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indagine sulla mediazione culturale in italia - Integrazione Migranti

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INDAGINE SULLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA<br />

3. la Consulta per i problemi dei cittad<strong>in</strong>i extracomunitari e delle loro famiglie;<br />

4. la previsione di piani annuali e pluriennali su materie di propria competenza<br />

da parte degli Enti locali (articolo 45 comma 2);<br />

5. l’istituzione del Fondo sociale per le politiche migratorie (articolo 45 comma 1),<br />

“dest<strong>in</strong>ato al f<strong>in</strong>anziamento delle <strong>in</strong>iziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46,<br />

<strong>in</strong>serite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle prov<strong>in</strong>ce<br />

e dei comuni”.<br />

Per quanto riguarda nello specifico la <strong>mediazione</strong>, il Decreto legislativo 25<br />

luglio 1998 <strong>in</strong>dica l’utilizzo della figura del mediatore <strong>culturale</strong> <strong>in</strong> due diversi<br />

ambiti:<br />

— l’ambito scolastico/educativo.<br />

— L’articolo 38, Istruzione degli stranieri. Educazione <strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong>, al comma 7,<br />

afferma che:<br />

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge<br />

23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente<br />

capo, con specifica <strong>in</strong>dicazione: (…) b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di<br />

studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai f<strong>in</strong>i dell’<strong>in</strong>serimento scolastico,<br />

nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli<br />

alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati”.<br />

— l’ambito delle Pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni. All’articolo 42, Misure di <strong>in</strong>tegrazione<br />

sociale, comma 1, il testo stabilisce che: “Lo Stato, le regioni, le prov<strong>in</strong>ce e i comuni,<br />

nell’ambito delle proprie competenze, anche <strong>in</strong> collaborazione con le associazioni<br />

di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti <strong>in</strong> loro favore, nonché<br />

<strong>in</strong> collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di orig<strong>in</strong>e,<br />

favoriscono: (…) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente<br />

iscritte nel registro di cui al comma 2 per l’impiego all’<strong>in</strong>terno delle proprie<br />

strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno<br />

di durata non <strong>in</strong>feriore a due anni, <strong>in</strong> qualità di mediatori <strong>in</strong>terculturali al f<strong>in</strong>e di<br />

agevolare i rapporti tra le s<strong>in</strong>gole amm<strong>in</strong>istrazioni e gli stranieri appartenenti ai<br />

diversi gruppi etnici, nazionali, l<strong>in</strong>guistici e religiosi”.<br />

È <strong>in</strong>teressante notare che, sempre nell’articolo 42, si contempla la possibilità,<br />

anche per il personale <strong>italia</strong>no impiegato nelle pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni, di<br />

<strong>in</strong>traprendere percorsi di approfondimento <strong>sulla</strong> tematica <strong>in</strong>ter<strong>culturale</strong>. È <strong>in</strong>fatti<br />

stimolata l’organizzazione da parte degli Enti Locali di corsi di formazione “ispirati<br />

a criteri di convivenza <strong>in</strong> una società multi<strong>culturale</strong> e di prevenzione di comportamenti<br />

discrim<strong>in</strong>atori, xenofobi o razzisti, dest<strong>in</strong>ati agli operatori degli orga-<br />

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