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indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

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L A MEDIAZIONE CULTURALE NELLA NORMATIVA NAZIONALE<br />

ficato rischi e distorsioni possibili nell’identificazione del ruolo del mediatore nel<br />

mondo della scuola, del<strong>in</strong>eando c<strong>in</strong>que diverse derive:<br />

— il pifferaio magico (cui si chiede di “portar via” gli alunni stranieri);<br />

— l’esperto del pronto soccorso l<strong>in</strong>guistico;<br />

— il traduttore simultaneo <strong>in</strong> classe;<br />

— l’<strong>in</strong>segnante di <strong>italia</strong>no come seconda l<strong>in</strong>gua (L2);<br />

— l’esperto di didattica <strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong> (magari <strong>in</strong> assenza dell’<strong>in</strong>segnante).<br />

Tutti casi, questi, <strong>in</strong> cui si segnala una percezione riduzionista della pedagogia<br />

<strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong> e un’idea di <strong>mediazione</strong> <strong>in</strong>tesa come <strong>in</strong>tervento per riprist<strong>in</strong>are<br />

una presunta “normalità del gruppo classe”. In questo caso la normativa,<br />

che non ha mai affrontato la def<strong>in</strong>izione professionale specifica del mediatore<br />

<strong>culturale</strong>, non aiuta a creare punti di riferimento uniformi a livello nazionale.<br />

In effetti nella scuola la figura del mediatore <strong>culturale</strong> è prima di tutto una<br />

“buona pratica”, che si sviluppa anche al di fuori di una normativa di riferimento<br />

che ne <strong>in</strong>dividui esplicitamente la figura.<br />

In tal senso vale la pena di ricordare la legge 285/97, Disposizioni per la promozione<br />

di diritti e di opportunità per l’<strong>in</strong>fanzia e l’adolescenza, che, anche senza fare<br />

esplicito riferimento al mediatore, pone le basi per creare un contesto propizio<br />

all’impiego di tale figura. In particolare, occorre citare l’articolo 3 della Legge, che<br />

promuove la realizzazione di progetti e servizi speciali <strong>in</strong> due diversi ambiti, e <strong>in</strong><br />

entrambi i casi ricorda l’importanza di creare condizioni favorevoli allo sviluppo<br />

e al benessere dei m<strong>in</strong>ori stranieri:<br />

a. “servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto<br />

della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei<br />

m<strong>in</strong>ori <strong>in</strong> istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei<br />

m<strong>in</strong>ori stranieri”;<br />

b. “azioni positive per la promozione dei diritti dell’<strong>in</strong>fanzia e dell’adolescenza,<br />

per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della<br />

fruizione dell’ambiente urbano e naturale da parte dei m<strong>in</strong>ori, per lo sviluppo del<br />

benessere e della qualità della vita dei m<strong>in</strong>ori, per la valorizzazione, nel rispetto<br />

di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche”.<br />

2.1.3. Educazione permanente<br />

Nell’ambito della normativa riguardante i mediatori culturali, un posto a sé occupa<br />

l’educazione permanente rivolta alla popolazione immigrata adulta. A questo<br />

proposito bisogna <strong>in</strong>nanzitutto ricordare l’Ord<strong>in</strong>anza M<strong>in</strong>isteriale n. 455 del 29<br />

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