indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti
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Gli ambiti di riferimento P 78 C A P I T O L O S E C O N D O 2.1 Il mediatore culturale in ambito scolastico/educativo 2.1.1. Precedenti europei er una riflessione più approfondita sul ruolo e il senso della mediazione culturale recepita dalla normativa occorre fare riferimento ai dispostivi legislativi adottati dallo Stato e dall’Europa sul fronte dell’istruzione degli immigrati e dell’educazione all’interculturalità. Quando parla dei figli soggetti a obbligo scolastico di cittadini stranieri, la Direttiva 77/486 CEE del 25 luglio 1977, all’articolo 2, stabilisce che, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri prendano le misure appropriate perché sia offerta nel loro territorio “un’istruzione d’accoglienza gratuita”, che sia in grado di adattare l’insegnamento alle esigenze specifiche dei bambini stranieri. Inoltre, la Direttiva sollecita gli Stati Membri a sviluppare un percorso speciale di formazione iniziale e continua degli insegnanti, “al fine di promuovere, coordinandolo con l’insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d’origine” degli alunni stranieri. Ma è solo con la fine degli anni ’80 che si rintracciano le prime aperture esplicite a tematiche interculturali che facciano riferimento alla mediazione culturale. Ciò avviene in primo luogo per le popolazioni rom. La risoluzione europea del Consiglio dei ministri dell’istruzione, infatti, adottata il 22 maggio 1989, oltre all’attivazione di una “formazione conti-
nua e adeguata” degli insegnanti che lavorano con i figli di zingari e girovaghi, promuove la formazione e l’impiego di insegnanti di origine zingara e girovaga, come strumento di integrazione dei bambini portatori di una lingua e di una cultura diversa rispetto a quella del paese ospitante. 2.1.2. Esperienza italiana L A MEDIAZIONE CULTURALE NELLA NORMATIVA NAZIONALE Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall’intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la lingua italiana) e dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell’altra lingua. Anche in Italia, dunque, alla fine degli anni ‘80, inizia a farsi strada la consapevolezza che per aiutare i bambini stranieri nel loro processo di integrazione è opportuno l’utilizzo di persone che parlino la loro stessa lingua, oltre all’italiano, così da attivare “stimoli comunicativi” efficaci. Nella stessa direzione si muove la legge 943 del 1986 – “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine” – che all’articolo 9, punto 5, stabilisce che: “analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia”, siano attivati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine dei bambini immigrati. Nella pratica scolastica, tale disposizione ha assunto una duplice valenza: — in primo luogo si è cercato di includere la “valorizzazione della lingua e cultura d’origine” dei bambini stranieri in progetti di educazione interculturale, ritenuti validi allo stesso tempo per gli alunni italiani e per i figli degli immigrati; — sotto altro profilo, in presenza di richieste di corsi specifici di lingua e cultura del paese d’origine e in carenza di apporti delle competenti rappresentanze diplomatiche, si sono favorite, per quanto possibile, le iniziative degli enti locali e lo svolgimento dei corsi da parte delle stesse comunità interessate. Un altro documento interessante al riguardo è la Circolare ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990, al cui interno troviamo un tentativo di definizione dell’educazione interculturale che fa esplicito riferimento al concetto di mediazione, stabilendo che il compito educativo della scuola coincide con “la mediazione fra le diverse culture: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli”. 79
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nua e adeguata” degli <strong>in</strong>segnanti che lavorano con i figli di z<strong>in</strong>gari e girovaghi,<br />
promuove la formazione e l’impiego di <strong>in</strong>segnanti di orig<strong>in</strong>e z<strong>in</strong>gara e girovaga,<br />
come strumento di <strong>in</strong>tegrazione dei bamb<strong>in</strong>i portatori di una l<strong>in</strong>gua e di una cultura<br />
diversa rispetto a quella del paese ospitante.<br />
2.1.2. Esperienza <strong>italia</strong>na<br />
L A MEDIAZIONE CULTURALE NELLA NORMATIVA NAZIONALE<br />
Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e<br />
nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione,<br />
debbono trovare stimoli comunicativi dall’<strong>in</strong>tervento di coetanei immigrati (che hanno<br />
già qualche consuetud<strong>in</strong>e con la l<strong>in</strong>gua <strong>italia</strong>na) e dalla partecipazione di adulti che<br />
sono <strong>in</strong> grado di comunicare <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua <strong>italia</strong>na e nell’altra l<strong>in</strong>gua.<br />
Anche <strong>in</strong> Italia, dunque, alla f<strong>in</strong>e degli anni ‘80, <strong>in</strong>izia a farsi strada la consapevolezza<br />
che per aiutare i bamb<strong>in</strong>i stranieri nel loro processo di <strong>in</strong>tegrazione è opportuno<br />
l’utilizzo di persone che parl<strong>in</strong>o la loro stessa l<strong>in</strong>gua, oltre all’<strong>italia</strong>no, così<br />
da attivare “stimoli comunicativi” efficaci.<br />
Nella stessa direzione si muove la legge 943 del 1986 – “Norme <strong>in</strong> materia<br />
di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro<br />
le immigrazioni clandest<strong>in</strong>e” – che all’articolo 9, punto 5, stabilisce che: “analogamente<br />
a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli<br />
emigrati <strong>italia</strong>ni che tornano <strong>in</strong> Italia”, siano attivati specifici <strong>in</strong>segnamenti <strong>in</strong>tegrativi,<br />
nella l<strong>in</strong>gua e cultura di orig<strong>in</strong>e dei bamb<strong>in</strong>i immigrati.<br />
Nella pratica scolastica, tale disposizione ha assunto una duplice valenza:<br />
— <strong>in</strong> primo luogo si è cercato di <strong>in</strong>cludere la “valorizzazione della l<strong>in</strong>gua e cultura<br />
d’orig<strong>in</strong>e” dei bamb<strong>in</strong>i stranieri <strong>in</strong> progetti di educazione <strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong>, ritenuti<br />
validi allo stesso tempo per gli alunni <strong>italia</strong>ni e per i figli degli immigrati;<br />
— sotto altro profilo, <strong>in</strong> presenza di richieste di corsi specifici di l<strong>in</strong>gua e cultura<br />
del paese d’orig<strong>in</strong>e e <strong>in</strong> carenza di apporti delle competenti rappresentanze<br />
diplomatiche, si sono favorite, per quanto possibile, le <strong>in</strong>iziative degli enti locali e<br />
lo svolgimento dei corsi da parte delle stesse comunità <strong>in</strong>teressate.<br />
Un altro documento <strong>in</strong>teressante al riguardo è la Circolare m<strong>in</strong>isteriale n.<br />
205 del 26 luglio 1990, al cui <strong>in</strong>terno troviamo un tentativo di def<strong>in</strong>izione dell’educazione<br />
<strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong> che fa esplicito riferimento al concetto di <strong>mediazione</strong>,<br />
stabilendo che il compito educativo della scuola co<strong>in</strong>cide con “la <strong>mediazione</strong> fra<br />
le diverse culture: <strong>mediazione</strong> non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì<br />
animatrice di un cont<strong>in</strong>uo, produttivo confronto fra differenti modelli”.<br />
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