indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

integrazionemigranti.gov.it
from integrazionemigranti.gov.it More from this publisher
03.06.2013 Views

INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA 3. la Consulta per i problemi dei cittadini extracomunitari e delle loro famiglie; 4. la previsione di piani annuali e pluriennali su materie di propria competenza da parte degli Enti locali (articolo 45 comma 2); 5. l’istituzione del Fondo sociale per le politiche migratorie (articolo 45 comma 1), “destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”. Per quanto riguarda nello specifico la mediazione, il Decreto legislativo 25 luglio 1998 indica l’utilizzo della figura del mediatore culturale in due diversi ambiti: — l’ambito scolastico/educativo. — L’articolo 38, Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale, al comma 7, afferma che: “Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: (…) b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati”. — l’ambito delle Pubbliche amministrazioni. All’articolo 42, Misure di integrazione sociale, comma 1, il testo stabilisce che: “Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: (…) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”. È interessante notare che, sempre nell’articolo 42, si contempla la possibilità, anche per il personale italiano impiegato nelle pubbliche amministrazioni, di intraprendere percorsi di approfondimento sulla tematica interculturale. È infatti stimolata l’organizzazione da parte degli Enti Locali di corsi di formazione “ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli orga- 74

L A MEDIAZIONE CULTURALE NELLA NORMATIVA NAZIONALE ni e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione”. Gli articoli di legge del TU 286/98 sopra citati individuano, dunque, diverse funzioni del mediatore culturale. Nella scuola – ad esempio – questa figura viene presentata come agente preposto a facilitare, da un lato, il rapporto con le famiglie dei bambini stranieri, dall’altro l’inserimento dei bambini stessi nel contesto scolastico. Emerge, però, una confusione di fondo, che ancora permane a livello normativo, sia nazionale che regionale: il mediatore deve essere un cittadino di origine straniera oppure no? La confusione appare evidente quando si osserva come, mentre in ambito scolastico il legislatore non entra nel merito dell’origine nazionale del mediatore e specifica esclusivamente l’importanza che si tratti di un agente “qualificato”, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni si afferma che il mediatore dovrebbe essere uno “straniero” e si arriva persino a specificare la tipologia del permesso di soggiorno richiesta. Un’attenzione a sé merita anche la questione delle associazioni ammesse alle convenzioni in materia di mediazione. L’articolo 42, infatti, laddove stabilisce la modalità di reclutamento dei mediatori interculturali nell’ambito della pubblica amministrazione, fa riferimento a “convenzioni” da realizzare con associazioni inserite in un apposito registro. Di tale registro si occupa il comma 2 del medesimo articolo di legge, dove si specifica che esso è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali – secondo criteri e requisiti previsti da uno specifico regolamento di attuazione (Dpr 394/99): “Presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico”. Tale registro è diviso in tre sezioni. La prima riguarda, tra l’altro, le associazioni che interagiscono con i mediatori interculturali: “nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l’integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell’art. 42 del testo unico”. Le associazioni iscritte al registro istituito presso il Das (Dipartimento per gli Affari Sociali) devono avere diverse caratteristiche stabilite dal comma 1 dell’articolo 53 del Regolamento di attuazione. Tra queste merita soffermarsi su una in particolare, per l’importanza che essa assume in visione dell’impegno associativo nel settore della mediazione culturale: l’ente deve poter dimostrare “esperienza almeno biennale nel settore dell’integrazione degli stranieri e dell’educazione interculturale, della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, 75

L A MEDIAZIONE CULTURALE NELLA NORMATIVA NAZIONALE<br />

ni e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o<br />

che esercitano competenze rilevanti <strong>in</strong> materia di immigrazione”.<br />

Gli articoli di legge del TU 286/98 sopra citati <strong>in</strong>dividuano, dunque, diverse<br />

funzioni del mediatore <strong>culturale</strong>. Nella scuola – ad esempio – questa figura<br />

viene presentata come agente preposto a facilitare, da un lato, il rapporto con le<br />

famiglie dei bamb<strong>in</strong>i stranieri, dall’altro l’<strong>in</strong>serimento dei bamb<strong>in</strong>i stessi nel contesto<br />

scolastico. Emerge, però, una confusione di fondo, che ancora permane a<br />

livello normativo, sia nazionale che regionale: il mediatore deve essere un cittad<strong>in</strong>o<br />

di orig<strong>in</strong>e straniera oppure no? La confusione appare evidente quando si<br />

osserva come, mentre <strong>in</strong> ambito scolastico il legislatore non entra nel merito dell’orig<strong>in</strong>e<br />

nazionale del mediatore e specifica esclusivamente l’importanza che si<br />

tratti di un agente “qualificato”, per quanto riguarda le pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni<br />

si afferma che il mediatore dovrebbe essere uno “straniero” e si arriva pers<strong>in</strong>o<br />

a specificare la tipologia del permesso di soggiorno richiesta.<br />

Un’attenzione a sé merita anche la questione delle associazioni ammesse<br />

alle convenzioni <strong>in</strong> materia di <strong>mediazione</strong>. L’articolo 42, <strong>in</strong>fatti, laddove stabilisce<br />

la modalità di reclutamento dei mediatori <strong>in</strong>terculturali nell’ambito della pubblica<br />

amm<strong>in</strong>istrazione, fa riferimento a “convenzioni” da realizzare con associazioni<br />

<strong>in</strong>serite <strong>in</strong> un apposito registro. Di tale registro si occupa il comma 2 del medesimo<br />

articolo di legge, dove si specifica che esso è istituito presso la Presidenza del<br />

Consiglio dei M<strong>in</strong>istri – Dipartimento per gli affari sociali – secondo criteri e<br />

requisiti previsti da uno specifico regolamento di attuazione (Dpr 394/99): “Presso<br />

la Presidenza del Consiglio del M<strong>in</strong>istri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito<br />

il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che<br />

svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico”.<br />

Tale registro è diviso <strong>in</strong> tre sezioni. La prima riguarda, tra l’altro, le associazioni<br />

che <strong>in</strong>teragiscono con i mediatori <strong>in</strong>terculturali: “nella prima sezione sono<br />

iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire<br />

l’<strong>in</strong>tegrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell’art. 42 del testo unico”.<br />

Le associazioni iscritte al registro istituito presso il Das (Dipartimento per<br />

gli Affari Sociali) devono avere diverse caratteristiche stabilite dal comma 1 dell’articolo<br />

53 del Regolamento di attuazione. Tra queste merita soffermarsi su una<br />

<strong>in</strong> particolare, per l’importanza che essa assume <strong>in</strong> visione dell’impegno associativo<br />

nel settore della <strong>mediazione</strong> <strong>culturale</strong>: l’ente deve poter dimostrare “esperienza<br />

almeno biennale nel settore dell’<strong>in</strong>tegrazione degli stranieri e dell’educazione<br />

<strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong>, della valorizzazione delle diverse espressioni culturali,<br />

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!