricorso in appello n. 4671/2010 con cui la s.p.a..<br />

Azimut Benetti ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana n. 425/2009.<br />

La sentenza in questione ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti della procedura comparativa<br />

indetta dal Comune di Viareggio ai sensi dell’art. 37, cod. nav. e conclusasi con l’assegnazione in<br />

favore della s.n.c. Elleyacht..<br />

10.1. Con il primo motivo di appello, la soc. Azimut Benetti chiede la riforma della sentenza in<br />

epigrafe, per la parte in cui ha omesso di rilevare il vizio che gravava sull’intera procedura di gara,<br />

per il mancato rispetto dei requisiti minimi dell’evidenza pubblica di matrice comunitaria.<br />

Sotto tale aspetto, non sarebbe in alcun modo sufficiente il rispetto della previsione di cui all’art.<br />

18, reg. cod. nav. (in tema di pubblicazione della domanda di concessione presso l’albo pretorio del<br />

Comune), trattandosi di modalità ormai desueta e, comunque, inidonea ad assicurare un adeguato<br />

livello di pubblicità a procedure comparative di notevole rilievo, come quella all’origine dei fatti di<br />

causa.<br />

10.1.1. Il motivo in questione è inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione.<br />

E infatti pacifico in atti che la società appellante abbia avuto adeguata notizia della procedura di<br />

gara (cui ha, infatti, ritualmente partecipato), con la conseguenza che essa non possa nella presente<br />

sede dolersi della mancata attivazione di ulteriori e diversi strumenti di pubblicità il cui effetto<br />

sarebbe, al più, quello di allargare la platea dei partecipanti, ma non certo di far conseguire<br />

all’appellante un’utilità diretta ed immediata.<br />

Nel merito, comunque, il motivo di appello risulta infondato, in quanto risulta in atti che il Comune<br />

di Viareggio abbia pubblicato l’avviso concernente i dati di cui al secondo comma dell’art. 18, reg.<br />

cod. nav. facendo applicazione della previsione regolamentare in questione.<br />

Peraltro, l’onere di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune delle informazioni di cui all’art.<br />

18, reg. cod. nav., sussiste unicamente nel caso di concessioni “di particolare importanza per l’entità<br />

o per lo scopo” (circostanza, quest’ultima, che non risulta pacifica in relazione alla procedura<br />

all’origine dei fatti di causa).<br />

10.2. Con il secondo motivo di appello, la soc. Azimut Benetti lamenta che il T.A.R. abbia omesso<br />

di apprezzare l’illegittimità del ricorso all’istituto della conferenza di servizi istruttoria.<br />

Al riguardo osserva che, nella concreta dinamica della vicenda di causa, la conferenza di servizi<br />

istruttoria, piuttosto che un modulo procedimentale, si sarebbe atteggiata quale vero e proprio


organo collegiale (una sorta di spuria commissione di gara) alla quale sarebbe stata demandata in<br />

toto l’adozione degli atti conclusivi del procedimento.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Si osserva al riguardo che la scelta del Comune di Viareggio di ricorrere al modulo procedimentale<br />

della conferenza di servizi istruttoria risulta pienamente giustificato alla luce della previsione di cui<br />

al comma 1 dell’art. 14, l. 241 del 1990, per il quale, “qualora sia opportuno effettuare un esame<br />

contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,<br />

l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi”.<br />

Per quanto concerne, poi, il motivo di ricorso (già articolato in primo grado e riproposto in sede di<br />

appello) relativo a una sorta di sviamento dalle funzioni tipiche della conferenza di servizi<br />

decisoria, si osserva che:<br />

i) il motivo di censura viene articolato in modo generico, senza fornire elementi concreti che ne<br />

supportino le affermazioni;<br />

ii) la conferenza di servizi in questione, rispettando il proprio ruolo istruttorio, si è limitata ad<br />

esaminare i numerosi e complessi profili coinvolti dalla vicenda procedimentale, senza assumere,<br />

tuttavia - né direttamente, né indirettamente -, compiti di amministrazione attiva;<br />

iii) non possa concludersi nel senso dello sviamento dalla funzione tipica di una conferenza di tipo<br />

istruttorio per il solo fatto che, nel caso di specie, le determinazioni della conferenza fossero<br />

adottate all’unanimità;<br />

iv) il provvedimento conclusivo della vicenda (cioé la determinazione dirigenziale n.1659/2007,<br />

con cui la concessione per cui è causa è stata assegnata alla soc. Elleyacht) è stato correttamente<br />

adottato dal solo Comune di Viareggio, il quale ha ritualmente tenuto in adeguata considerazione le<br />

risultanze della Conferenza di servizi istruttoria (ma ben avrebbe potuto determinarsi in modo<br />

diverso, fornendo di tale diversa opzione un’adeguata motivazione).<br />

10.3. Con il terzo motivo di appello, la soc. Azimut Benetti lamenta che il T.A.R. abbia omesso di<br />

apprezzare l’incongruità ed illegittimità dei criteri di selezione adottati dal Comune di Viareggio<br />

(ovvero: dalla Conferenza di servizi), con particolare riguardo a quelli relativi alla proficua<br />

utilizzazione del bene.<br />

In particolare:<br />

- per quanto riguarda il criterio di valutazione inerente la disponibilità a smaltire l’amianto presente<br />

nella copertura del capannone, esso risulterebbe inutile, atteso che l’obbligo in parola si limita a<br />

ribadire il contenuto di precisi obblighi di legge;<br />

- per quanto riguarda il criterio di valutazione inerente la disponibilità ad effettuare lavori di<br />

manutenzione del manufatto (di proprietà dello Stato), si tratterebbe di una prescrizione ultronea,<br />

trattandosi di un immobile inutilizzato da molti anni in relazione al quale era giocoforza effettuare<br />

importanti lavori di manutenzione;<br />

- per quanto riguarda, infine, il criterio relativo alla ‘limitazione dei monopoli’, si tratterebbe di “un<br />

elemento spurio, del tutto estraneo ai parametri legislativamente enunciati ai fini della scelta del<br />

<strong>concessionario</strong>” (ricorso in appello, pag. 11).<br />

10.3.1. Il motivo così sintetizzato è infondato.<br />

Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, deve riconoscersi all’amministrazione che indìce<br />

la particolare procedura comparativa di cui all’art. 37, cod. nav., un’ampia discrezionalità in ordine<br />

all’individuazione dell’utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche<br />

nell’ottica della sua più proficua utilizzazione.<br />

In base a generali princìpi, le valutazioni compiute dall’amministrazione in sede di<br />

predeterminazione dei criteri di valutazione e in sede di applicazione dei criteri valutativi alle<br />

peculiarità del caso concreto non sono sindacabili in sede giurisdizionale, se non in caso di palese<br />

irragionevolezza o di abnormità manifesta (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, 30 luglio<br />

2009, n. 4807).


Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso di specie l’operato del Comune di Viareggio non palesi i<br />

lamentati profili di irragionevolezza né in sede di predeterminazione dei criteri valutativi, né in sede<br />

di valutazione in concreto delle offerte formulate dalle due imprese in gara.<br />

In particolare, non sono ravvisabili gli indici sintomatici di figure di eccesso di potere in relazione<br />

al criterio di valutazione relativo alla più proficua utilizzazione del compendio cantieristico (da<br />

valutarsi in base all’impegno allo smaltimento dell’amianto e alla manutenzione del manufatto). Ed<br />

infatti, il criterio in questione, pur ribadendo in parte obblighi di legge, consentiva una<br />

ponderazione in concreto del quantum di conformazione proposto da ciascuno dei concorrenti, in tal<br />

modo ponendosi quale ragionevole criterio di comparazione.<br />

Ancora, non sono ravvisabili i lamentati profili di illegittimità in relazione al criterio di valutazione<br />

denominato dell’‘intuitus personae’ (i.e.: riferito a una serie di caratteristiche soggettive del<br />

richiedente, quali l’esame del casellario giudiziale, la certificazione antimafia e la situazione di<br />

pagamento dei canoni pregressi). Si osserva al riguardo che le caratteristiche appena richiamate<br />

risultavano certamente rilevanti e non ultronee ai fini dell’affidamento e della gestione ed indicative<br />

delle qualità individuali del soggetto potenzialmente gestore.<br />

Si osserva, infine, che non sono ravvisabili i lamentati profili di illegittimità in relazione al criterio<br />

di valutazione volto ad evitare situazioni di concentrazione di concessioni in capo agli stessi<br />

soggetti, ovvero situazioni di monopolio.<br />

Al riguardo, non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui la fissazione del criterio in parola<br />

sarebbe illegittimo in quanto esulerebbe dall’ambito delle competenze comunali. Si osserva al<br />

riguardo che ciò che resta precluso all’ente locale ai sensi del Titolo V, Cost., è soltanto l’esercizio<br />

di compiti normativi o di regolamentazione in tema di tutela della concorrenza. Al contrario, non<br />

resta certamente preclusa all’ente locale la possibilità di ispirare l’esercizio in concreto della propria<br />

attività amministrativa (da svolgersi all’insegna dei princìpi di adeguatezza, proporzionalità e<br />

sussidiarietà n senso verticale ai sensi dell’art. 118, I, Cost.), orientandola al perseguimento di<br />

finalità ‘proconcorrenziali’, in quanto direttamente rinvenibili dall’ordinamento comunitario e<br />

costituenti, nell’ordinamento vigente, princìpi di carattere generale.<br />

11. Per le ragioni sin qui esposte:<br />

- l’appello n. 8075/2005 deve essere respinto, così come deve essere respinto il ricorso incidentale<br />

proposto dalla signora Stefanella Barsanti;<br />

- gli appelli numm. 4257/2010 e 4420/2010 devono essere respinti;<br />

- l’appello n. 4671/2010 deve essere respinto.<br />

Le spese del secondo grado seguono in parte la soccombenza (secondo quanto indicato in<br />

dispositivo) e devono essere in parte compensate, sussistendo giusti motivi<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi<br />

in epigrafe, previa riunione, così decide:<br />

- respinge il ricorso n. 8075/2005 e respinge, altresì, il ricorso incidentale proposto dalla signora<br />

Stefanella Barsanti, compensando tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;<br />

- respinge il ricorso n. 4257/2010 e condanna la signora Attilia Barsanti alla rifusione delle spese<br />

del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune<br />

di Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht, con compensazione per il<br />

grado nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />

- respinge il ricorso n. 4420/2010 e condanna la signora Stefanella Barsanti alla rifusione delle<br />

spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del<br />

Comune di Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht, con<br />

compensazione per il grado nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />

- respinge il ricorso n. 4671/2010 e condanna la soc. Azimut Benetti alla rifusione delle spese del<br />

secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune di


Viareggio ed euro 4.000 (quattromila) in favore della s.a.s. Elle Yacht , compensazione per il grado<br />

nei confronti degli altri soggetti costituiti;<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Luigi Maruotti, Presidente<br />

Maurizio Meschino, Consigliere<br />

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />

Fabio Taormina, Consigliere<br />

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />

L'ESTENSORE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 02/02/2012<br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />

IL PRESIDENTE

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